Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27819 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27819 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20993/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE procuratrice NOME COGNOME mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– rappres. e di fesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
-nonché-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata- avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Messina , n. 748/2019, depositata in data 3.10.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nel la camera di consiglio dell’1.10 .2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, e i fideiussori NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei loro confronti, a favore RAGIONE_SOCIALE BCC Gestione Crediti, per la somma di euro 66.212,95, a titolo di saldo di rapporto di conto corrente e debito residuo di un mutuo chirografario.
Con sentenza del 2013 il Tribunale di Mistretta accoglieva parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo, rideterminando il saldo del conto corrente, applicando gli interessi legali, escludendo la capitalizzazione degli interessi e rilevando il mancato superamento del tasso-soglia antiusura.
Con sentenza del 3.10.2019, la Corte territoriale, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, accogliev a l’appello degli opponenti e rideterminava nella somma di euro 6287,84 quanto dovuto dagli appellanti, in solido, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a titolo di rate di mutuo non pagate, ferma restando la condanna in solido degli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 14.036,37 oltre accessori.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i fideiussori ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cessionaria in blocco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, c.p.c., 1956, 1957,2697, c.c ., per non aver la Corte d’appello considerato il comportamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contrario a correttezza e buona fede, continuando a concedere
RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE senza chiedere ai fideiussori la speciale autorizzazione di legge, pur sapendo dello stato di difficoltà economica in cui versava il correntista.
I ricorrenti assumono altresì la nullità RAGIONE_SOCIALE rinuncia preventiva alla garanzia di cui all’art. 1956 c .c. e RAGIONE_SOCIALE dispensa dall’obbligo di cui all’art. 1957 c .c.
Il secondo mot ivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. per mancata motivazione su punto decisivo circa la stipula di fideiussione omnibus considerando l’uso di moduli contrattuali conformi allo schema ABI, e la pattuizione di clausole contrarie alla buona fede (in tema di pagamento a prima richiesta), che avevano determinato la nullità integrale delle fideiussioni ex art. 1419 c.c.
Il primo motivo (liberazione del fideiussore per violazione RAGIONE_SOCIALE buona fede) è inammissibile, sotto un primo profilo ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cpc, essendo conforme la decisione alla giurisprudenza di questa Corte.
Al riguardo, il fideiussore che chieda la liberazione RAGIONE_SOCIALE garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione RAGIONE_SOCIALE fideiussione per obbligazioni future, il RAGIONE_SOCIALEre, senza la sua autorizzazione, abbia fatto RAGIONE_SOCIALE al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass 23422/16; 34685/22).
Sotto un secondo profilo, il motivo è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, non risultando specificatamente indicato se ed in quale sede del processo di merito abbiano fatto rituale e tempestivo ingresso processuali gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE nullità denunciata.
Invero, dalla sentenza impugnata si evince che gli appellanti avevano dedotto l’invalidità RAGIONE_SOCIALE detta fideiussione omiibus, per la mancata specificazione delle
operazioni RAGIONE_SOCIALErie per le quali la garanzia era operante, senza nessun riferimento, appunto, alla questione RAGIONE_SOCIALE nullità derivante dall’utilizzo di un modello contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE quale forma d’intesa restrittiva RAGIONE_SOCIALE concorrenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del l’1 otto bre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME