Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31465 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31465 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23927/2021 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente all’incidentale- nonché contro RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrente all’incidentale- nonché contro RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ANCONA n. 857/2021 depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che
1.- NOME COGNOME e NOME COGNOME erano fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva stipulato una locazione finanziaria con la società RAGIONE_SOCIALE
Quest’ultima ha notificato decreto ingiuntivo sia alla società debitrice che ai due fideiussori per il pagamento della somma complessiva di 155391,08 euro.
1.1.-A tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione separatamente tutti e tre gli ingiunti, davanti al tribunale civile di Ancona, dove le opposizioni sono state riunite in un unico procedimento.
NOME COGNOME in particolare, ha eccepito l’incompetenza del tribunale di Ancona in favore di quello di Roma in ragione del foro del consumatore ed ha contestato, nel merito, la fondatezza della ingiunzione.
Si è costituita RAGIONE_SOCIALE che ha invece chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.2-Il tribunale di Ancona ha disposto una consulenza tecnica onde accertare se fossero stati corrisposti interessi sopra il tasso di soglia e, nel caso affermativo, onde procedere a ricalcolo delle somme dovute.
All’esito di tale istruttoria, il tribunale ha rigettato le opposizioni e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
1.3-Avverso tale sentenza hanno proposto distinti atti di appello sia COGNOME che COGNOME che la società debitrice. Anche in tal caso i tre appelli sono stati riuniti in un unico procedimento, ma rigettati nel merito, salvo quanto al quinto motivo di impugnazione proposto da NOME COGNOME relativamente al calcolo degli interessi.
1.4-La decisione di appello è oggetto ora di ricorso per cassazione da parte di NOME COGNOME con 5 motivi di censura. NOME COGNOME ha proposto controricorso con ricorso incidentale basato su tre motivi. Ha altresì notificato controricorso RAGIONE_SOCIALE sia nei confronti del ricorso principale che di quello incidentale; lo ha fatto altresì COGNOME nei confronti del ricorso incidentale.
Considerato che
2.- Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione dell’articolo 33 legge 206 del 2005, nonché dell’articolo 115 del codice di procedura civile e dell’articolo 2697 del codice civile.
La tesi è la seguente.
Egli aveva eccepito, sin dal primo grado, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona in favore di quello di Roma, in ragione della sua qualità di consumatore.
La c orte di appello ha rigettato l’eccezione con l’argomento che la qualità di consumatore non era affatto provata e che l’onere della prova incombeva per l’appunto al ricorrente, che quella qualità invocava.
Sostiene il ricorrente che, contrariamente a questo assunto, la prova della sua qualità di consumatore risultava dal fatto che nessuna delle controparti aveva in realtà contestato che egli fosse un consumatore, con la conseguenza che la mancata contestazione di tale fatto ha determinato l’inversione dell’onere della prova che a quel punto gravava sull’altra parte.
Aggiunge poi il ricorrente che è regola pacifica in giurisprudenza quella per cui, qualora la fideiussione sia prestata, sia pure a favore di un’impresa, da un soggetto che tuttavia agisce per ragioni estranee all’attività d’impresa, il fideiussore deve considerarsi consumatore: con tutto ciò che ne consegue quanto al foro competente.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Va considerato che <> (Cass. sez. Un. 59868/ 2023).
Fermo restando ciò, è principio di diritto che: <> (Cass. 6802/2010).
Orbene, nella specie Il ricorrente ha allegato di avere stipulato in qualità di consumatore, ossia ha allegato la circostanza secondo cui, pur avendo egli prestato garanzia per una impresa, ha tuttavia agito quale mero consumatore, in quanto estraneo all’attività di impresa e non essendo mai stato legale rappresentante o socio della società RAGIONE_SOCIALE
A fronte di ciò, era allora onere del ‘professionista’ dimostrare che la clausola di deroga al foro del consumatore fosse stata oggetto di specifica trattativa, ovvero che il garante avesse uno specifico e diretto interesse all’attività della società cui aveva prestato garanzia, ossia agisse non già come consumatore ma come professionista o imprenditore.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘ Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘ Appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024.