Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35375 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35375 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13196/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso, domiciliato ex lege presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO (PEC EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO (PEC EMAIL);
– resistente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di Bologna n. 2479/2019 depositata il 9/09/2019;
C.C. 20 ottobre 2023
r.g.n. 13196/2020
Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Considerato che
1. Con atto di citazione del 25 settembre 2013, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1552/13 con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE gli aveva ingiunto di pagare, nella sua qualità di garante fideiussore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 75.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE S.C.; l’opponente eccepiva la nullità, inesistenza e annullabilità RAGIONE_SOCIALE fideiussione e concludeva, quindi, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto; proponeva, altresì, in corso di causa, querela di falso in ordine all’atto denominato ‘fideiussione omnibus ‘ dalla banca ingiungente;
nel costituirsi in giudizio, la banca chiedeva la conferma del decreto monitorio; nelle more del giudizio, parte opponente depositava poi transazione parziale conclusa tra la banca opposta e un altro cofideiussore, NOME COGNOME, e la banca opposta adduceva che la fideiussione riguardava due linee di credito: la prima relativa al conto corrente aperto nel 2005 facente capo alla RAGIONE_SOCIALE per cui era stato richiesto e ottenuto il d.i. opposto; la seconda, ad un mutuo fondiario concesso alla RAGIONE_SOCIALE nel 2010 (dopo circa un anno dall’uscita del COGNOME dalla compagine sociale) ;
con la sentenza n. 1502 del 2015 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione; in particolare, dichiarava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE querela di falso proposta dall’opponente relativa alla scrittura privata recante la fideiussione; riteneva la decadenza RAGIONE_SOCIALE eccezione ex art. 1957 c.c., sollevata tardivamente, e respingeva l’eccezione di voler profittare dell’intera transazione raggiunta con la socia di maggioranza; condannava, infine, l’opponente al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, c ommi 1 e 3, c.p.c.;
avverso la sentenza di prime cure, promuoveva appello NOME COGNOME; si costituiva in grado di appello RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) chiedendo il rigetto del gravame;
C.C. 20 ottobre 2023
r.g.n. 13196/2020
Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello e confermava la impugnata sentenza , con condanna dell’appellante alle spese del grado;
avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello , NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
la parte ricorrente e quella resistente hanno depositato rispettive memorie;
Ritenuto che
Con il ricorso, il ricorrente denuncia:
1.1. con il primo motivo, la Nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , in relazione all’art. 355 c .p.c. per assenza totale di motivazione in ordine al primo motivo di appello laddove il Tribunale non aveva ritenuto ammissibile la querela di falso; in particolare, il ricorrente sostiene che la querela di falso era preliminare ad ogni altro accertamento di causa, e pertanto andava applicato l’art. 355 c .p.c. per garantire il doppio grado di giudizio;
1.2. con il secondo motivo, la Nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , in relazione all’art. 183 cpc per illegittima introduzione nella causa di un elemento nuovo, mai prospettato in precedenza dalla Banca (costituito dalla seconda linea di credito, riferita al mutuo fondiario del 2010, concessa alla società RAGIONE_SOCIALE in virtù di un contratto di mutuo fondiario) e omissione totale RAGIONE_SOCIALE motivazione su tale punto; nello specifico, il ricorrente sostiene che la fideiussione posta a base del decreto monitorio non era affatto riferibile anche al mutuo fondiario, ma soltanto al conto corrente aperto nel 2005;
1.3. con il terzo motivo, la Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 c.c., nonché degli artt. 1936 e 1937 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte d’appello errato nell’interpretare la fideiussione quale contratto autonomo di garanzia ; a
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RAGIONE_SOCIALE parere del ricorrente si tratta di una garanzia specifica, in quanto legata esclusivamente all’unica linea di credito ; inoltre, il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno omesso di accertare il reale contenuto RAGIONE_SOCIALE scrittura privata, violando il principio enunciato dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 3947/2010;
1.4. con il quarto motivo di ricorso, la Violazione e falsa applicazione degli Artt. 51 e 66, c.1, 119 commi I, II, e III TUB, nonché dell’art. 2709 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; in particolare, la Corte d’a ppello ha errato nel ricondurre a meri errori materiali le comunicazioni e segnalazioni effettuate dalla Banca ingiung ente alla RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia, nonché le comunicazioni periodiche effettuate dalla stessa Banca ingiungente al cliente;
1.5. con il quinto motivo di ricorso, la Violazione e falsa applicazione del D. lgs. n. 385/93 e dell’art. 117 TUB, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; lamenta che la Corte d’appello ha errato inoltre nel non aver riconosciuto la qualità di consumatore in capo al ricorrente;
2. Il primo motivo è infondato;
anzitutto la Corte d’appello di Bologna , lungi dall’aver omesso la motivazione sul primo motivo di appello relativo alla querela di falso, ha definito tale motivo sulla querela di falso «ai limiti RAGIONE_SOCIALE inammissibilità perché non contiene un’adeguata confutazione dell’argomentare logico RAGIONE_SOCIALE sentenza in tema di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE querela tra il riempimento che si assume abusivo absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta » (pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), in tal modo mostrando di dare espressa applicazione al principio secondo cui ciò che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta (da ultimo, Cass. Sez. 3, 22/06/2020 n. 12118);
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AVV_NOTAIO inoltre, la Corte di merito ha qualificato la censura meramente ripetitiva, limitandosi l’appellante con essa «a riprodurre le medesime argomentazioni difensive di primo grado senza alcun esame critico di tale specifico punto RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza. Ne deriva che tale parte RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado non è stata in alcun modo confutata ed è in giudicato» (pagg. 3-4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
quanto poi alla censura articolata sul presupposto che gli elementi istruttori sarebbero stati non valutati dal giudice di appello, va data continuità al principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, 22/06/2020 n.12118; Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27458); d’altra parte, la “valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3,sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01); e poiché l’odierno ricorrente lamenta un cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non pare pertinente neppure il riferimento all’art. 355 cod. proc. civ. visto che la sua applicazione è stata esclusa dalla Corte d’appello;
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RAGIONE_SOCIALE
3. il secondo motivo è inammissibile in quanto non indica dove nell’atto d’appello era stata sollevata la questione che ne è attualmente oggetto, il che assorbe ogni altro profilo;
4. parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso;
ad onta RAGIONE_SOCIALE sua formale intestazione e tralasciando di considerare la non corretta tecnica dell’assemblaggio con cui il motivo è ampiamente confezionato (v. pagg. 14-21 del ricorso) , il motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, è volto infatti a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie;
invero, per un verso, il ricorrente non spiega la rilevanza RAGIONE_SOCIALE natura di garanzia autonoma del contratto de quo che sarebbe stata ritenuta dal Giudice d’appello e, per l’altro verso, propone una sua interpretazione sul punto in contrapposizione a quella accolta nella sentenza impugnata; questa Corte ha già più volte chiarito che, traducendosi l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (da ultimo, tra tante, Cass. Sez. 1, 09/04/2021 n. 9461);
in definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte d’appello e omette di considerare che tale apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,
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RAGIONE_SOCIALE insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
5. inammissibile risulta anche il quarto motivo di ricorso;
il ricorrente mostra di non aver colto la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che espressamente ha ritenuto l ‘irrilevanza dell’errore RAGIONE_SOCIALE segnalazione alla Banca d ‘Italia in merito al l’importo massimo garantito da parte COGNOME (punto 5.4. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), e con le reiterate doglianze pretende altresì da questa Corte una rivalutazione di quanto fattualmente accertato dal Giudice d’appello , il quale ha escluso che la banca creditrice avesse abusivamente proceduto al riempimento del contratto de quo ;
6. inammissibile, infine, è il quinto motivo di ricorso;
anche questo motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, è volto a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie;
la Corte d’appello con la sentenza impugnata espressamente ha ritenuto che COGNOME, in qualità di socio di numerose società di capitali, collegate tra loro, aventi molteplici e complessi rapporti, «è ben lungi dal poter beneficiare RAGIONE_SOCIALE tutela consumeristica» (punto 5.7. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), e in ordine a questo ruolo del ricorrente il motivo offre una ricostruzione fattuale alternativa attribuendogli al contrario un ruolo minoritario;
7. in conclusione, il ricorso è rigettato;
le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE parte resistente;
il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il
C.C. 20 ottobre 2023 r.g.n. 13196/2020 Pres. C. COGNOME
EstRAGIONE_SOCIALE ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass.
Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte resistente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte