Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
sul ricorso 11942/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
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ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
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controricorrenti
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avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Firenze n. 2117/19 depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto dalla Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE -cui, in seguito sarebbe succeduta nella veste di cessionaria del relativo credito l’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE qui ora rappresentata dal proprio procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE -avverso il rigetto in primo grado dell’azione revocatoria dalla medesima esercitata nei confronti di NOME COGNOME, nella sua veste di fideiussore della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, in relazione alla donazione dell’unico cespite immobiliare di sua proprietà in favore del figlio, nonché amministratore della società, NOME COGNOME.
Pur condividendo l’assunto decisorio enunciato dal primo giudice la Corte distrettuale ne prende, tuttavia, le distanze e ne corregge perciò la motivazione nella parte in cui questa, preso atto che il COGNOME si era reso fideiussore della società una prima volta nel 2001 ed una seconda volta nel 2010 -mentre l’atto dispositivo risaliva al 2009 -, aveva ritenuto che, malgrado l’intervenuta chiusura del conto corrente intestato alla società nel 2002 senza la registrazione di partite a debito, la prima fideiussione non fosse perciò divenuta inefficace. Diversamente la Corte d’Appello crede che, delle due fideiussioni, la prima si riferisca soltanto ai rapporti bancari in essere alla data di essa, in quanto una fideiussione omnibus è valida esclusivamente se il suo oggetto è determinato o determinabile e, dunque, la fideiussione omnibus prestata in favore di una banca è valida solo a condizione che le operazioni bancarie garantite siano comunque tutte riferibili a rapporti giuridici esistenti intercorrenti tra l’obbligato principale e la banca. Pertanto la fideiussione del 2001 si era estinta a seguito della successiva estinzione dei rapporti
all’epoca in essere, mentre la seconda fideiussione, essendo successiva all’atto di donazione, non poteva giustificare la revoca di quest’ultimo se non in presenza della prova nella specie mancante -della dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni del creditore. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta da RAGIONE_SOCIALE, nella veste di cui sopra, con due motivi, ai quali resistono con controricorso e memoria gli intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giova previamente osservare -a fronte del fatto che l’odierna ricorrente è un soggetto giuridico diverso rispetto alla banca, originariamente attrice e poi appellante, nelle cui ragioni la prima è succeduta per effetto della cessione del credito ai sensi dell’art. 58 TUB avvenuta nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione attuata a mente degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 -che, sebbene ai fini della sua legittimazione in veste di successore a titolo universale o particolare, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto fornire prova dell’avvenuta cessione, la cessione e la conseguente legittimazione al ricorso non sono state fatte oggetto di contestazione avversaria, sì che esse possono darsi per implicitamente riconosciute (Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11650).
3.1. Il primo motivo di ricorso -con cui si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. e del principio del ne bis in idem in quanto l’inefficacia della fideiussione prestata nel 2001 dichiarata dal giudice d’appello contrasterebbe con il contrario accertamento, operato con efficacia di giudicato dalla sentenza 185/2015 del Tribunale di Firenze, che, pronunciando sull’opposizione di NOME COGNOME al decreto ingiuntivo con cui la banca aveva inteso escutere la garanzia, quella fideiussione aveva invece ritenuto efficace non
essendo in essa rinvenibile alcun riferimento ai conti chiusi nel 2002 -è privo di fondamento e non merita perciò alcun seguito.
3.2. E’ opportuno premettere che in sede di legittimità l’esistenza e la portata del giudicato esterno possono costituire oggetto di accertamento diretto, con cognizione piena ed estesa al riesame degli atti del processo ed alla valutazione ed interpretazione degli atti processuali, trattandosi di un dato assimilabile agli elementi normativi del fatto, il cui riscontro, da effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme giuridiche, e non già degli atti e dei negozi giuridici, è sindacabile da questa Corte per violazione di legge, indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. III, 29/11/RAGIONE_SOCIALE, n. 30838; Cass., Sez. II, 12/ 06/RAGIONE_SOCIALE, n. 15339; Cass., Sez. I, 5/ 10/2009, n. 21200).
Tale verifica consente, nella specie, di escludere senz’altro la configurabilità del vincolo prospettato dalla ricorrente, risultando pacifico che la sentenza di cui quest’ultima ha segnalato l’esistenza è stata resa in un giudizio avente un oggetto diverso e al quale è rimasto estranea una delle parti del giudizio presente. Ora, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone pertanto che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre al petitum e alla causa petendi , segnatamente i soggetti, restando conseguentemente irrilevante l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817; Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. IV, 25/06/RAGIONE_SOCIALE, n. 16688).
3.3. Nella specie il procedimento, cui si riferisce il giudicato -di cui si invocano qui gli effetti -era stato intentato da Banca MPS soltanto nei confronti di NOME COGNOME, sicché vi era rimasto estraneo
NOME COGNOME, che è parte invece del presente giudizio e ciò osta, per diversità dell’elemento soggettivo , a che il giudicato di che trattasi abbia efficacia in questo giudizio.
4.1. Il secondo motivo di ricorso -con cui si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 1938 cod. civ. in quanto la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare efficace la fideiussione prestata nel 2001 trattandosi di fideiussione omnibus, in relazione alla quale erano riconoscibili nella specie tutti gli elementi costitutivi, essendo indicati i soggetti ed il limite massimo della garanzia -è fondato e va pertanto accolto.
4.2. Com’è noto, per effetto della novella attuata dall’art. 10 , comma 1, l. 17 febbraio 1992, n. 154, l’art. 1938 recita ora che ‘l a fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito ‘, il che ha elevato il requisito della predeterminazione nel massimo dell’impegno assunto dal fideiussore a condizione di validità del relativo negozio, tanto da indurre la giurisprudenza di questa Corte a differenziare il trattamento giuridico tra i negozi fideiussori stipulati prima e dopo l’entrata in vigore della l. 154/92. Se, per vero, la sopravvenienza di detta legge non tocca infatti la validità e l’efficacia della fideiussione fino al momento del sua entrata in vigore, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data, determina, viceversa, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto e pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell’importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore della menzionata disposizione (Cass., Sez. I, 20/01/2017, n. 1580;
Cass., Sez. I, 9/02/2007, n. 2871; Cass., Sez. I, 29/10/2005, n. 21101).
4.3. La Corte d’Appello non si è attenuta a detto principio di diritto e dunque la decisione da essa assunta merita doverosa cassazione.
Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e la causa, previa cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza, va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Firenze che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 7.5.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME