Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8826 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 8826  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO pec:EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE  e RAGIONE_SOCIALE
– intimati-
Avverso  la  sentenza  della  Corte  di  appello  di  Lecce  n. 200/2020, pubblicata il 20.2.2020, non notificata.
Oggetto: Fideiussione
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 28.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione del 29.05.1998, ritualmente notificato, gli attori “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio la Banca del Salento s.p.a. (ora, Banca Monte dei Paschi s.p.a.) dinanzi al tribunale di Lecce per sentirla condannare alla restituzione di quanto incassato a titolo di spese, competenze, giorni di valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione a diversi e distinti rapporti bancari di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c, assistita da fideiussioni solidali illimitate rilasciate da essi COGNOME, intrattenuti sia con il Credito Popolare Salentina (fusosi, poi, con la Banca del Salento) che con la Banca del Salento. Lamentavano che la banca avesse indebitamente incassato somme a titolo di spese, competenze, giorni valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi e chiedevano al tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia:1) delle condizioni del contratto relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; 2) delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso del rapporto; 3) delle commissioni sul massimo scoperto trimestrale; 4) degli addebiti di interessi ultralegali applicati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di valuta; 5) della fideiussione omnibus. Chiedevano, pertanto, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente incassato, addebitato e riscosso e, inoltre, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni
2 .─ Il Tribunale di Lecce , accertata l’invalidità delle clausole contrattuali accertava il saldo finale dei conti contestati e dichiarava  che  le  somme  individuate  andavano  compensate  a seguito dell’avvenuta escussione delle garanzie fideiussorie prestata dalla Banca a favore di Mediosud e Efibanca determinando il saldo finale a favore della Banca derivante dopo l’avvenuta compensazione.
3 .─ RAGIONE_SOCIALE  proponeva  gravame  dinanzi  corte  di  Appello  di Lecce. COGNOME NOME proponeva appello incidentale. La corte adita, con  la  sentenza  qui  impugnata,  ha  accolto l’appello principale e quello incidentale.
Per quanto qui di interesse la Corte ha precisato che:
l’eccezione  di  compensazione  deve ritenersi  propria  è stata  tempestivamente  proposta  dalla  banca  nella  comparsa  di costituzione e il giudice aveva concesso termine di venti giorni per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio ;
non è stato allegato alcun atto processuale a sostegno dell’eccezione di inapplicabilità della compensazione di un credito sub judice per essere le fideiussioni oggetto di altro giudizio;
poiché la compensazione operata è stata effettuata tra crediti-debiti  esistenti  tra  soggetti  diversi  va  rideterminata  con riferimento ai singoli rapporti;
d) nel rideterminare gli importi in compensazione va inoltre tenuto presente l’errore del primo giudice che ha attribuito alla RAGIONE_SOCIALE il c.c. n. 83437-85 acceso in favore, invece, della RAGIONE_SOCIALE con saldo debitore di € 57.023,28 ;
la nullità delle fideiussioni e la statuizione che ha previsto che,  in  assenza  di  specifica  domanda  della  banca,  non  poteva procedersi alla condanna degli attori di quanto da essi dovuto non sono state oggetto di gravame.
4. ─ NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi, ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il  primo  motivo:  Violazione  e  falsa  applicazione artt. 2, 14, 20 e 33, l. n. 287/1990, artt. 1945, 1953 e 1957 c.c., nonché dell’art.  41  Cost.,  dell’art.  101  Trattato  CEE,  degli  artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione e falsa  applicazione  degli  art.  1421  e  1419  c.c.,  dell’art.  2  Cost., nonché degli artt. 1337, 1175, 1375 e 1339 c.c. della Direttiva n. 2014/104/EU, nonché dell’art. 354, comma 4, c.p.c.
5.1 ─ Nonostante il lungo elenco delle disposizioni normative violate, la censura evoca la rilevabilità d’ufficio della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust secondo quanto accertato nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. La corte ha statuito che la questione della nullità della fideiussione non è stata riproposta come motivo di appello; in violazione dell’art. 366 , n. 6, c.p.c. non risulta specificatamente indicato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado in modo da apprezzare se in tale pronuncia vi fosse una statuizione sulla questione in oggetto tale da richiedere la proposizione dell’appello al fine di escludere la formazione del giudicato interno.
In  ogni  caso  è  bene  ricordare  che  trattasi  di  nullità  delle singole clausole e non di nullità dell’atto come la censura sembra delineare. «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente  nulle  dall’Autorità  Garante,  in  relazione  alle  sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge
n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., S.U., n. 41994/2021; Cass., n. 556/2023; Cass., n. 3248/2023). In ogni caso l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass., n. 11673/2007; Cass., n. 2314/2016 Cass., n. 18794/2023; Cass., n. 6685/2024; Cass., n. 11188/2024). E’ appena il caso di aggiungere, a quanto rilevato sopra in via assorbente, che sul punto la doglianza non produce alcuna prova concreta circa, nel caso di specie, la circostanza che le parti non avrebbero concluso il contratto se avessero conosciuto la nullità delle singole clausole, ma si limita a delineare una prospettazione astratta sull’utilità della nullità totale e non parziale.
─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 183 c.p.c. nella formulazione applicata ratione temporis al processo in questione, precedente al nuovo processo di cognizione entrato in vigore in data 1°marzo 2006
6 . 1 -La  censura ripropone, confusamente, le censure già formulate in sede di appello esclusivamente sulla sentenza di I grado, ma non delinea alcuna censura sulla ratio decidendi della sentenza di appello che si è pronunciata sulle questioni.
-Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1243, 35, 350, 274 e 40 c.p.c.
7.1 -L a motivazione della corte d’appello ( che è nel senso che il motivo di appello non può essere accolto perché non è stato allegato alcun atto processuale per l’esame della questione) non risulta oggetto di impugnativa e la censura, alla stessa stregua del
precedente motivo, pare indirizzata alla sentenza di primo grado; in ogni caso, ai fini dell’attualità dell’interesse ad impugnare, nulla si afferma circa lo stato attuale dell’altro giudizio.
-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima