Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1483 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1483 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-resistente – avverso la sentenza n. 1003/2024 del TRIBUNALE DI VITERBO, depositata il giorno 24 ottobre 2024;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. NOME COGNOME , che ha chiesto accogliere l’istanza e di chiarare la competenza del Tribunale di Viterbo;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE domandò in via monitoria la condanna di NOME COGNOME, quale fideiussore della RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di euro 105.655, oltre interessi.
Il Tribunale di Viterbo, adito dal ricorrente e da questi individuato ratione loci ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) sulla base della residenza dell’ingiunto, emise decreto ingiuntivo in conformità.
Nel dispiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., NOME COGNOME eccepì, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice emittente il decreto, stante la previsione, nell’atto di fideiussione, di clausola derogatoria della competenza in favore del Tribunale di Roma; nel merito, addusse l’estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. e contestò il quantum richiesto.
All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Viterbo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma e, per l’effetto, revocato il provvedimento d’ingiunzione.
Per quanto d’interesse, il giudice territoriale:
(a) ha ritenuto che con clausola contenuta nel negozio fideiussorio (del seguente tenore: « per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Roma ») le parti contraenti avessero inteso individuare un foro convenzionale esclusivo per le insorgende liti;
(b) ha negato pertanto l’applicabilità del foro del consumatore, sull’assunto che la nullità di protezione contemplata dall’art. 36 del codice del consumo operi solo a vantaggio del consumatore e, quindi, possa essere fatta valere unicamente da quest’ultimo;
(c) ha considerato « gli elementi istruttori prodotti dalle parti » tali da non consentire di qualificare l’opponente come consumatore, in quanto l a fideiussione era stata prestata in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME a garanzia di finanziamenti pubblici e con la stipula di tale atto di coobbligazione il fideiussore opponente « non agiva per scopi estranei all’attività svolta, avendo prestato una garanzia in favore di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed operando, quindi, al di fuori delle esigenze della vita quotidiana che connotano i contratti conclusi dal consumatore ».
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha spiegato tempestivo e rituale istanza di regolamento di competenza.
art. 47 cod. proc. civ..
NOME COGNOME resiste con memoria ex Il P.G. conclude come in epigrafe.
Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata l’ammissibili tà del regolamento di competenza in scrutinio.
Esso, infatti, rappresenta l’ unico strumento impugnatorio (perciò, necessario ex art. 42 cod. proc. civ.) esperibile avverso la sentenza che dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, trattandosi di statuizione esclusivamente sulla competenza, per essere la nullità del decreto un mero effetto di diritto di tale declaratoria (sul punto, Cass. 02/08/2025, n. 22343, alla quale si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., per ulteriori richiami).
In memoria illustrativa il ricorrente, deducendo che con sentenza emessa nel corso del presente regolamento (precisamente la n. 14/2025 del 10 aprile 2025 del Tribunale di Viterbo) è stata omologata la proposta di concordato minore formulata dallo stesso ricorrente e che nel piano concordatario è incluso il credito oggetto del decreto di ingiunzione da cui scaturisce la lite, sollecita questa Corte ad emettere pronuncia di cessazione della materia del contendere.
2.1. La richiesta non può trovare accoglimento.
Nel disciplinare l’istituto del concordato minore (denominato, nella precedente legge 27 gennaio 2012, n. 3, accordo di ristrutturazione), l’art. 78, secondo comma, lett. d) , del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che con il decreto di apertura della procedura il giudice dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore: con l’omologa del piano, poi, le esecuzioni individuali eventualmente intraprese entrano in uno stato di temporanea improcedibilità.
Nel concordato minore , dunque, l’obiettivo della preservazione del patrimonio del debitore viene perseguito con l’ombrello protettivo da iniziative dei singoli creditori: ma soltanto in questo modo.
Non è infatti positivamente stabilita per il concordato minore (in coerenza con le caratteristiche tipiche del procedimento) la regola del concorso formale che invece connota la liquidazione giudiziale, secondo cui (art. 151, secondo comma, CCII) ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato nell’àmbito della procedura concorsuale e con le modalità ivi contemplate.
Non vigendo un obbligo del genere, i crediti, pur inseriti in un piano di concordato minore omologato, ben possono essere oggetto di un accertamento giudiziale condotto nei confronti del debitore con le ordinarie azioni e nelle sedi ordinariamente competenti.
Tanto evidenzia come nella specie non sia cessata la materia del contendere, permanendo l’interesse delle parti alla decisione sulla esistenza e sull’entità del credito fatto valere in via monitoria: e, quindi, in via pregiudiziale, all’individuazione del giudice competente sulla relativa controversia.
Venendo al merito, l’istanza di regolamento è argomentata sulla base di due motivi.
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
3.1. Con il primo, lamentando « violazione delle regole del diritto eurounitario sulla qualifica di consumatore », parte ricorrente assume l’erronea attribuzione all’opponente della qualità di professionista.
« Per qualificarlo come tale » – sostiene – « il giudice non avrebbe potuto attenersi alla mera natura del rapporto garantito in termini di accessorietà, ma avrebbe dovuto valutare concretamente se la finalità perseguita dall’opponente nel coobbligarsi si doveva considerare come privata o professionale ai sensi del codice del consumo; ed allora, visto che ai fini della sua veste professionale l’opponente non aveva dedotto alcunché né in punto negoziazione né di un suo eventuale interesse funzionale alla operazione economica della ditta, egli non poteva che essere considerato come consumatore ».
3.2. Con il secondo motivo, per violazione dell’art. 33 del codice del consumo e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., l’impugnante assume che l’opponente, consumatore evocato in lite nel suo luogo di residenza, non poteva eccepire l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, stante la nullità della clausola di fissazione del foro esclusivo.
Le doglianze -da esaminare congiuntamente, stante l’intrinseca connessione delle questioni sollevate -sono fondate.
4.1. Ponendo nel corretto ordine logico le tematiche da affrontare, occorre innanzitutto evidenziare l’ error iuris inficiante la pronuncia in ordine alla qualità di professionista riconosciuta all’opponente.
Sul punto, la motivazione estrinsecata dal Tribunale di Viterbo (basata, come riportato in narrativa, sulla circostanza che l’opponente, nello stipulare la fideiussione, « non agiva per scopi estranei all’attività svolta, avendo prestato una garanzia in favore di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ») sottende, in tutta evidenza, l’adesione alla teoria del professionista c.d. di rimbalzo, secondo cui, in ragione dello stretto vincolo di accessorietà della fideiussione rispetto al negozio costitutivo del debito garantito, la qualificazione del fideiussore come professionista o consumatore si
modella sulla (ed anzi corrisponde alla) qualificazione del debitore principale in termini di professionista o di consumatore.
Orbene, detta teoria (elaborata dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella sentenza 17/03/1998, causa C-45/1996, COGNOME e in un primo tempo seguita anche da questa Corte: ex aliis, cfr. Cass. 11/01/2001, n. 314; Cass. 29/11/2011, n. 25212) risulta oramai superata, tanto nella giurisprudenza unionale quanto in quella interna.
Il revirement sull’argomento è stato rappresentato dalla sentenza della CGUE del 19 novembre 2015, in causa C-74/15, COGNOME, di cui vale la pena riportare, in breve, i passaggi argomentativi fondamentali: « Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del AVV_NOTAIOiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società. Il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. La nozione di ‘ consumatore ‘, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in
esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collega menti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata » (in senso conforme CGUE, sentenza 4 settembre 2016, causa C-534/15, Dumistras).
Al mutato indirizzo ha prestato condivisione la giurisprudenza interna di legittimità.
Con riferimento a vicende sovrapponibili a quella in esame, si è così chiarito che: « nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) » (Cass. 16/01/2020, n. 742; in precedenza, v. anche Cass. 13/12/2018, n. 32225; Cass. 15/10/2019, n. 25914; in appresso, nello stesso ordine di idee, Cass. 24/01/2020, n. 1666; Cass. 08/05/2020, n. 8662; Cass. 03/12/2020, n. 27618).
L’orientamento ha ricevuto definito suggello, in àmbito nazionale, in una pronuncia di questa Corte, resa nella composizione più tipica di organo della nomofilachia (Cass., Sez. U, 27/02/2023, n. 5868; da
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
ultimo, ancora ribadita da Cass. 18/09/2025, n. 25612): esso, quindi, configura, all’attualità, vero e proprio diritto vivente.
4.2. Alla stregua del criterio testé definito e facendo uso dei poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, attribuiti alla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza -poteri estesi ad ogni elemento utile acquisito al processo, non limitati né dal contenuto della sentenza né dalle difese delle parti, ai fini della definitiva individuazione del giudice competente: così, tra le tante, Cass., Sez. U, 11/10/2002, n. 14569; Cass. 29/09/2004, n. 19591; Cass. 24/10/2016, n. 21422; Cass. 03/07/2018, n. 17312 -nella vicenda in parola ad NOME COGNOME va riconosciuta la qualità di consumatore.
Irrilevante la natura imprenditoriale del soggetto in cui favore era prestata la garanzia, è dirimente osservare come NOME COGNOME non abbia, né nell’opposizione a decreto ingiuntivo né nei successivi atti d el giudizio di merito, mai allegato che la stipulazione della fideiussione costituisse espressione della propria attività professionale COGNOME fosse funzionale allo svolgimento della stessa COGNOME ancora fosse stata funzionalmente collegata, sotto il profilo economico, all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE agri cola garantita.
Ed anzi, nell’atto ex art. 645 cod. proc. civ. (pag. 5, primo cpv.), lo stesso opponente esprime condivisione alla qualifica di consumatore assegnatagli ex adverso nel ricorso per ingiunzione, rimarcando però la derogabilità del foro del consumatore in forza della clausola contrattuale attributiva di competenza prevista nel contratto.
Alcuna valenza può allora assumere, ex se considerato (cioè a dire, in mancanza della deduzione delle evidenziate circostanze fattuali) lo status di imprenditore agricolo rivendicato -peraltro soltanto in sede di regolamento di competenza -dal resistente.
Accertata la qualità di consumatore di NOME COGNOME all’atto della conclusione del negozio fideiussorio, occorre ora chiarire quale sia
l’incidenza nel caso della pattuizione, in detto negozio contenuta, di devoluzione delle liti al Tribunale di Roma, quale foro esclusivo.
In specie, è necessario approfondire i rapporti tra il foro esclusivo convenzionalmente così determinato ed il foro del consumatore, cui pure si attribuisce pacificamente natura esclusiva ed inderogabile (da ultimo, Cass. 07/05/2024, n. 12315).
5.1. In materia, questa Corte ha, in primo luogo, chiarito che le clausole inserite in contratti stipulati da un consumatore che deroghino al foro di quest’ultimo si presumono di carattere vessatorio, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. n . 206 del 2005.
Per consolidato principio di diritto, infatti, « in tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest’ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell’accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l’esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata trattativa individuale tra le parti sulla pattuizione, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto » (Cass. 28/09/2016, n. 19061; Cass. 24/01/2020, n. 1670; Cass. 30/06/2020, n. 12981; Cass. 28/07/2021, n. 21647).
Più specificamente, la presenza di una clausola derogatoria del foro del consumatore assume un diverso rilievo nel processo a seconda di quale sia la parte che intraprenda il giudizio.
Si spiega, trascrivendo, in via adesiva, stralcio della motivazione di Cass. 20/04/2022, n. 12541: « la nullità della clausola derogatoria
rispetto al foro del consumatore non è rilevante se l’iniziativa dell ‘ azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d’ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d’ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia » (similmente, cfr. anche Cass. 14/11/2024, n. 29392).
Pertanto, ove il professionista introduca la controversia, è tenuto a convenire in lite il consumatore innanzi all’Ufficio giudiziario del luogo di residenza o domicilio dello stesso anche in presenza di una clausola derogatoria del foro del consumatore, sul presupposto della sua vessatorietà, a meno che non dimostri che detta clausola di deroga sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti.
D’altro canto, il consumatore, evocato davanti al foro di sua residenza o domicilio , non può eccepire l’incompetenza del giudice adito in favore di uffici ratione loci determinati in applicazione di altri fori, seppur per effetto di clausola convenzionale: ove si riconoscesse una facoltà del genere « il convenuto consumatore avrebbe la possibilità di paralizzare l’azione avversaria sempre e comunque, sostenendo la competenza del giudice diverso di quello adito, e cioè del giudice individuato dalla clausola convenzionale nel caso di citazione nel foro del consumatore e del foro del consumatore nel caso di citazione avanti al giudice individuato dalla clausola convenzionale » (così Cass. 10/05/2025, n. 12416; conf. Cass. 15/03/2022, n. 8406).
5.2. Delle enunciate regulae iuris non ha fatto buon governo il giudice territoriale con il declinare la propria competenza in favore del
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
Tribunale di Roma (e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo) in accoglimento della eccezione ad hoc sollevata dall’opponente in forza della clausola contrattuale prevedente come foro esclusivo tale ufficio.
Ed invero, nella vicenda in parola attore in senso sostanziale è, senza dubbio, la compagnia assicuratrice (COGNOME, il professionista), la quale ha proposto (nelle forme del procedimento monitorio) domanda di condanna al pagamento di somme di NOME COGNOME COGNOMECOGNOME, del consumatore) adendo l’ufficio giudiziario individuato come competente in base alla residenza dell’ingiunto (in Montef iascone, Comune incluso nel circondario del Tribunale di Viterbo), cioè a dire alla stregua del foro del consumatore, nel l’implicito ma inequivoco -presupposto della nullità della clausola derogatoria della competenza facente parte del regolamento d’interessi del negozio di fideiussione.
Ne segue che NOME COGNOME, convenuto in senso sostanziale, nel dispiegare opposizione avverso il provvedimento d’ingiunzione, non poteva giovarsi di siffatta clausola derogatoria al fine di contestare la competenza del giudice (correttamente) emittente il decreto.
Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Viterbo e disposta la caducazione della sentenza gravata, rimettendo la causa, per la decisione sui motivi di opposizione ulteriori rispetto a quello sulla competenza, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.
La disciplina delle spese del presente regolamento segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa professionale, applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, avendo il regolamento di competenza ad oggetto solo una questione (quella di competenza, appunto) e non già l’intera controversia (così Cass. 17/06/2025, n. 16219; Cass. 14/01/2020, n. 504).
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Viterbo, dispone la caducazione della sentenza impugnata e rimette le parti innanzi al
Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello sulla competenza.
Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento.
Condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME