Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2284 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2284 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 22568/2024 r.g. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Foggia, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice speciale AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Benevento, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrente – avverso la SENTENZA, n. 3949/2024, emessa da CORTE D’APPELLO di NAPOLI il giorno 04/10/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato il 17 marzo 2022 a seguito di riassunzione per dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Bari, NOME COGNOME citò RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo che: i ) il 23 luglio 2013 aveva sottoscritto fideiussione omnibus, in favore del RAGIONE_SOCIALE, a garanzia delle obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE nel limite di € 240.000,00 €; ii ) la banca gli aveva richiesto il pagamento di tale importo per debiti maturati a carico della società debitrice principale; iii ) la fideiussione, tuttavia, era totalmente nulla perché predisposta su moduli di contratto ex art. 1342 cod. civ. conformi allo schema predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE e distribuito agli associati con circolare del 5 maggio 2003, e che, con provvedimento della Banca d’Italia (che all’epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2 maggio 2005, era stato riconosciuto contrario all’art. 2, comma 2, lett. a) , della legge n . 287/1990 perché frutto di un’intesa anticoncorrenziale; iv ) in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale – riprodotte nei medesimi termini e con gli stessi numeri nella fideiussione oggetto di lite – che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. e quella di sopravvive nza (in deroga all’art. 1939 c.c.). Chiese, pertanto, accertarsi la nullità totale o parziale della fideiussione suddetta.
Costituitasi la convenuta, che contestò l’avversa pretesa chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, con sentenza del 31 maggio 2023, n. 5647, respinse la domanda del NOME, condannandolo al pagamento delle spese.
Esito negativo ebbe anche il gravame promosso da quest’ultimo avverso tale decisione, rigettato dall’adita Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 ottobre 2024, n. 3949, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE
In particolare, quella corte, ritenne che: «, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e ritenuto che fosse l’attore, attuale appellante – che aveva chiesto dichiararsi la nullità totale e/o parziale della fideiussione per violazione dell’art. 2 , comma 2, lett. a), della l. 287/1990 perché frutto di un’intesa anticoncorrenziale a dover dare prova sia dell’esistenza e persistenza dell’intesa anticoncorrenziale tra banche a monte sia della conseguente standardizzazione contrattuale a valle. Non può invocarsi al riguardo il principio di vicinanza della prova per scaricare sulla banca appellata l’onere di dare prova del contrario, cioè che non esisteva una tale intesa anticoncorrenziale per gli anni successivi al 2005, trattandosi di prova negativa di un fatto difficilmente raggiungibile »; ii ) « L’appellante, , con le sue riproposte richieste istruttorie, sostiene la difficoltà di raggiungere la prova richiesta dal Tribunale e che pertanto dovrebbe ritenersi sufficiente -per la dimost razione dell’intesa anticoncorrenziale a monte del contratto -l’inserimento delle clausole indicate nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia anche in contratti stipulati successivamente al 2005 ( molti dei quali da lui prodotti nel terzo termine dell’art. 183, comma 2, c.p.c.), in mancanza di elementi che escludano il persistere della stessa. Tali considerazioni non risultano tuttavia convincenti. Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell’intesa an ticoncorrenziale deve essere senz’altro fornita dall’attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell’onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della Banca d’Italia n. 55 solo per il periodo dall’ottobre 2002 (momento n el quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all’adozione del provvedimento. Successivamente sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell’altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti »; iii ) « È necessario che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza.
Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca d’Italia (nel caso di specie otto anni), sia perdurata l’intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto. A tal fine non può quindi ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di contratti di fideiussioni provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d’Italia, giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l’inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto d i un’intesa tra banche volta a limitare la concorrenza »; iv ) « va osservato che, nel caso di specie, l’appellante come evidenziato dal Tribunale, ha depositato solo il contratto dalla stessa sottoscritto nonché alcuni contratti stipulati da altre banche tra il 2008 ed il 2012, che però non sono da soli sufficienti perché intrinsecamente inidonei a dimostrare l’intesa, giacché come rilevato, l’impiego generalizzato di tali clausole è solo uno dei due elementi da dimostrare, essendo altresì necessario provare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo. Neppure può ritenersi che in tal modo, di fatto, si renderebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all’autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento, e peraltro, tale strada era stata anche segnalata dal Tribunale laddove aveva affermato che ‘… la parte attrice, non potendosi avvalere dell’istruttoria della Banca d’Italia nel caso di specie, avrebbe dovuto introdurre un’autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di alle gare autonomi fatti idonei a censurare l’esistenza sia di un’intesa anticoncorrenziale…’ » .
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE
In data 1/3 marzo 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 3 marzo 2025, NOME COGNOME ha chiesto la decisione del suo ricorso. Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc civ.
CONSIDERATO CHE
L’unico formulato motivo di ricorso, recante « Violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 2697 c.c. in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287/90 », contesta alla corte distrettuale di avere rigettato il gravame dell’odierno ricorrente ritenendo che quest’ultimo non avesse assolto al proprio onere probatorio -finalizzato alla censura di nullità totale/parziale del contratto di fideiussione impugnato -in relazione alla persistenza dell’intesa anticoncorrenziale tra banche a monte e della conseguente standardizzazione contrattuale a valle.
RITENUTO CHE
La menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. L’unico formulato motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile.
1.1. Invero, giova rimarcare, innanzi tutto, che, secondo il consolidato e qui condiviso orientamento di legittimità, un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto, o meno, tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi -in ipotesi -al testo
novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 4 ottobre 2024).
1.2. Va considerato, poi, che, come recentemente chiarito da questa Corte (cfr. in motivazione, Cass. n. 30383 del 2024), ‘ i contratti di fideiussione ‘a valle’ dell’intesa sanzionata dall’allora Autorità Garante, con il menzionato provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell’articolo 1419 c.c., dalla citata pronunci a delle Sezioni Unite , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione. Ma, a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che, come è del resto intuitivo, spetta ‘a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parzi ale all’intero contratto’ (Cass. n. 18794 del 2023). Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d’ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà. Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto ‘a valle’ dell’intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell’ott ica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’RAGIONE_SOCIALE, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l’accertamento effettuato
dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce; iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stat a stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata ‘ .
1.3. Ebbene, nella specie, è decisivo rilevare che la corte distrettuale ha evidenziato che il ricorrente, pur indicando le clausole della fideiussione omnibus, da lui sottoscritta nel luglio 2013, corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla cd. legge antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, tuttavia non aveva dimostrato (né potevano considerarsi idonei, per le ragioni spiegate dalla medesima corte, i mezzi di prova da lui richiesti) che, alla data suddetta, ancora persisteva una intesa anticoncorrenziale come quella sanzionata dalla Banca d’Italia per il periodo 20002-2005 e che la sua fideiussione omnibus fosse effetto proprio di detta persistenza. In altri termini, la corte partenopea ha ritenuto che l’accertamento della Banca d’Italia, effettuato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, sicché sarebbe stato onere
dell’appellante dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale predetta ancora ci fosse nel luglio 2013, ma non certo in base al menzionato provvedimento precedente della Banca d’Italia, bensì offrendone altra e specifica prova. Conclusione, questa, assolutamente coerente con la riportata pronuncia di questa Corte n. 30383 del 2024, né le odierne argomentazioni del ricorrente offrono elementi realmente significativi per rimeditarlo.
1.4. In definitiva, quindi, con la denunciata violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 14, 20 e 33 della legge n. 287/90 e 2697 cod. civ., il COGNOME ricorrente intende ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censurando la negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova richiesti e/o acquisiti. Si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche con evidenza diretta a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (cfr., tra le altre, Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011). Alteris verbis , l’odierna doglianza, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166 del 2025)» . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. del 16 dicembre 2025, il ricorrente ha rimarcato , tra l’altro, che « La definizione del presente ricorso non può prescindere dall’attendere l’intervento chiarificatore delle
Sezioni Unite, cui il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di cassazione ha espressamente rimesso, con provvedimento dell’11 novembre 2025, una serie di questioni di diritto pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio. Con tale provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 363 -bis c.p.c., è stato disposto il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite di quesiti concernenti, tra l’altro, la nullità delle fideiussioni contenenti le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, nonché l’individuazione dell’onere probatorio gravante sulle parti in relazione alla dimostrazione del nesso funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale ‘a monte’ e i contratti stipulati ‘a valle’, anche se conclusi in epoca successiva al periodo oggetto dell’accertamento amministrativo. È di particolare rilievo che il AVV_NOTAIO abbia espressamente riconosciuto l’esistenza di gravi difficoltà interpretative e di orientamenti non allineati all’interno della giurisprudenza di legittimità, anche successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, evidenziando come le Sezioni semplici abbiano fornito letture non omogenee proprio in ordine ai profili decisivi che vengono in rilievo nel presente giudizio: rilevanza dell’epoca di stipulazione della fideiussione, sufficienza o meno della mera riproduzione delle clausole ABI, riparto dell’onere della prova e incidenza della nullità sulle obbligazioni del fideiussore. Orbene, il ricorso in esame investe esattamente tali questioni, poiché censura la sentenza impugnata per aver posto a carico del fideiussore l’onere di dimostrare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale in epoca successiva al 2005, in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite e con la funzione di tutela effettiva sottesa alla disciplina antitrust. Ne consegue che una decisione del presente giudizio in questa fase, e tanto più una sua definizione anticipata per asserita inammissibilità, determinerebbe il concreto rischio di un esito non coerente con i principi di diritto che le Sezioni Unite sono chiamate, a breve, a enunciare in via nomofilattica . ».
La questione giuridica complessivamente posta dal formulato motivo di ricorso intercetta, in larga parte, le problematiche che il AVV_NOTAIO, con proprio decreto dell’11/12 novembre 2025 (ampiamento successivo,
quindi, alla proposta di definizione anticipata redatta dal consigliere delegato in data 1/3 marzo 2025), ha rimesso all’attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte accogliendo la corrispondente richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 363bis cod. proc. civ., di cui all’ordinanza del Tribunale di Siracusa dell’1 agosto 2025.
Pertanto, l’odierno procedimento deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della invocata decisione delle Sezioni Unite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni sottopostele dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con il proprio decreto dell’11/12 novembre 2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME