Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 851 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 851 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19143/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1174/2021 depositata il 14/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- La RAGIONE_SOCIALE quale debitore principale (correntista), e i Sig.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
quali fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in relazione al saldo passivo del conto corrente (e del conto anticipi su fatture) per la complessiva somma di € 278.804,50, adducendo: i) la mancata sottoscrizione del conto corrente; ii) la applicazione di CMS illegittima; iii) l’erroneità delle valute di addebito e accredito; iv) l’inesigibilità del credito ingiunto avendo parte opponente ceduto sia pure pro solvendo crediti nei confronti di propri clienti a copertura dello scoperto di conto; v) la applicazione di interessi anatocistici; vi) la applicazione di interessi usurari. La banca opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione.
2.La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame contro la sentenza del Tribunale che ha respinto l’opposizione osservando:
che il contratto di conto corrente, stipulato in data 01/07/2008, è stato redatto in conformità alla delibera CICR del 09/02/2000, e che, pertanto, era infondata la dedotta nullità degli interessi anatocistici; quanto alla portata dell’intervento della legge 27.12.2013 n. 147 che ha sostituito il secondo comma dell’, art. 120 del TUB prevedendo il divieto di anatocismo a partire dal 1.1.2014, che andava confermata la tesi che esclude l’immediata esecutività della normativa sul presupposto della necessità a tal fine dell’intervento attuativo ad opera della delibera CICR del 3.8.2016 pronunciata in relazione al nuovo disposto dell’art.120 TUB; questione comunque irrilevante nel caso in esame poiché per il periodo successivo al 31.12.2013 (fino la quale operava la delibera CICR del 2000) il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo riguardava solo gli interessi maturati alla data del 27/02/2014 e doveva perciò escludersi la stessa configurabilità di indebito anatocismo per il primo trimestre 2014, non essendo quest’ultimo ancora scaduto alla data di estinzione del rapporto.
che correttamente il Tribunale aveva escluso l’usura originaria (avendo accertato che alla data di sottoscrizione del contratto né il tasso
di interesse né quello della CMS superava il tasso stabilito dal DM 27/06/2008), ferma la genericità delle ulteriori contestazioni in ordine all’usura e alle CMS svolte in primo grado cui l’appellante non poteva pretendere di sopperire mediante la C.T. contabile prodotta tardivamente solo in grado di appello e l’irrilevanza di ogni ulteriore questione in ordine all’usura sopravvenuta alla luce dell’intervenuta composizione del contrasto al riguardo nella giurisprudenza di legittimità da parte delle Sezioni Unite (S.U., n. 24675/2017);
che erano inammissibili ex art. 345 c.p.c. le contestazioni in ordine alle commissioni disponibilità fondi e alla commissione di istruttoria veloce mai dedotte in primo grado;
che era infondata l’eccezione relativa alla cessione dei crediti alla banca per un totale complessivo di € 210.000,00 quale cessione pro soluto , in quanto, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, l’art. 2 punto F) del contratto di servizi e finanziamenti di portafoglio prevedeva una cessione pro solvendo che non pregiudicava il diritto della Banca all’esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli eventuali coobbligati, fermo restando -stante lo scopo di garanzia della cessione l’obbligo del cliente di rimborsare alla banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite (escluso ogni effetto estintivo delle stesse per effetto dell’accettazione da parte della Banca di pagamenti parziali effettuati dal debitore del Cliente) e la facoltà ma non l’obbligo della banca di agire in via giudiziale o extragiudiziale nei confronti dei debitori del cliente;
che era infondata la questione relativa alla nullità delle fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle obbligazioni societarie e conformi allo schema ABI, proposta dagli appellanti soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e successivamente argomentata nella comparsa conclusionale allegando anche il decreto Banca d’Italia n. 55 del 2 -5-2005, poichésebbene l’eccezione di nullità poteva risultare astrattamente
ammissibile stante la rilevabilità d’ufficio in qualsiasi fase e grado del giudizio, il controllo sulla legittimità e validità dei contratti doveva compiersi unicamente sulla base di ciò che emerge dagli atti, ovvero della documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta in giudizio dalla parte, il che nella specie era senza dubbio da escludere; e che, anche ad ammettere la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione (e cioè le clausole che riguardano i punti B, F ed H dei contratti, relativi rispettivamente a: restituzione di somme incassate dalla banca ma da restituire; deroga all’art. 1957 c.c.; somme comunque erogate in base a rapporti invalidi e quindi da restituire), non era neanche allegato, e tanto meno dimostrato, che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole (il che, anzi, era da escludere, sul piano logico, trattandosi di clausole a favore della banca) né l’interesse concreto alla tutela invocata occorrendo che fosse precisata la conseguenza che la nullità invocata aveva prodotto nel limitare la loro autonomia negoziale o provato che almeno una di tali previsioni negoziali avrebbe trovato applicazione nel caso di specie.
3.- Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE e i Sig.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione, corredato di memoria. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 2697, 1362, 1944, 1945 nonché 1418, 1421, 1284 e 1346 c.c. e della l. 154 del 1992 art. 4, trasfuso nell’art. 117 TUB e dell’art. 111 Cost. -violazione dell’art. 1, comma 629 L. 27/12/2013, n. 147 – ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»
Reputano i ricorrenti che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere infondata la domanda di nullità della clausola relativa agli interessi anatocistici applicati dalla banca al rapporto di c/c acceso in data 1-7-
2008 con pari periodicità trimestrale, poiché, a differenza di quanto dedotto nella sentenza impugnata, questa sarebbe fondata su di un uso negoziale e non già normativo come invece prevede l’art. 1283 c.c. che la sentenza avrebbe violato; sarebbe violato anche l’art. 1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) che ha sostituito l’art. 120 del testo unico bancario (t.u.b.) e vietato di applicare interessi sugli interessi maturati determinando l’inefficacia della delibera CICR 9 febbraio 2000, entrato in vigore in data 1° gennaio 2014, irrilevante essendo al riguardo la mancata emanazione della disciplina regolamentare da parte del C.I.C.R., in tema di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. Inoltre posto che l’interesse creditore sarebbe stato applicato ad un tasso meramente simbolico e come tale inesistente, anche per tale ragione la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola contrattuale di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
1.1.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
La sentenza gravata considera legittima l’applicazione di anatocismo al rapporto di c/c in questione alla luce di due considerazioni.
Sotto il primo aspetto ha correttamente rilevato che il contratto e la clausola relativa sono successivi alla delibera CICR del 9.2.2000, nella vigenza della quale era consentito l’anatocismo a condizione che gli interessi creditori e debitori venissero capitalizzati con la stessa periodicità (artt. 2 e 7) laddove solo anteriormente ad essa si discute di pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c. (v. Cass. 20 dicembre 2023, n. 35605) in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 76, Cost. l’art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia, fino
all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, le quali, in quanto – appunto – disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore, devono considerarsi sempre nulle per violazione dell’art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo).
Sotto il secondo profilo la Corte d’appello pur ritenendo di aderire alla tesi per cui la legge 27.12.2013 n. 147 – che ha sostituito il secondo comma dell’, art. 120 del TUB prevedendo il divieto di anatocismo a partire dal 1.1.2014 -non aveva immediata esecutività essendo necessario l’intervento attuativo ad opera della delibera CICR del 3.8.2016 (pronunciata in relazione al nuovo disposto dell’art.120 TUB), ha, comunque, osservato che la questione era irrilevante nel caso in esame perché il credito azionato riguardava solo gli interessi maturati alla data del 27/02/2014 e quindi era da escludersi la configurabilità di indebito anatocismo per il primo trimestre 2014 non essendo quest’ultimo ancora scaduto alla data di estinzione del rapporto, fermo che, fino al 31.12.2013 la regolamentazione contrattuale era conforme alla disciplina delibera CICR 9/02/2000. Pertanto le censure sul punto svolte dai ricorrenti sono inammissibili perché non si confrontano con tale ratio decidendi
Parimenti inammissibile è la cesura che muove dalla misura del tasso creditore, questione di fatto, di cui la sentenza non fa alcun cenno che appare del tutto nuova e perciò inammissibile per violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. in conformità al consolidato principio per cui « ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di
indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa» (v. Cass. n. 2038/2019).
2.Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., degli artt. 1 e 2 della l. n. 108/1996 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello ha respinto l’eccezione di nullità per usurarietà degli interessi passivi, poiché avrebbe esclusivamente evidenziato che i tassi di interesse indicati nel contratto non sarebbero stati superiori alle rilevazioni trimestrali dei tassi soglia senza porre in essere alcuna concreta verifica di tale assunto, ed avrebbe erroneamente escluso dal calcolo del TEG le commissioni e gli accessori, laddove, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ai fini della valutazione dell’eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse praticato, doveva tenersi anche conto di tutte le spese, oneri, interessi e della commissione di massimo scoperto sulle operazioni di finanziamento.
2.1- Il motivo è inammissibile.
Con riguardo alla CMS, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., poiché la sentenza è conforme al consolidato principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 16303 del 20.6.2018) -cui i ricorrenti non contrappongono validi argomenti – che ha composto il contrasto in tema di inclusione della commissione di massimo scoperto nel computo del carico economico da raffrontare al tasso soglia di periodo, stabilendo che – con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta « va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati».
Quanto agli altri oneri genericamente indicati la censura si rivolge, in effetti ad un accertamento in fatto nel senso del mancato superamento del tasso soglia, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità.
3.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, I comma n. 5 c.p.c. e violazione dell’art. 345 c.p.c. anche in relazione all’art. 360, I comma n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere non ammissibile il deposito della relazione tecnica di parte che costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, e perciò sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c.; inoltre avrebbe errato a ritenere la contestazione formulata degli opponenti generica non avendo considerato che erano stati depositati in atti tutti i contratti e tutti gli estratti conto e tutti i d.m. di rilevazione dei tassi soglia, documentazione assolutamente idonea a rilevare la usurarietà degli interessi praticati dalla banca, il cui esame (preferibilmente con l’ausilio di un CTU, ripetutamente richiesto) avrebbe consentito alla Corte territoriale di verificare che la banca aveva applicato interessi usurari, come dalla stessa Banca confessato con la richiesta formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di contenere l’esposizione debitoria nei limiti dei tassi soglia: in particolare, applicando i criteri dettati dalle Istruzioni della
Banca d’Italia, sarebbe risultato che in undici trimestri gli interessi applicati dalla banca avevano superato i tassi soglia come si evinceva dalla tabella riportata nell’atto di appello tratta dalla relazione di parte. La Corte di Appello avrebbe dovuto quantomeno disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio, al fine di verifica la sussistenza degli interessi usurari, escludendo dal saldo debitore gli interessi usurari applicati dalla banca.
3.1- Il motivo è inammissibile in quanto, da un lato, non aggredisce la ratio decidendi della sentenza che, accertata -come già il Tribunale l’assenza di usura originaria, si fonda sull’irrilevanza di quella sopravvenuta; dall’altro esclude l’ammissibilità della CT di parte laddove, mediante detta produzione, gli appellanti pretendevano di specificare e precisare -tardivamente una volta maturate le preclusioni assertive – la genericità delle allegazioni ulteriori svolte in primo grado in ordine all’usura e alla CMS: argomento con cui i ricorrenti non si confrontano, peraltro, censurando come erronea una valutazione di genericità dell’allegazione che competeva al giudice di merito e che in questa sede non può essere sindacata se non sotto il profilo del vizio motivazionale qui invocato in modo del tutto inammissibile rispetto al paradigma del vizio di legittimità di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che si riferisce all’omessa valutazione di un fatto storico principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; dal che discende -come afferma copiosa giurisprudenza dopo Cass. S.U. n.8053/2014 -che non può attraverso tale norma censurarsi una erronea ricognizione delle risultanze agli atti ed istruttorie.
4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1198 e 1267 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, I comma n. 5 c.p.c., in quanto la Corte di
Appello avrebbe erroneamente valutato la sussistenza e l’efficacia della cessione del credito operata dalla società RAGIONE_SOCIALE in favore della banca Credem, giacché la società ricorrente non aveva mai contestato la natura pro solvendo della cessione del credito bensì censurato la condotta della banca per non aver proceduto al recupero dei crediti ceduti (relativi ad acconto fatture per un totale complessivo di € 210.000,00) giacché il fatto che i debitori ceduti avessero negato di aver intrattenuto rapporti commerciali con la debitrice, oltre che priva di concreto riscontro, era irrilevante dovendo la Banca, comunque, attivarsi per il loro recupero, indipendentemente dalla circostanza che la cessione fosse pro solvendo . La Corte di merito, in altre parole, indipendentemente dalle clausole contrattuali indicate, avrebbe dovuto applicare il disposto degli artt. 1198 c.c. ed affermare che la banca aveva l’onere della preventiva infruttuosa escussione del debitore ceduto (che non poteva risolversi nella mera dichiarazione del debitore ceduto della presunta insussistenza del credito) ferma l’inesigibilità frattanto del credito originario, almeno nei limiti del valore dei crediti ceduti.
4.1- Il motivo è inammissibile.
La decisione censurata si fonda sull’applicazione dell’ art. 2 punto F) del contratto di servizi e finanziamenti di portafoglio per la quale « La cessione pro -solvendo non pregiudica il diritto della Banca all’esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del Cliente e degli eventuali coobbligati . La Banca ha la facoltà ma non l’obbligo di agire in via giudiziale o extragiudiziale nei confronti dei debitori del Cliente », quindi sulla disciplina negoziale voluta dalle parti: anche in tal caso i ricorrenti non si confrontano con la decisione né ne aggrediscono la ratio che resta impregiudicata dagli argomenti sopra illustrati.
5.- Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) -in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e nullità delle fideiussioni omnibus. La Corte d’appello avrebbe errato nel
ritenere tardiva l’eccezione sollevata, poiché la nullità delle fideiussioni c.d. omnibus può essere rilevata d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo. In particolare, la nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.) giudicato dall’Autorità garante frutto di un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca d’Italia, n. 55 del 2 maggio 2005) può essere rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità purché sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti; e nella specie, dalla semplice lettura delle fideiussioni allegate si evincerebbe la loro nullità riproducendo le stesse lo schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE le cui clausole sono tutte presenti e pedissequamente riportate nelle fideiussioni rilasciate dai garanti. La Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la perfetta corrispondenza tra i contratti di fideiussione prodotti dalla Banca nel fascicolo monitorio allo schema negoziale oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005 (allegato in atti unitamente alla comparsa conclusionale): il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo A, sarebbe condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l’invalidità dell’intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante.
5.1- Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. poiché la sentenza della Corte d’appello si conforma alla giurisprudenza costante di questa Corte per cui la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto implica che i fatti sui quali la stessa si fonda risultino tempestivamente allegati, e con riguardo alla specifica questione oggetto d’esame, ha ribadito che la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a
valle» dell’intesa anticoncorrenziale, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione vale a dire: « i) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus (…) ; iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale , di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato (….); v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (…)» (v. Cass. n. 30383/2024, conforme a Cass. 24380/2024 e Cass. n. 20713/2023). Il che qui evidentemente non è bastando rilevare -con efficacia assorbente -che i ricorrenti hanno allegato il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 -5-2005 solo con la comparsa conclusionale in appello e, pur indicando nel ricorso le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia, non deducono alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all’intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento; e neppure affrontano la questione della concreta ricaduta della nullità invocata nella specie, che pure è oggetto della ratio decidendi della sentenza gravata laddove la Corte d’appello ha rilevato che non era neanche allegato, e tanto meno
dimostrato, che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole (il che, anzi, era da escludere, sul piano logico, trattandosi di clausole a favore della banca) né l’interesse concreto alla tutela invocata, occorrendo che fosse allegato e provato che almeno una di tali previsioni negoziali avrebbe trovato applicazione nel caso di specie.
6.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 5.400,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 13.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME