SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 286 2025 – N. R.G. 00000102 2019 DEL 01 04 2025 PUBBLICATA IL 01 04 2025
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. NOME COGNOME Presidente rel.
dott. NOME COGNOME Consigliere
dott. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 102/NUMERO_DOCUMENTO R.G., trattata e passata in decisione all’udienza collegiale del 10.1.2024, promossa da:
dall’ AVV_NOTAIO;
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
Controparte_6
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_7
, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO
NOME COGNOME e AVV_NOTAIO;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE NONCHE’
CP_8
e per essa
Controparte_9
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
‘ Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
, in proprio e quale socio accomandatario dello […] […]
Controparte_1
e
CP_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1236/2015 (R.G. 3745/2015), emesso dal Tribunale di Lecce in data 12.05.2015, con il quale era stato intimato alla […] […]
CP_1
in solido con i fideiussori
,
Parte_1
Controparte_2
e
, il
CP_3
Controparte_10
pagamento, entro 40 giorni, in favore della
CP_6
della somma complessiva di euro 62.047,74, oltre interessi e spese legali della fase monitoria, richiedendo di accogliere le […]
seguenti conclusioni: “1) dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla 2.a) dichiarare nullo, per difetto di causa concreta, il contratto “derivati OTC” del 13.07.2006; 2.b) in subordine, pronunciare la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento dell’intermediario finanziario; 2.c) in ogni caso condannare la banca convenuta al pagamento in favore della della somma di e 46.818,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sorgere del diritto all’effettivo soddisfo; 3) condannare la banca convenuta al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore an/is/a/ano” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo]. Parte_2 Controparte_1
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto preliminarmente di “riunire il presente giudizio a quello recante il n. 6412/15 R.G.”. Nel merito, ha concluso per il rigetto in toto delle avverse deduzioni con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e ha chiesto “nella non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avverse domande riguardanti il contratto Derivati, compensare le somme che dovessero risultare a debito di con quelle risultanti a credito della ferme restando le debitorie dei fideiussori accertate nel provvedimento monitorio opposto” [il corsivo è tratto dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. Controparte_6 CP_6 Pt_1
e costituitisi, hanno eccepito la inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di perché deceduto “in data antecedente all’emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto e, precisamente, in data 10.12.2011”; la nullità del d.i. per inesistenza dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c.; l’assenza della obbligazione fideiussoria a carico dei sig.ri e ; la nullità delle fideiussioni in CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_10 Controparte_10 CP_11
aumento per violazione dell’art. 117 TUB e per difetto di buona fede nella esecuzione del contratto; la inefficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c.; la infondatezza della pretesa creditoria [il corsivo è tratto dalla narrativa della comparsa di costituzione e risposta].
Con autonomo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, e CP_3 CP_4
hanno proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.1236/2015 (RNUMERO_DOCUMENTO), emesso dal Tribunale di Lecce in data 11.05.2015, con il quale era stato intimato a Controparte_5 Controparte_1 Parte_1
, e , il pagamento, in solido, in favore della della somma complessiva di euro 62.047,74, oltre interessi e spese legali della fase monitoria eccependo la inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di perché deceduto “in data antecedente all’emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto e, precisamente, in data 10.12.2011”; la nullità del d.i. per inesistenza dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c.; l’assenza della obbligazione fideiussoria a carico dei sig.ri e la nullità delle fideiussioni in aumento per violazione dell’art. 117 TUB e per difetto di buona fede nella esecuzione del contratto; la inefficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c.; la infondatezza della pretesa creditoria [il corsivo è tratto dalla narrativa dell’atto di citazione in opposizione 2 decreto ingiuntivo]. […] Controparte_2 CP_3 CP_10 […] Controparte_6 Controparte_10 Controparte_10 CP_11
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto preliminarmente di “riunire il presente giudizio a quello recante il n. 6357/NUMERO_DOCUMENTO R. G.”. Nel merito, ha così concluso: “dichiarare inammissibile ovvero rigettare in lutto o in parte l’avversa opposizione. In ogni caso, ed eventualmente anche in via riconvenzionale, accertare il credito della deducente e condannare le controparti in solido, tutte o alcune, al pagamento Controparte_6
della somma ingiunta, pari ad 662.047,74 oltre le spese della procedura monitoria così come accertate in decreto, oltre interessi come in decreto, spese ed accessori, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa” [il corsivo è tratto dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta
Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 3 maggio 2016, il secondo giudizio è stato riunito al primo iscritto al n. 6357-2015 R.G. ed è stata autorizzata la chiamata in causa del […]
CP_12
a cura di
e
Parte_1
CP_2
[…]
Si è dunque costituito il chiedendo, in via preliminare, la estromissione dal giudizio e instando per il rigetto “in tutto o in parte” delle avverse domande. La causa, istruita documentalmente, all’udienza del 11.12.2018 è stata decisa, ai sensi dei l ‘art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all’esito della discussione orale. ‘ Controparte_12
Con la predetta sentenza il Tribunale ha così deciso:
‘· revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l’estromissione dal presente giudizio del […]
CP_12
rigetta la domanda riconvenzionale promossa da […]
Parte_1
, in proprio e quale socio accomandatario dello
Controparte_1
e
Controparte_1
Controparte_2
condanna
accomandatario dello
, in proprio e quale socio
Controparte_1
[…]
e
in
Controparte_2
CP_3
solido, al pagamento, in favore della della somma di euro 62.047,74, oltre agli interessi al tasso annuo Controparte_6
del 16,57% con decorrenza dal 17.03.2014;
condanna , in proprio e quale socio Parte_1
accomandatario dello
Controparte_1
[…]
CP_13
Co
e
CP_3
in
Parte_1
solido, a rifondere, in favore della le spese del presente giudizio che quantifica in euro 6.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge; Controparte_6
[…]
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e e, con distinto atto, e . […] Parte_1 Controparte_2 […] CP_3 CP_4 Controparte_5
Nei due appelli, successivamente riuniti, si sono costituiti e , proponendo a loro volta appello incidentale; è intervenuta nel giudizio altresì, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., in qualità di procuratrice di Controparte_6 Controparte_15 Controparte_9 CP_8
Disposta una CTU sul contratto derivati, a seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d’appello, rubricato ‘ Violazione artt. 1387 e ss cod. civ. e dei generali principi in materia di rappresentanza. Malgoverno delle prove. Contraddittorietà ‘, Parte_1
e censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di relativamente al contratto derivati OTC. Controparte_2 Controparte_6
Il motivo è infondato.
Invero, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, il contratto in questione risulta stipulato con Banca Intesa spa e non con il che poi avrebbe conferito mandato per la riscossione del credito ad : sicché risulta evidentemente irrilevante la natura di tale mandato relativo ad un diverso credito. Controparte_12 Controparte_6
Con il secondo motivo , rubricato ‘ Violazione artt. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa pronuncia. Violazione art. 2697 c.c. e dei generali principi in materia di onere della prova’, eccepiscono la mancata produzione telematica degli estratti conto bancari, prodotti irritualmente solo in forma cartacea, con conseguente loro inutilizzabilità ai fini della prova del credito azionato.
La censura è infondata.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza della suprema corte, condivisa da questo Collegio, che il deposito cartaceo anziché telematico (e viceversa) non dà luogo ad alcuna nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c., anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l’atto è destinato a conseguire (si veda da ultimo Cass. n. 1108/23).
Con il terzo motivo si deduce la ‘ Violazione art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa pronuncia. Violazione artt. 2 L. n. 287/90, 1418 c.c. e 1343 c.c. in relazione alle c.d. fideiussioni omnibus ‘
In particolare, lamentano le appellanti che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla eccepita nullità della fideiussione a firma delle sigg.re NOME e in quanto rilasciata su un modulo conforme a schema contrattuale in contrasto con le norme a tutela della concorrenza. Parte_1 Controparte_2
Il motivo è infondato.
Invero, non è stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio (Cass. n. 863/25).
Con il quarto motivo si eccepisce la ‘ Violazione artt. 183, quinto comma, 269, terzo comma, e 156 c.p.c. – Contraddittorietà’.
Censurano le appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui ‘dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla riconvenzionale spiegata dagli opponenti, ha revocato la (propria precedente) ordinanza di autorizzazione alla chiamata in causa del disponendone la estromissione dal giudizio.’ CPNUMERO_DOCUMENTO6 CP_12
Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, non sussistendo evidentemente i presupposti di cui all’art. 106 c.p.c. per chiamare in causa il (Cass. n. 2331/22). Controparte_12
Con il quinto motivo si deduce la ‘ Violazione artt. 1418, 2° comma, 1325 e 2033 c.c. Violazione art. 1458 c.c. carenza assolta di motivazione ‘.
Lamentano, in particolare, le appellanti la carenza di una effettiva motivazione in ordine alla domanda di nullità/risoluzione del contratto derivati OTC.
Anche questo motivo è sostanzialmente assorbito dal rigetto del primo motivo, posto che il contratto in questione risulta stipulato con Banca Intesa spa, per cui la domanda proposta nei confronti di non può evidentemente trovare accoglimento. NUMERO_DOCUMENTO
Con il sesto ed ultimo motivo si eccepisce la ‘ Violazione art. 2657 c.c. e dei generali principi in materia di onere della prova ‘.
L’opposto, secondo le appellanti, avrebbe dovuto provare l’effettiva sussistenza del saldo negativo del conto corrente azionato col decreto ingiuntivo, a fronte delle eccezioni di nullità di diverse clausole contrattuali sollevate dalle opponenti.
Il motivo è infondato, atteso che l’opposto ha puntualmente prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto, assolvendo al proprio onere della prova.
D’altra parte, prive di fondamento risultano le eccezioni sollevate dalle appellanti.
Innanzitutto, l’eccepita mancanza di reciprocità tra capitalizzazione degli interessi creditori (annuale) e capitalizzazione degli interessi debitori (trimestrale) non configura nella fattispecie alcuna nullità, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente il 20/12/1999, cioè anteriormente alla riforma di legge ed alla delibera del CICR in materia, datata 9/08/2000.
Quanto, poi, all’asserita usurarietà del tasso d’interesse applicato, le opponenti non hanno indicato il modo e la misura del presunto sforamento, né hanno prodotto i decreti ministeriali riportanti i parametri di usurarietà.
Anche la commissione di massimo scoperto è stata validamente pattuita nel contratto di c/c alla percentuale dello 0,25.
Ancora, il riferimento convenzionale al tasso prime rate “pro tempore” (ABI o di una specifica banca), maggiorato di una certa percentuale, è assolutamente determinato o determinabile in quanto controllabile in base a criteri oggettivi, richiamati nella convenzione.
Generiche sono poi le contestazioni relative alla cd. valuta, la cui clausola è stata censurata senza alcun riferimento concreto al rapporto in esame.
Infine, anche la asserita divergenza fra le spese di tenuta conto pattuite e quelle applicate è priva di precisi riscontri.
Sicché l’appello proposto da
e
Parte_1
CP_2
[…]
va rigettato.
Passando quindi all’esame dell’appello proposto da CP_3
e , con il primo motivo eccepiscono la ‘ nullità della sentenza perché contraria a norme imperative – Violazione della legge antiusura ‘. CP_4 Controparte_5
Deducono gli appellanti che il tasso d’interesse liquidato in dispositivo, pari al 16,57% con decorrenza dal 17.3.2014, è usurario.
Il motivo è infondato, non essendo stati prodotti i decreti ministeriali che hanno determinato il TEGM nel periodo considerato.
Con il secondo motivo viene eccepita la ‘ violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia malgoverno delle prove -violazione diritto di difesa e contraddittorio ‘.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccepita estraneità dei fideiussori al contratto derivati, stante la natura finanziaria di quest’ultimo.
Il contratto di fideiussione avrebbe, infatti, limitato chiaramente la garanzia prestata alle operazioni bancarie collegate al rapporto di conto corrente, escludendo quindi quelle finanziarie.
Il motivo è infondato.
Invero, anche gli addebiti per l’operazione derivati sono confluiti sul conto corrente, oggetto della garanzia fideiussoria, determinandone il
saldo negativo, unitamente agli addebiti delle altre operazioni regolate sul medesimo conto, sulla base delle disposizioni del correntista.
Con il terzo motivo si deduce la ‘ violazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza oer omessa pronuncia. Violazione dell’art. 2697 c.c. e dei generali principi in materia di onere della prova ‘.
, secondo gli appellanti, si sarebbe limitato a produrre, oltre a tutti gli estratti conto, copia del contratto di apertura del conto corrente e copia dei moduli fideiussori, non producendo altra documentazione pure rilevante ai fini della prova del credito, come il documento di sintesi del contratto di cc, i documenti relativi alla concessione di fidi ed alla modifica delle condizioni contrattuali. CP_6
Il motivo è infondato.
La documentazione prodotta da è quella normalmente richiesta agli istituti di credito per la ricostruzione del rapporto e la determinazione del saldo finale. CPNUMERO_DOCUMENTO6
Con il quarto motivo si denuncia la ‘ violazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa pronuncia in merito alle fideiussioni – violazione artt. 2 legge n.287/90, 1418 c.c. e 1343 c.c. in relazione alle c.d. fideiussioni omnibus ‘.
In particolare, eccepiscono gli appellanti la nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera A della legge n. 287 del 1990 in quanto riproducenti il modello TARGA_VEICOLO poi sanzionato dalla Banca d’Italia.
La censura è infondata.
Intanto non è stato prodotto il provvedimento dell’autorità garante che avrebbe sanzionato il modello in questione (Cass. n. 863/25).
Inoltre, il modello ABI sanzionato è del 2003, mentre le fideiussioni di cui si tratta sono state stipulate nel 1999.
Eccepiscono altresì gli appellanti la violazione dell’art. 1938 c.c. in considerazione del reiterato aumento ingiustificato dell’importo massimo garantito.
Anche questa censura è infondata, essendo stato comunque indicato il predetto importo così come previsto dalla citata disposizione.
Col quinto ed ultimo motivo si deduce la ‘ violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – malgoverno delle prove ‘.
Secondo gli appellanti nella fattispecie sarebbe integrato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1956 c.c., essendo l’istituto di credito a conoscenza delle gravi difficoltà economiche del correntista.
La censura è infondata, non potendosi ricavare solo dalla concessione di diversi fidi la predetta consapevolezza, come sostenuto dagli opponenti.
A ciò si aggiunge che i fideiussori erano obbligati ad informarsi sull’andamento della situazione debitoria del soggetto garantito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del contratto di garanzia.
L’appello va quindi rigettato.
Con l’ appello incidentale chiede, in riforma della sentenza impugnata, la condanna al pagamento del saldo anche degli eredi di , condanna omessa dal Tribunale nonostante vi fosse un’apposita domanda dell’opposto. CP_6 Controparte_10
L’appello è fondato, essendo stata effettivamente proposta tale domanda ed avendo i predetti eredi proposto opposizione proprio in tale qualità.
Anche l’ appello incidentale di , con cui si contesta la compensazione delle spese nei confronti del è fondato, in considerazione dell’irrituale chiamata in causa, della successiva estromissione dal giudizio e della soccombenza avversaria nel merito. Controparte_15 CP_12
Le spese processuali e quelle di CTU, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
TABLE
in solido, in favore di , dell ‘ importo di euro 62.047,74, oltre agli interessi per cui vi è condanna; CP_6
In accoglimento dell ‘ appello incidentale proposto da , condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore del che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; CP_15 […] Parte_1 Controparte_2 CP_12
Condanna e , in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida, in favore di ed , in euro 10.000,00 ciascuno per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU; Parte_1 Controparte_2 […] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_15
Spese compensate nei confronti di CP_8
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico degli appellanti principali, in favore dell’Erario, di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione dell’appello.
Lecce, 1.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(NOME NOME COGNOME) (NOME NOME COGNOME)