SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 45 2026 – N. R.G. 00000896 2022 DEPOSITO MINUTA 16 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, RAGIONE_SOCIALE Prima civile, composta dai
Sigg.:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 896/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15.7.2022 e posta in decisione all’udienza collegiale
del 3.10.2025
d a
, nato a Lecce il DATA_NASCITA e residente in Padova
(35122), INDIRIZZO (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusto mandato rilasciato a margine della citazione in opposizione di primo grado, dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO entrambi del Foro di Padova, che domicilia presso lo studio del secondo in Padova, INDIRIZZO;
APPELLANTE
c o n t r o
R.Gen. N. 896/2022
OGGETTO:
fideiussoria
P.
con sede legale in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in MilanoINDIRIZZO, numero iscrizione al RAGIONE_SOCIALE rappresentata giusta procura in atti da con sede in INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO di Bergamo presso il cui studio sito in Bergamo INDIRIZZO è domiciliata P.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 2.7.2022 n. 1869.
CONCLUSIONI
Per l’appellante
Piaccia all’Ecc.ma Corte d’appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 1869/2022 del Tribunale di Brescia, pubblicata il 2.7.2022 e resa inter partes nel procedimento R.G. 3393/2018.
In via preliminare di rito: previa presa d’atto della nullità della procura rilasciata a favore di per le ragioni esposte nelle note scritte per l’udienza ‘cartolare’ dell’8.2.2023, dichiarare l’invalidità della costituzione di parte appellata per difetto di capacità processuale;
Nel merito, in via principale: in accoglimento della proposta opposizione, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto per nullità della garanzia fideiussoria prestata dal Dr. , quale confermata da Cass.,
sez. un., 30.12.2021, n. 41994, per tutte le fideiussioni redatte in conformità al modello ABI e senza distinzione di natura;
Nel merito, in via subordinata: revocare per i motivi esposti in narrativa e dichiarare insussistente qualsivoglia pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di parte opponente, in ragione della nullità per usura del contratto di leasing (quale desumibile da Cass., sez. un., 18.9.2020, n. 19597, in ragione della necessità di addizionare ogni altro compenso previsto in contratto e collegato all’erogazione del credito: v. da ult. Cass., 1°.2.2022, n. 3025) e della conseguente compensazione tra gli addebiti illegittimi effettuati a titolo di interessi usurari dalla RAGIONE_SOCIALE ed il credito azionato in via monitoria; ovvero comunque, in ulteriore subordine, ridurre il petitum azionato in INDIRIZZO monitoria scorporando gli importi addebitati a titolo di interessi moratori alla debitrice principale;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria: si rinnova l’istanza di ammissione di idonea C.T.U. volta a quantificare l’ammontare degli interessi illegittimamente addebitati alla entro le rate di cui al piano di ammortamento originario, vuoi con espunzione integrale degli stessi vuoi in alternativa con espunzione degli stessi nella misura superiore al saggio legale, e così a quantificare il controcredito maturato a vantaggio della utilizzatrice qui legittimamente eccepito in compensazione dal Dr. ;
si rinnova l’istanza di esibizione dell’integrale piano di ammortamento relativo al contratto di leasing in oggetto (prodotto da ctp. in modo solo parziale, sub doc. 17 primo grado), onde consentire l’esatta quantificazione
degli interessi legali e degli interessi moratori addebitati alla utilizzatrice e, conseguentemente, oggi richiesti al fideiussore Dr. .
Per l’appellata
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l’appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di Brescia AVV_NOTAIO.U. AVV_NOTAIO n. 1869/2022 pubblicata il 2.7.2022 e notificata il 15.07.2022;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame avversario, condannare comunque l’appellante a pagare a
rappresentata da
l’importo di € 106.860,05 o il divers o importo eventualmente accertato all’esito dell’istruttoria nel presente procedimento oltre interessi moratori maturati e maturandi sull’importo capitale di € 76.211,93 dal 11.11.2016 al saldo al tasso contrattualmente convenuto ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE condizioni generali e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura;
in ogni caso: condannare l’appellante alla rifusione a favore di
quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE competenze legali del presente grado di giudizio oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p.; in via istruttoria: ci si oppone all’ammissione RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie avversarie (ctu contabile e ordine di esibizione) per i motivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.7.2018 citava in giudizio (in seguito incorporata in proponendo opposizione avverso il decreto n. 34/2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 106.860,05 a titoli di canoni mensili scaduti e rimasti insoluti relativi al contratto di locazione finanziaria concluso il 24.2.2006 da (poi ) e risolto con raccomandata del 24.1.2013, di cui si era costituito fideiussore a prima richiesta.
Allegata la natura accessoria del contratto di garanzia, eccepiva l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti con conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 cod. civ. ed evidenziava che, rideterminato il piano di ammortamento al netto di ogni interesse, quanto indebitamente corrisposto dall’utilizzatrice alla concedente a titolo di interessi sopravanzava il residuo debito e non vi era inadempimento; chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva la convenuta opposta che, ricostruito lo sviluppo del rapporto contrattuale, allegava la natura autonoma del contratto di garanzia con conseguente irrilevanza di ogni contestazione attinente al rapporto principale. Contestava inoltre l’applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori, evidenziando che, in ogni caso, il tasso soglia di riferimento per gli stessi avrebbe dovuto essere individuato incrementando il tasso medio di 2,1 punti percentuali e, conseguentemente, il tasso soglia per gli interessi corrispettivi di 3,15 punti percentuali. Contestata la possibilità di una compensazione tra quanto in ipotesi pagato in eccesso e i canoni ancora dovuti (perché l’azione di ripetizione era prescritta e la possibilità di compensazione era esclusa dal regolamento contrattuale) chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte attrice eccepiva la nullità della fideiussione (per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2 L. n. 287/1990) e la sua inefficacia ex art. 1957 c.c. . Ubi leasing contestava l’inammissibilità della censura, perché tardivamente proposta; eccepiva inoltre in via pregiudiziale la competenza funzionale della RAGIONE_SOCIALE ex art. 33 L. 287/1990 e contestava nel merito la fondatezza della censura; in via subordinata, censurava il carente interesse ad agire del garante opponente con riferimento alla domanda volta ad ottenere l’accertamento di nullità RAGIONE_SOCIALE clausole n.ri 6 e 8 inserite nella fideiussione, non avendole la banca opposta utilizzate nella fattispecie, con difetto di ogni pur ipotetico pregiudizio subito dal garante.
La causa era posta in decisione, senza ulteriore istruttoria, in data 29.3.22. Con sentenza del 2.7.2022 n. 1869 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica rigettava integralmente l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava
al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
Il Tribunale affermava che:
-l’eccezione di nullità della fideiussione era ammissibile perché rilevabile anche d’ufficio; sussisteva inoltre la competenza del Tribunale ordinario in quanto, qualora oggetto di un’eccezione, la contestazione di invalidità di un negozio richiedeva un giudizio incidentale che poteva essere o meno oggetto di giudicato, e di regola si trattava di accertamenti che devono essere risolti in via puramente incidentale con effetti limitati al processo in corso: l’art. 34 c.p.c. afferma, infatti, che la questione pregiudiziale deve essere decisa con efficacia di giudicato solo se richiesto dalla legge o da una ‘ esplicita domanda di una RAGIONE_SOCIALE parti ‘. Tuttavia né l’atto di opposizione, né la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. contenevano alcuna domanda volta ad accertare la nullità della fideiussione con efficacia di giudicato extra processuale; inoltre, anche laddove si potesse ravvisare una espressa domanda di parte, ciò avrebbe potuto non essere sufficiente a trasformare la questione pregiudiziale in domanda pregiudiziale suscettibile di spostamento di competenza, dovendosi, caso per caso, valutare gli specifici profili dell’interesse ad agire che muovevano l’opponent e;
-l’eccezione era, tuttavia, comunque infondata, in quanto il modello ABI esaminato dal provvedimento di Banca d’Italia aveva ad oggetto il solo contratto di fideiussione omnibus mentre, nel caso di specie, la fideiussione era specifica; dalla lettura della stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nr. 41994/2021 non emergeva alcun elemento dal quale desumere l’illiceità RAGIONE_SOCIALE clausole di cui al provvedimento della Banca d’Italia se inserite in un modulo contrattuale diverso da quello della fideiussione omnibus, essendosi la Corte limitata a statuire l’invalidità RAGIONE_SOCIALE clausole contrattuali che riproducono clausole che siano frutto di intese anticoncorrenziali; la prova che le clausole fossero state redatte in conseguenza di intese vietate gravava sull’attore e tale prova non poteva ritenersi raggiunta mediante la mera produzione del provvedimento 55/2005 sopra richiamato dal momento che l’esame condotto dall’Autorità Garante in tale sede aveva ad oggetto la sola fideiussione omnibus;
la qualifica del contratto quale contratto autonomo di garanzia ovvero quale fideiussione non rilevava in quanto la censura riguardava la violazione di norme imperative, sempre ammissibile anche in caso di rapporto autonomo di garanzia;
la censura di usurarietà degli interessi moratori era infondata, in quanto il tasso soglia ad essi applicabile, per il periodo in cui era stato concluso il contratto, doveva essere determinato incrementando il tegm di 2.1 punti percentuali. Conseguentemente, il tasso soglia per i moratori, nel periodo in cui il tasso soglia per i corrispettivi veniva determinato aumentando del 50% il tegm, era determinato nel tegm, aumentato di 2.1 punti percentuali, il tutto aumentato del 50%, il che equivaleva a dire che il tasso soglia per i moratori era determinato dal tasso soglia dei corrispettivi incrementato di 3,15 punti percentuali (cioè 2,1 punti percentuali incrementati del 50%). Dunque il tasso degli interessi moratori era stato determinato nella misura corrispondente al tasso soglia. Poiché anche il tasso soglia moratorio era
un tasso nominale, non era possibile sommare spese e oneri agli interessi moratori in quanto questo parametro aveva logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito ; – pertanto non erano necessari ulteriori accertamenti istruttori e le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello in data 14.9.2022 chiedendo la riforma della sentenza e l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande proposte in primo grado.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell’appello chiedendone il rigetto e, in subordine, domandava condannarsi l’appellante al pagamento della somma di € 106.860,05 oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla somma capitale di € 76.2011,93 dall’11.11.2016 al saldo ,al tasso contrattualmente convenuto ex art.4 del testo contrattuale, comunque nei limiti del TSU.
In occasione della prima udienza eccepiva la nullità della
procura rilasciata da ad
per
indeterminatezza dell’oggetto.
All’udienza del 1.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti.
Nel presente grado si è costituita in giudizio
, quale
incorportante di
in
forza di procura rilasciata il 25.11.2019 a Rogito Milano al n. 34945/11871 rep. (cfr. doc. 1 prodotto dall’appellata).
ha eccepito la nullità della suddetta procura in quanto la formula utilizzata per individuar ne l’oggetto (i «crediti, anche derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing), di cui la Mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o pa ssivo’» non avrebbe alcuna capacità di soddisfare il requisito di determinatezza, poiché non risulterebbe ancorata a nessun dato oggettivo né delimiterebbe in modo idoneo -sul piano oggettivo o temporale -l’oggetto della procura.
L’eccezione di nullità della procura è infondata .
La procura di cui si discute è una ‘procura speciale’ e non generale e relativa a tutta l’attività bancaria e finanziaria come sostiene l’appellante. Come si evince dall’intestazione del documento contrattuale prodotto, infatti, essa prevede che ‘ nomina e costituisce quale procuratrice la società (di seguito anche la ‘Mandataria’) … affinché la medesima (…) ponga in essere in nome e per conto della Mandante, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito RAGIONE_SOCIALE azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti, anche derivanti dai contratti di locazione finanziaria (leasing), di cui la Mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e
stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo. All’uopo si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata (…). (…) Alla Mandataria vengono conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della Mandante con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell’articolo 77 del codice di procedura civile ‘.
Nel caso di specie, non si discute della prova del conferimento del mandato ad agire in giudizio, discutendosi solo se l’oggetto del mandato sia determinato o determinabile.
Ebbene, la procura risulta conforme al dettato dell’art. 1346 c.c., ed è quindi legittima, in quanto il suo oggetto risulta determinabile.
La procura prevede, infatti, il mandato ad litem e ha quale oggetto tutti gli atti necessari per il recupero dei crediti della incorporata, tra i quali sono espressamente indicati anche quelli ‘ derivanti dai contratti di locazione finanziaria (leasing), di cui la Mandante è e/o sarà titolare .
Risulta, pertanto, espressamente e chiaramente indicato che l’incarico riguarda la gestione ed il recupero del credito oggetto di causa, in quanto sorto da un contratto di leasing, anche mediante il compimento di atti stragiudiziali e giudiziali ed il potere di stare in giudizio a tutela del medesimo credito.
In atti è stato inoltre prodotto l’atto notarile di fusione per incorporazione di
in del 19 aprile 2022, a seguito
della quale quest’ultima, quale ‘ RAGIONE_SOCIALE Incorporante ‘ ha assunto ‘ di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ., tutti … crediti, ragioni, azioni … della RAGIONE_SOCIALE Incorporata …Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla RAGIONE_SOCIALE Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione della RAGIONE_SOCIALE Incorporata … La RAGIONE_SOCIALE Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla RAGIONE_SOCIALE Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte (…) proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali (…) la società incorporante subentrerà nei mandati e nelle procure di natura difensiva ovvero inerenti alla rappresentanza processuale senza bisogno di alcun atto o formalità … ‘.
In senso contrario non è dirimente che la procura speciale de qua sia stata conferita il 25.11.2019, prima della fusione per incorporazione di in (19.4.2022), stante l’espressa previsione, contenuta nella procura, per cui essa deve intendersi conferita per tutti i crediti ‘ di cui la Mandante è e/o sarà titolare ‘, e dunque anche per quelli acquisiti successivamente a seguito della predetta fusione e nelle azioni a loro tutela, nelle quali in forza di tale atto è subentrata.
L’eccezione va, quindi, disattesa.
Con il primo motivo l’appellante lamenta il rigetto dell’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE clausole della fideiussione sottoscritta dal , identiche a quelle oggetto del provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 di Bankitalia in funzione di autorità RAGIONE_SOCIALE, in ragione della natura specifica (e non
omnibus) della fideiussione rilasciata dall’opponente . Domanda invece che tale nullità sia riconosciuta e dichiarata, con conseguente presa d’atto della decadenza della Banca ex art. 1957 c.c. .
Ferma la nullità dei contratti di fideiussione ‘a valle’ rispetto all’intesa anticoncorrenziale sanzionata e la natura parziale di tale nullità, concernente le sole clausole oggetto del provvedimento repressivo di Bankitalia , essa, secondo l’appellante, andrebbe estesa anche alle garanzie specifiche, in quanto nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite del Supremo Collegio del 30.12.2021 n. 41994 non sarebbe stabilita la limitazione di detta nullità alle sole fideiussioni omnibus , il che sarebbe indice di adesione alla tesi dell’estensione.
Il giudice avrebbe inoltre errato nel ritenere non provata la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale anche relativa alle fideiussioni specifiche, in quanto l’appellata non avrebbe mai contestato la sussistenza anche con riguardo ad esse di una pratica uniforme analoga a quella sanzionata da Bankitalia; inoltre, le clausole illegittime sarebbero riportate per intero nella fideiussione de qua e la garanzia sarebbe stata sottoscritta il 15.4.2005, in periodo di poco antecedente all’irrogazione della sanzione. Quanto all’obiezione secondo cui non fosse una banca (ma lo era comunque la sua capogruppo), tale qualità sarebbe stata riconosciuta da stessa in sede di seconda memoria di cui all’art.183 c.VI e, in ogni caso, l’attività di concessione di leasing, a termini del TUB, rientrerebbe tra le attività finanziarie riservate agli Istituti sottoposti all’organismo di vigilanza .
Appurata la nullità della clausola, ne conseguirebbe, ad avviso dell’appellante, l’applicazione dell’art. 1957 c.c. e la decadenza di RAGIONE_SOCIALE dalla facoltà di rivolgersi al fideiussore, in quanto il primo atto rivolto dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto del 24.01.2013 sarebbe la notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta nel 2018, oltre il termine semestrale previsto dall’anzidetta norma.
Con il secondo motivo l’appellante si duole dell’avvenuta qualificazione da parte del giudice di prime cure del contratto quale contratto autonomo di garanzia, in quanto nessuna pattuizione in esso contenuta sarebbe idonea a renderlo tale. L ‘impegno al pagamento ‘immediato, a semplice richiesta scritta ‘, non sarebbe sufficiente di per sé a qualificare il contratto come garanzia autonoma, in presenza di una irredimibile discrasia con l’intero contenuto ‘altro’ della convenzione negoziale , che comporti la rinuncia a tutte le eccezioni: questo contenuto si concretizzerebbe nell’art. 9, che esclude la possibilità di opporre eccezioni ‘ circa l’eventuale risoluzione o recesso ‘ del contratto di leasing, e nell’art. 8 secondo cui « nell’ipotesi in cui una o più RAGIONE_SOCIALE obbligazioni garantite siano dichiarate invalide », la fideiussione si estende « a garanzia dell’obbligo di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme comunque erogate »: esse implicherebbero che il fideiussore non risponda sulla base della garanzia autonoma prestata, bensì unicamente per gli obblighi restitutori che nascono dalla nullità o dall’annullamento della fonte dell’obbligazione principale ; gli articoli 2 e 6 escludono l’applicabilità dell’art. 1957 cc che sarebbe applicabile alle sole fideiussioni, e il testo contrattuale si riferiva alla garanzia come fideiussione. Pertanto, il contratto sarebbe una fideiussione e sarebbe di conseguenza applicabile la nullità degli articoli dichiarati anticoncorrenziali e, di conseguenza, la Banca sarebbe incorsa nella decadenza di cui all’art.1957 cc.
Con il terzo motivo l’appellante si duole dell’erroneità dell’affermazione per cui il tasso di mora previsto nel contratto di leasing sarebbe pari al tasso soglia usura e non sarebbe pertanto usurario.
Il tasso di mora previsto in contratto, pari al «tasso-soglia vigente alla stipula+ 3,15 punti percentuali» , sarebbe autodichiaratamente usurario e per l’effetto non sarebbero dovuti interessi di alcun tipo: infatti il giudice avrebbe applicato il tasso soglia di mora in assenza di produzione da parte della Banca dei decreti ministeriali che lo attestino, a cui non sarebbe applicabile il principio iura novit curia; detta produzione non sarebbe necessaria per dimostrare l’usurarietà in base al tasso soglia ordinario, perché autoevidente .
In secondo luogo, il richiamo all’orientamento espresso da Sez. Un., n.19597/2020 sarebbe privo di fondamento in quanto lo spread di mora applicato al TSU sarebbe stato applicato in modo diverso ai contratti stipulati in data precedente o successiva al marzo 2003, in violazione del principio di omogeneità; non sarebbe inoltre basato (come lo è invece il TEGM) su rilevazioni periodiche per categorie omogenee di operazioni. Dunque, il tasso di mora dovrebbe in realtà confrontarsi con il TSU relativo agli interessi corrispettivi, da cui discenderebbe la necessità di restituire tutte le somme pagate a titolo di interessi dalla debitrice principale, pari a € 87.219,84, ovvero la somma di € 30.648,12, ingiunta a titolo di interessi moratori, ovvero compensarle con quanto dovuto alla banca.
*
Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame del secondo motivo di appello che è infondato.
La questione posta è quella della presenza nel testo della garanzia in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento 55/2005 di Banca d’Italia ovvero l’art. 2 ‘clausola di reviviscenza’, l’art. 6 ‘rinuncia di cui all’art.1957 c.c.’ e l’art. 8 ‘clausola di sopravvivenza’ presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e della estensione della sanzione della nullità anche ai contratti di fideiussione specifica.
Il Collegio è a conoscenza del provvedimento di assegnazione alle Sezioni Unite da parte del Presidente della SC dell’11.11.2005 a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa , anche in ordine a quest’ultima questione (oltre che a quella della decadenza ex art 1957 cc), e ritiene debba darsi continuità all’orientamento di questa Corte, conforme all’orientamento prevalente fino ad oggi espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ‘Fideiussione specifica’ è al di fuori della categoria di contratti presa in esame dall’indagine svolta relativamente al fenomeno RAGIONE_SOCIALE intese anticoncorrenziali, atteso che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, ossia relative a tutte le obbligazioni presenti e future che verranno assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc. (cfr. da ultimo Cass. n. 1851 del 25.1.2025: <>). Inoltre, il Supremo Collegio ha precisato che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un’intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l’illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401); in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l’illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che rigua rda, per l’appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi. (Cass n. 26847 del 16/10/2024).
Dunque, poiché non è stata provata ed in verità neppure allegata l’esistenza di alcuna intesa vietata concernente le fideiussioni specifiche, alla fideiussione oggetto del presente motivo non è applicabile il provvedimento di Banca d’Italia n.55 , ne segue che la fideiussione è integralmente valida.
Anche a volere, peraltro, diversamente ritenere, rileva la Corte come non si possa presumere la qualificazione tout court RAGIONE_SOCIALE norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d’Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Ne discende che il mero richiamo al provvedimento di Banca d’Italia nonché la presenza di tali clausole nel contratto de quo non potrebbe ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito anticoncorrenziale da parte dell’istituto di credito. Infatti, la presenza nel contratto di garanzia RAGIONE_SOCIALE clausole oggetto di esame, la cui liceità in sé è pacifica, ben può ricondursi all’esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire RAGIONE_SOCIALE condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, inter esse senz’altro meritevole ai sensi dell’art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato. In sostanza, la giustificazione della presenza RAGIONE_SOCIALE predette clausole non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell’accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l’invocato provvedimento quale ‘prova privilegiata’, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell’economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell’istituto banca rio nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto
alle ragioni del proprio credito.
Non meno decisiva è infine la considerazione che la nullità parziale RAGIONE_SOCIALE clausole ed in particolare della deroga all’art. 1957 cc, anche ove fosse fondata, sarebbe comunque irrilevante nel caso di specie in quanto ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata tempestivamente eccepita da ll’ appellante questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (cfr. Cass. 25.1.25 n. 1851; Cass. 13.01.25 n. 835), avrebbe dovuto essere proposta con l’atto di citazione in opposizione , e non già con la prima memoria ex art 183, comma VI, cpc.
Né, infine, è stato neppure dedotto che in relazione alla pretesa della Concedente vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
Il primo motivo va quindi respinto e nel rigetto rimane assorbito il secondo motivo il cui esame si rivela superfluo posto che, come peraltro già ritenuto dal primo giudice, anche ove accolto e qualificata la garanzia come fideiussione specifica nei termin i prospettati dall’appellante, comunque, per il motivo sopra illustrati, non ne sarebbe derivata la dichiarazione di nullità parziale della stessa o, comunque, la decadenza della banca dalla garanzia nei confronti del .
Anche il terzo motivo è privo di fondamento e va rigettato.
Non vi sono ragioni per discostarsi dai principi espressi dalle Sezioni Unite 19597 del 2020, e consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo sentenza della SC 11.12.2023 n. 34437) secondo cui <>. E’ pacifico e documentale che il contratto di leasing per cui è causa è stato
stipulato nel 2006 e quindi successivamente all’entrata in vigore del DM 25.3.2003, sicché correttamente il primo giudice ha incrementato il TEGM di 2,1 punti percentuali e ritenuto che non vi fosse usura atteso che all’atto della pattuizione il tasso mora era pari a 13,15%, e quindi corrispondente al tasso soglia mora.
L’appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l’ appellante va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (parametri medi), (scaglione valore indeterminabile) fatta eccezione per la ‘fase istruttoria/di trattazione’, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell’attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico de ll’ appellante.
P . Q . M .
La Corte d’Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 2.7.2022 n. 1869 che, per l’effetto, conferma integralmente;
-condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di in € 2.058,00 per la 1.523,00 per la fase di 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto, RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura
fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € trattazione/istruttoria ed € del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di .
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NOME COGNOME NOME COGNOME