SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1303 2025 – N. R.G. 00000249 2023 DEPOSITO MINUTA 29 10 2025 PUBBLICAZIONE 29 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
————– c.f.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. NOME
Presidente
dr. NOME
COGNOME
AVV_NOTAIO rel.
dr. NOME
NOME
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale
rappresentante pro tempore (c.f./p.i.
),
nato a Carpegna il DATA_NASCITA
(c.f.
),
e
nata
a
Piandimeleto
il
22/3/1952
(
), elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio
dellAVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all’atto di citazione in appello;
– appellante-
P.
C.F.
C.F.
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f.
/p.i.
), contumace; COGNOME
– appellato-
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a mezzo della mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e P. P.
risposta;
P.
– intervenuto-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 276 del 22/9/2022 pronunciata dal Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, emesse le più opportune denunce e declaratorie del caso,
in via preliminare e pregiudiziale
-accertare e dichiarare l’inammissibilità della comparsa di costituzione di nel presente grado di giudizio per carenza di legittimazione attiva e sostanziale e/o processuale, per mancanza di tempestiva, idonea prova circa l’acquisizione del credito controverso e quindi della sua titolarità e, per l’effetto, in totale riforma della impugnata sen -tenza, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 126 del 22/04/2020 del Tribunale di Urbino.
nel merito provvedere alla riforma integrale e/o parziale della sentenza 276/2022 e precisamente: in relazione a tutte le parti opponenti
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito ex adverso
azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l’ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo posto a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto, per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nella presente trattazione e per violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1284 c.c.;
accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di ammortamento alla francese degli interessi e/o delle clausole collegate;
Per tutti gli effetti sopra esposti revocare, annullare e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata effettuare il ricalcolo degli interessi al tasso legale e accertare la reale ed eventuale somma ancora dovuta e se dovuta.
in relazione alla posizione dei garanti
e
accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dal sig.
e dalla sig.ra
poiché alle clausole n. 2, 6 e 8 ricalcano le clausole di revivi scenza di deroga all’art.
1957 c.c. e di sopravvenienza di cui allo schema contrattuale ABI dichiarate lesive della concorrenza dall’Antitrust con parere del 20/04/2005 e da Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 e per l’effetto dichiarare fondata l’opposizione con conseguente revoca, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 126/2020;
In subordine sempre nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 delle fideiussioni di cui al decreto ingiuntivo opposto e revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 126/2020 per quanto argomentato e dedotto in causa dichiarando che nulla devono i garanti sigg.ri e e/o dichiarare intervenuta la decadenza di cui all’art.
1957 c.c..
Con vittoria di compensi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Per l’ intervenuta : Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, deduzione e domanda disattesa e respinta, così giudicare:
nel merito: Dichiarare, relativamente alla domanda di nullità della fideiussione sottoscritta dai Sigg.ri e e per tutte le ragioni esposte in atti l’incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale adito con ogni statuizione e conseguente declaratoria;
nel merito:
In via principale:
-accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie per tutti i motivi esposti in atti;
-accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., del diritto alla restituzione vel alla rideterminazione di somme corrisposte a titolo di interessi corrisposte a tutto il 19.11.2015 o ad altra data che sarà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti in atti;
In accoglimento delle eccezioni, anche di prescrizione, e domande tutte sopra svolte e di quelle formulande in corso di causa, respingere le opposte difese, eccezioni e domande tutte, siccome inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in atti e conseguentemente respingere
l’impugnazione promossa da (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , il sig. COGNOME.F. e la sig.ra RAGIONE_SOCIALE.
avverso la sentenza n. 276/2022 emessa dal Tribunale di Urbino il 22.09.2022 e depositata in pari data e questa integralmente confermare e per l’effetto:
Rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta, con ogni relativa domanda comprese quelle svolte in via riconvenzionale, oltre che istruttoria -ed eccezione, deduzione e difesa, siccome inammissibili, improponibili, prescritte e comunque infondate in fatto e diritto, non provate o con qualsiasi altra statuizione di rito o di merito;
per l’effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, distinto col nr. 126/2020 emesso il 22.04.2020 dal Tribunale di Urbino, dichiarato provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data 4.06.2020 e notificato il 4 luglio 2020 condannando comunque essi Opponenti al pagamento in favore della odierna deducente, rappresentata da
la somma di € 92.350,17= oltre interessi come indicati in ricorso;
In via subordinata, e anche ove occorra in via riconvenzionale: Condannare comunque gli Opponenti, ut supra , in via solidale tra loro, al pagamento delle diverse, maggiori e/o minori somme che dovessero venire accertate e che comunque si riterranno di giustizia, in virtù dei titoli dedotti in giudizio, all’esito della espletanda istruttoria;
Con condanna comunque degli Opponenti, in solido tra loro alla rifusione delle spese, diritti e onorari, oltre accessori sia della fase monitoria che di ambo i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Urbino ha rigettato l’opposizione proposta dalla
quale debitrice principale, e
e
quali fideiussori, al DI n. 126/20 emesso nei loro confronti ed in favore di per il pagamento della complessiva somma di € 92.350,17, oltre interessi di mora successivi, quale residuo debito derivante dal contratto di mutuo concesso in data 8/9/1998 alla debitrice principale (già
(incorporata nella Banca opposta).
In particolare, il Tribunale:
ha rigettato l’eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, rilevando che l’art. 1 del contratto delineava compiutamente il tasso variabile di interesse, agganciandolo ‘al e con previsione di un punto percentuale di incremento e con la fissazione di un tetto minimo’ nonché con l’ espressa previsione che il tasso potesse essere determinato tramite ‘quotazioni’ sostituenti il
ha rilevato che ‘ l’art. 1 del D.M. 23.12.1998, in attuazione del d.lgs. n. 213 del 1998, ha previsto espressamente la sostituzione del RIBOR con l’ , sì da dare attuazione alla previsione contrattuale sopra richiamata ‘, evidenziando che ‘ qualora si volesse attribuire alla disposizione contrattuale in esame un diverso significato, nondimeno l’art. 1 del D.M. 23.12.1998 ha operato un’ipotesi di eterointegrazione del contenuto contrattuale ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c., con immediata sostituzione del RIBOR con l’ , sì da rendere comunque superfluo ogni ulteriore sviluppo pattizio sul punto ‘;
ha rigettato l’eccezione di nullità della clausola anatocistica implicitamente contenuta in un piano di ammortamento alla francese, affermando che ‘ la previsione di un piano di rimborso alla francese può dare luogo ad effetti anatocistici solo in ipotesi del tutto peculiari, ossia allorquando gli interessi corrispettivi siano calcolati anche sulla quota di capitale che compone la rata del mutuo’, fattispecie non ricorrente nel caso in esame alla ‘luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio ‘ e dell’esame della stessa relazione a firma dei consulenti di parte opponente;
ha rigettato l’eccezione di nullità delle prestate fideiussioni per violazione della normativa antistrust come accertata dal provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 adottato dalla Banca d’Italia sul rilievo che le garanzie in oggetto erano state rilasciate il 13/2/1997 e il 7/7/1998 e quindi erano riferibili ad un periodo di molto antecedente a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d’Italia, compreso tra il 2002 ed il 2005, e che gli opponenti non avevano fornito alcuna prova della esistenza di un accordo violativo della concorrenza per il periodo antecedente a quello oggetto di indagine da parte della Banca d’Italia ;
ha conseguentemente rigettato l’eccezione di decadenza per il mancato rispetto del termine semestrale fissato dall’art. 1957 c.c. .
Gli originari opponenti hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato le eccezioni di nullità della clausola di fissazione del tasso di interesse per carenza di informazioni circa il regime finanziario, incertezza del tasso di interesse da applicare e per
violazione dell’art. 1284 c.c.; 2) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di nullità del ‘contratto di mutuo’ per avere la Banca applicato un piano di ammortamento alla francese, implicitamente contenente una clausola anatocistica e in quanto più oneroso in termini di interessi applicati; 3) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di nullità delle prestate fideiussioni e conseguente applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni Unite n. 41994/2021; 4) conseguente erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ritualmente citata, è rimasta contumace.
Si è costituita in giudizio quale cessionaria del credito azionato in INDIRIZZO monitoria, reiterando specificamente le eccezioni sollevate dalla Banca cedente e rimaste assorbite dalle ragioni della decisione e instando per il rigetto dell’impugnazione.
Con note depositate in data 26/6/2023 gli appellanti hanno eccepito con riferimento alla intervenuta cessionaria ‘ il difetto di legittimazione attiva e/o sostanziale e/o processuale per non avere fornito adeguata prova che il credito oggetto di giudizio sia stato incluso nella cessione indicata nella comparsa di costituzione, e per non avere notificato al debitore detta cessione trattandosi di cessione in blocco ‘.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rectius titolarità in capo dalla intervenuta società cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla Banca cedente.
Premesso che ad essere in contestazione non è l’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), ma l’inclusione del credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel novero di quelli oggetto dell’operazione di cessione , occorre rilevare che risulta documentato in atti dalla cessionaria mediante deposito della copia della GU n. 45/2022, parte seconda, che con contratto in data 19/4/2022 ha ceduto ad ai sensi
e per gli effetti della legge 130/1999 in blocco e pro soluto con efficacia giuridica in pari data ‘ i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il primo gennaio 1950 e il primo gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della Ci rcolare della Banca d’Italia n. 139/1999′.
L’avviso precisa altresì che i crediti risultano specificamente individuati nel contratto di cessione ‘ come risultanti da apposita lista, in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore ceduto ‘. Con nota in data 7/4/2025 la Cessionaria ha prodotto detta lista nella quale il credito per cui è causa risulta distinto a pag. 152 con il numero di posizione di sofferenza 954500000087, che trova conferma nell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB (allegato al ricorso per COGNOME e riprodotto dalla Banca cedente nel giudizio di primo grado), in cui nell’intestazione viene specificamente riportato il sopra indicato numero di posizione con l ‘ annotazione che si tratta di rapporto girato in sofferenza.
Detta produzione è ammissibile, non solo perché avvenuta immediatamente dopo la contestazione sollevata da parti appellanti circa la propria legittimazione, ma anche perché riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 25087 del 18/9/2024), che da tempo ha affermato il principio per cui ‘ Il cessionario … potrà produrre la documentazione comprovante la cessione (es. l’attestato di cessione) senza limiti di tempo, anche in appello, per la prima volta, in quanto il divieto di produrre documenti tardivamente si riferisce solo ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell’attività processuale’ . L’avviso contiene altresì l’avvertimento ‘ Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.
services.com/it/cessioni. I sopra-menzionati dati resteranno disponibili fino all’estinzione dei relativi crediti ceduti . Inoltre, i debitori ceduti potranno chiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo ‘. La cessionaria ha altresì precisato che il credito azionato identificato come sopra è visibile a pag. 1552 del sito ISP.
I crediti oggetto di cessione, pertanto, non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell’avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza, a lla loro natura e all’identificativo allegato al contratto di cessione, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili consultando il sito indicato dalle parti contrattuali oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti. Ebbene, parti appellanti non hanno mai contestato l’inserimento del proprio credito nell’elenco sopra richiamato.
A ciò si aggiunge che con comunicazione in data 7/4/2025 ha riconosciuto espressamente l’avvenuta cessione del credito per cui è causa in favore di mediante dichiarazione scritta sottoscritta dal suo legale rappresentante (cfr. doc. allegato alla memoria di precisazioni delle conclusioni depositata in data 28/7/2025, al quale si applicano i medesimi principi di diritto sopra richiamati in punto di ammissibilità della produzione), che per quanto liberamente valutabile dal giudice integra e rafforza il quadro probatorio sopra richiamato.
I rilievi svolti consentono di affermare la titolarità in capo alla intervenuta società cessionaria del credito azionato in via monitoria con conseguente rigetto dell’eccezione in esame in conformità ai principi di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 20551 del 21/7/2025; n. 16191 del 11/6/2024) per cui ‘ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l’indicazione nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ‘.
Non meritevole di accoglimento è anche il primo motivo di appello, con il quale si reitera l’eccezione di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi.
Gli appellanti ribadiscono innanzitutto ‘ la nullità del mutuo ‘ per indeterminatezza della misura del tasso di interesse poiché parametrato al RIBOR non più vigente dal dicembre 1998 e per la mancanza di un successivo accordo tra le parti circa il tasso da applicarsi in prosieguo con conseguente violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1284 c.c.
In parte qua il motivo si appalesa inammissibile prima ancora che infondato.
L’art. 1 del contratto di mutuo dedotto in giudizio prevede testualmente che il tasso di interesse è determinato nei seguenti termini:
la nedia aritnetica, arrotondata al nillesino superiore delle quotazioni giornaliere del tasso RIBOR Lira interbancaria lettera tre nesi owvero delle analoghe quotazioni che do vessero sostitvire il RIBOR pubblicate da RAGIONE_SOCIALE‘ 0 . in nencanza da altra rivista specializzata 0 dall ‘ATIC sul circuito RECTERS riferite al nese che precede di due nesi 1 inizio di ciascun periodo di interessi
Il tasso cosi risultante da considerarsi noninale annuo an drà nagziorato di uno spread nominale annuo nella misura di [ ,00 punto: il tasso Dinino da corrispondere sarà, in caso non inferiore al tre virgola centocinquanta per cento (3 ,150%) sotto le condizioni patti e gli obblighi specif cati nel presente conlratto ncl capitolato che forma di parte integrante sostanziale che debi tamente sottoscritlo dai conparsi da ne notaio questo atto si allega sotto la lettera “A” del quale, ai sensi de [ secondo NOME
…
Jua lora ven1sse sospesa del parauetro Banca la parte finanziata si incontreranno al fine di COn cordare e idonce condizioni e/0 nelC Dore di un accordo verrà operata la sostituzione con il sto della provvista tempo per tempo determinato dalla banca per analoghi finanzianenti con 1 parametri comunicati e blicizzati nei modi prescritti dalla nornativa di cui al 118 del D.Lgs 385/93 . ferno restando ed impregiudicato auanto stabilito dal comma del medesino art più
Il giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione rilevando in primo luogo che la prima parte della disposizione sopra riportata, ‘ nel delineare compiutamente il tasso variabile di interesse, agganciato al e con previsione di un punto percentuale di incremento e con la fissazione di un tetto minimo prevede espressamente che il tasso possa essere determinato tramite ‘quotazioni’ sostituenti il ‘ . Nel rilevare poi che l’art. 1 del D.M. 23.12.1998, in attuazione del d.lgs. n. 213 del 1998, ha previsto espressamente la sostituzione del con l’ , ha aggiunto che tale ultima disposizione ‘ ha operato un’ipotesi di eterointegrazione del contenuto contrattuale ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c., con immediata sostituzione del RIBOR con l’ , sì da rendere comunque superfluo ogni ulteriore sviluppo pattizio sul punto’ . Ebbene tale capo della sentenza, da solo idoneo a fondare la decisione assunta, non è stato oggetto di alcuna contestazione neppure generica da parte degli appellanti, che si sono limitati a dare rilievo alla seconda parte dell’invocato art. 1 del contratto che nel caso di ‘sospensione’ del parametro prevede la necessità di un nuovo accordo delle parti sul punto.
In ogni caso l’assunto appare infondato. Una lettura letterale e sistematica dell’intera disposizione , ma anche una interpretazione secondo buona fede e in applicazione del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c., portano ad affermare che la previsione che prevede la necessità di un nuovo accordo tra le parti riguardi l’ipotesi in cui il parametro individuato per la determinazione del tasso non solo sia ‘sospeso’, ma anche non sostituito da ‘analoga quotazione’. Fattispecie questa non ricorrente nel caso di specie dove pacificamente il parametro RIBOR è stato ex lege sostituito dall’ .
Sotto diverso profilo gli appellanti ribadiscono l’eccezione di nullità del ‘contratto’ per carenza di informazioni circa ‘i l regime finanziario’ e perché il piano di ammortamento conterrebbe una implicita clausola di capitalizzazione.
Innanzitutto, occorre rilevare che i soci e legali rappresentanti della società appellante hanno sottoscritto non solo il contratto di mutuo, ma anche il piano di ammortamento ad esso allegato sub B
(cfr. contratto depositato nel fascicolo dell’appellata), dal quale si evince che le parti hanno pattuito la restituzione dell’importo mutuato e degli interessi pattuiti con rate di importo costante a capitale crescente. L’art. 2 del contratto prevede inoltre che le somme dovute a titolo di capitale, interessi e spese dovranno essere restituite nel termine di dieci anni mediante il pagamento di rate mensili, la prima scadente il 1/11/1998 e l’ultima il 1/10/2008.
Quindi, il contratto contiene espressamente tutti gli elementi non solo per ricondurre il tipo di ammortamento nel novero del c.d. ‘ammortamento alla francese’, ma anche per individuare la composizione delle singole rate, nessun profilo di indeterminatezza può pertanto configurarsi.
In ogni caso occorre rilevare che risulta ormai consolidato il principio di diritto per cui ‘ la mancanza delle modalità di ammortamento … non causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti’ (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 18839 del 10/7/2025) in continuità con i principi già affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29/5/2024. Con tale ultima pronuncia si è infatti escluso che l’omessa specificazione in contratto ‘del regime finanziario’ ovvero del criterio matematico di ammortamento ‘alla francese’ comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che ‘ L’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza’ sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando ‘ contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato ‘. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili dal prospetto riportato nella presente sentenza.
Quanto alla dedotta esistenza di un fenomeno anatocistico si osserva che i giudici di legittimità con la sentenza a sezioni Unite n. 15130 del 29/5/2024, esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevate in riferimento ad un mutuo a tasso fisso ‘ alla francese stantardizzato ‘, hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell’ammortamento ‘alla francese’ proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si afferma infatti che ‘ Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l’ammortamento alla francese prevede che l’obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull’intero capitale erogato benché quest’ultimo non si a ancora integralmente esigibile» – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all’italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull’intero importo mutuato e non su quello residuo – «ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l’utilizzo dell’aggettivo ‘composto’, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il
successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata ‘è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l’anatocismo’» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale) ‘.
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell’ammortamento ‘alla francese’ implichi ‘ un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b. ‘, evidenziando in particolare che ‘ c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende … da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev’essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch’esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all’art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l’eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l’obbligo di indicare l’ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema
di trasparenza» adottate dalla Banca d’Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell’art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori») ‘. Quindi, ‘ il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente ‘.
Precisato inoltre che i richiamati principi sono stati ribaditi di recente dai giudici di legittimità anche con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile (cfr. Cass. ord. n. 7382 del 19/03/2025), questa Corte ritiene di fare piena applicazione degli stessi, condividendoli, con conseguente rigetto del motivo di appello anche in parte qua e del secondo motivo di impugnazione.
Infondati appaiono anche gli ultimi due motivi di appello, con i quali si reitera l’eccezione di nullità parziale delle prestate garanzie per violazione della normativa antitrust e di conseguente decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 1957c.c. .
Affermano gli appellanti l’erroneità della decisione assunta dal Tribunale in quanto ‘ Il testo delle clausole contenute nelle fideiussioni oggetto di giudizio coincide con il testo dello schema contrattuale ABI del 2003 oggetto poi di provvedimento della Banca d’Italia nel 2005 che ha rilevato come dette clausole fossero in contrasto con la legge 287/90 ‘ e perché ‘le intese anticoncorrenziali del 2003 ed anche lo schema di fideiussione, non sono altro che il copia incolla delle intese del 1994, ossia quelle in vigore, ed applicate uniformemente, al momento della sottoscrizione delle presenti fideiussioni’ .
In punto di fatto deve innanzitutto escludersi la qualificazione di consumatore in capo ad entrambi i garanti appellanti (peraltro dagli stessi mai affermata nel corso del giudizio), risultando allegato e
provato dalla appellata società cessionaria che gli stessi sono entrambi soci illimitatamente responsabili della società debitrice principale (vedi visura camerale in atti). A riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte in più di una occasione (cfr. Cass. sent. n. 8662 del 8/5/2020; n. 742 del 16/1/2020; SU sent. n. 5868 del 27/02/2023 ) ha avuto modo di affermare che ‘ Il giudice sovrannazionale ha fornito l’interpretazione (vincolante per gli organi giudicanti nazionali) degli artt. 1, par. 1, e 2, lett. b), della Direttiva 93/13, secondo la quale ‘ tale Direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società’ RAGIONE_SOCIALE tale proposito è necessario ricordare che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, 3 settembre 2015, C-110/14, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale Direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, 3 settembre 2015, C110/14, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata ‘. Alla luce dei richiamati principi, quindi, la qualità rivestita dai garanti, di soci/amministratori della debitrice principale, lungi dal connotare come consumatori gli stessi, è idonea ad evidenziare, unitamente alla
funzione che la fideiussione nella stessa prospettiva dell’appellante intendeva perseguire, un collegamento funzionale della qualità medesima con l’attività propria della debitrice principale.
In punto di fatto è poi pacifico e comunque documentato in atti che le garanzie sono state rilasciate rispettivamente il 13/02/1997 fino alla concorrenza di 100.000.000 di lire e nel 1998 (la data è in parte illeggibile) fino alla concorrenza di 400.000.000 di lire.
In punto di diritto circa l’asserita nullità che involgerebbe la clausola de i contratti di garanzia di deroga al rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c., per conformità alla clausola n. 6 dello schema ABI, con conseguente liberazione del garante, deve premettersi quanto segue.
Come è noto, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia ha ritenuto che gli artt.
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990. Nel caso di specie, tuttavia, tenuto conto della data di rilascio delle garanzie dedotte in giudizio di molto antecedente a quelle oggetto di valutazione da parte della richiamata delibera della Banca d’Italia, in relazione alle stesse non è possibile affermare il valore di prova privilegiata del parere reso dalla Banca d’Italia con il richiamato provvedimento ai fini della sussistenza del contrasto con la norma imperativa antitrust, con conseguente affermazione dell’onere in capo all’appellante di fornire prova della effettiva sussistenza della suddetta illecita restrizione di mercato all’epoca in cui sono state sottoscritte le fideiussioni oggetto del presente giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, escluso che il richiamato accertamento della Banca d’Italia possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo antecedente (come anche successivo) a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l’istruttoria svolta dall’organo di vigilanza ha riguardato l’arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 ed il maggio del 2005), con conseguente onere gravante sugli appellanti fideiussori della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello TARGA_VEICOLO
dichiarato nullo. In altre parole, gli appellanti avrebbero dovuto fornire la prova non che la garanzia prestata contenga clausole che ricalcano lo schema ABI dichiarato nullo, bensì di una intesa anticoncorrenziale tesa all’applicazione uniforme di dette condizioni, onere che nella specie non è stato assolto. Né vale a tal proposito addurre genericamente una ‘ presunzione di utilizzo uniforme dell’applicazione dello schema ABI ‘ alla stregua di una valvola generale e presuntiva di copertura, ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all’attore che invoca la nullità della clausola, secondo l’ordinario regime di cui all’art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa.
Alla luce di tale orientamento, gli appellanti avrebbero dovuto, in primo luogo, allegare la circostanza della preesistenza dell’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione della fideiussione e, poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale, per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un’intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
In definitiva, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi e delle disposizioni richiamate, rilevando il deficit probatorio in cui sono incorsi gli appellanti nel giudizio di primo grado relativamente alla prova posta a fondamento della sollevata eccezione; neanche in questa sede sono state offerte le allegazioni e le prove necessarie a tale scopo, che sarebbero state comunque dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., in quanto tardive.
In senso contrario non appare utile il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 18851 del 10/7/2025, di cui gli appellanti hanno riportato la sola prima parte. Ed infatti, i giudici di legittimità, nell’esaminare una fattispecie analoga a quella per cui è causa, in relazione alla affermazione compiuta dai giudici di merito ‘ che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia risultava idoneo a
dimostrare l’esistenza dell’intesa restrittiva solo nell’arco di tempo tra il 2002 e il 2005, cui era riferibile l’accertamento operato dalla Banca d’Italia, non potendo quindi riguardare i contratti oggetto di causa, che erano stati stipulati molto tempo prima, nel 1993 ‘, ha nno innanzitutto ribadito che ‘ la prova privilegiata desumibile dal più volte richiamato provvedimento della Banca d’Italia dipende dal contenuto dell’accertamento operato dalla predetta autorità di vigilanza ‘ e, dopo aver ritenuto che ‘ è per certo astrattamente ipotizzabile che un contratto di fideiussione omnibus conformato a un modello contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE in epoca anteriore all’ottobre 2002 costituisca sbocco, «a valle», di un’intesa restrittiva «a monte» ‘, ha nno affermato che ‘ Il relativo accertamento, ove sia invocato il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, implica però anzitutto la ricognizione di detto provvedimento, al fine di verificare se esso possa integrare una prova privilegiata anche con riguardo all’esistenza di una intesa anticoncorrenziale esistente all’epoca e, in difetto di un positivo riscontro in tal senso, il compimento di un’indagine, da condursi sulla scorta di altri mezzi di prova … Sia la ricognizione del provvedimento della Banca d’Italia che l’indagine di cui si è appena detto si risolvono, poi, in accertamenti di natura fattuale, preclusi, come tali, in sede di legittimità ‘. Orbene, non potendosi riconoscere il valore di prova privilegiata al richiamato accertamento della Banca d’Italia per le ragioni sopra esposte e non avendo gli appellati offerto ulteriori elementi a sostegno della affermata esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza in relazione al periodo di sottoscrizione delle garanzie, l’eccezione di nullità parziale delle stesse per violazione della normativa antitrust deve essere rigettata.
In ogni caso l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non appare meritevole di accoglimento anche sotto altri profili.
La prima parte dell’art. 6 delle prestate garanzie stabilisce che ‘ i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ‘, entrambi i contratti quindi correlano la garanzia non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento sicché, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. ord. n. 26906 del pagina 19 di 22
20/9/2023; sent. n. 16836 del 13/8/2015; sent. n. 16758 del 27/11/2002), ‘ l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. ‘. Non trattandosi di deroga ai termini previsti dall’art. 1957 c.c., ma di previsione relativa allo specifico contenuto dell’oggetto dell’accordo contrattuale e non essendo stata in parte qua dichiarata nulla dagli interventi dell’autorità garante, della Banca d’Italia e della giurisprudenza di legittimità , la clausola in questione deve ritenersi valida.
Ed ancora, l ‘art. 7 dei contratti di garanzia azionati prevedono testualmente che ‘ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio’. La riportata clausola nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca ‘ a semplice richiesta scritta ‘ impone di ritenere che le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dell’onere di proporre l’azione giudiziaria entro il termine previsto dalla predetta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l’inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale.
La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di cassazione (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017; n. 5598 del 28/2/2020; n. 31509 del 3/11/2021) ha ritenuto che ‘ In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire ‘a prima richiesta’, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare ‘a prima richiesta’ l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio ‘. Tali considerazioni possono essere ribadite anche con riferimento a
fideiussioni non qualificabili come contratti autonomi di garanzia, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia sent. n. 1834 del 10/8/2022), dall’ormai consolidato orientamento di questa Corte, ma anche della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 34678 del 27/12/2024, nel ritenere che la clausola in questione non è dirimente al fine di qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia, afferma che la clausola ben può essere inserita dalle parti nel contratto di garanzia al fine di apportare una deroga parziale all’art. 1957 c.c. nel senso che una semplice richiesta scritta è sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia, ‘ esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria’ .
Alla luce di quanto sopra, si rileva che nel caso di specie l’appellata Banca ha documentato che a seguito della notifica del precetto del 10/12/2003 (cfr. all. 4) la debitrice principale ha provveduto al rimborso del mutuo con regolare cadenza mensile fino al 30/5/2010 (vedi estratto ex art. 50 TUB non contestato dagli appellanti), data in cui la Banca, titolare di ipoteca volontaria di secondo grado sull’immobile di proprietà della debitrice principale, è intervenuta nell’esecuzione immobiliare n. 79/2009 promossa da terzi, all’esito della quale ha ricevuto in assegnazione le somme portate a decurtazione del proprio maggior credito. Orbene, tenuto conto della condotta tenuta dalla debitrice principale e dell’implicito accordo di dilazione del termine di pagamento desumibile dalla condotta delle parti, appare evidente come nella specie la Banca abbia rispettato i termini di cui all’art. 1957 c.c., agendo a tutela del proprio credito, ma anche della posizione di garanzia dei fideiussori, allorquando sono venute meno le garanzie reali concesse in sede di contratto di mutuo. Una eventuale azione in data anteriore a quella esperita appariva all’evidenza contraria ai principi di correttezza e buona fede. Le conclusioni raggiunte impongono l’integrale rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Stante la soccombenza integrale dell’appellante ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando su ll’appello proposto avverso la sentenza n. 240 del 27-29/3/2024 pronunciata dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti: rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza impugnata; condanna parti appellanti al rimborso in favore di parte intervenuta delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA; dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025
Il Presidente dr. NOME
Il AVV_NOTAIO Est. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME