SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1255 2025 – N. R.G. 00000846 2022 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel.
Dr. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 846/2022 promossa da:
(C.F.
e
(C.F.
)
rappresentati e difesi da ll’ Avv. NOME COGNOME NOME con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA INDIRIZZO
APPELLANTI
contro
C.F.
)
CONTUMACE
C.F.
C.F.
P.
quale cessionario del credito originariamente vantato da rappresentato e difeso da ll’ Avv. COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA, INDIRIZZO
INTERVENUTO VOLONTARIO
OGGETTO:
APPELLO AVVERSO SENTENZA n. 2728/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18/06/2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
– Per gli appellanti ‘ … su riporta al proprio atto di citazione in appello insistendo nell’accoglimento delle relative domande [ ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte
d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza n. 2728/2021 emessa dal Tribunale di Bologna pubblicata in data 16.11.2021 nel procedimento R.G. 3142/2020
In via preliminare:
– sospendere l’esecutorietà della sentenza ivi impugnata per tutti i motivi ivi dedotti ravvisandosi un fondato fumus boni iuris e periculum in mora nonché per quelli esposti negli scritti difensivi del precedente grado di giudizio che ivi dovranno intendersi integralmente richiamati e trascritti;
In INDIRIZZO
– riformare la sentenza ivi impugnata con riferimento a tutti i capi in forza dei motivi sopra esposti accogliendo le seguenti conclusioni così come riportate nell’atto introduttivo del precedente giudizio che ivi vengono integralmente richiamate e trascritte;
‘In INDIRIZZO
-Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertata la pendenza del procedimento innanzi la Corte d’Appello di Bologna r.g. 2266/2019, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per l’effetto, revocare lo stesso stante la violazione del principio del ne bis in idem per aver azionato un procedimento monitorio avente ad oggetto un contratto la cui validità è tutt’ora al vaglio della Corte d’Appello di Bologna;
In via subordinata:
-Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertato che le fideiussioni sottoscritte sono state redatte mediante il modello ABI, dichiarare la nullità assoluta delle fideiussioni prestate dai sig.ri e dichiarando altresì l’inefficaci a delle fideiussioni in oggetto nei loro confronti e per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; In estremo subordine:
– nella denegata ipotesi in cui le domande così formulate non dovessero trovare accoglimento, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertare l’invalidità del contratto di conto corrente n. 2000/100344 stante la pattuizione di interessi ab origine usurari; per l’effetto, dichiarare che da parte opponente non è dovuto alcun interesse in favore della odierna opposta, applicando pertanto un tasso debitore sostitutivo pari allo 0%, i n ossequio al disposto dell’art. 1815 co. 2 c.c.;
– nella denegata ipotesi in cui la somma così ingiunta da sia dovuta, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito condannare l’istituto di credito a restituire ovvero porre in compensazione la somma pari a € 40.776,50, quale differenza tra il saldo reale del conto corrente, pari ad € -226.69,18, e quello risultante all’esito del riconteggio effettuato dal perito, pari ad € -185.912,68, o comunque a restituire quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta di giust izia;’
In via istruttoria:
– Si insiste nel voler disporre di CTU econometrica per tutte le ragioni di cui in narrativa su tutti i contratti sottoscritti dai sig.ri e al fine di valutare l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali, nonché nell’accertare l’applicazione da parte dell’istituto di credito di tassi usurari e quindi superiori al tasso soglia;
-Qualora l’Ecc.ma Corte d’Appello adita ritenesse di voler disporre della CTU contabile, Voglia disporre l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p. c. nei confronti di di tutta la documentazione relativa ai contratti di conto corrente e di fideiussione omnibus;
-Voglia altresì l’Ecc.ma Corte d’Appello adita acquisire il fascicolo d’ufficio e di parte del primo grado di giudizio R.G. 3142/2020 Tribunale di Bologna;
In ordine alle spese di lite:
– Per effetto dell’accoglimento delle domande sopra formulate si chiede di voler riformare la sentenza ivi impugnata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, condannando in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento integrale delle suddette; In ogni caso:
– con vittoria di spese di lite del presente procedimento e onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore intestatario. ‘ ]
Per l’ intervenuto ‘ COGNOME all’Ecc.ma Corte d’Appello intestata, contrariis rejectis,
In via preliminare: dichiarare l’estromissione di dal presente giudizio. In via principale: dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l’appello proposto da e avverso la sentenza n. 2728/2021 del Tribunale di Bologna e per l’effetto confermare integralmente la stessa.
In subordine:
rigettare l’appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 2728/2021 del Tribunale di Bologna, in quanto infondato per tutte le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio In via istruttoria:
Rigettare le richieste istruttorie di CTU contabile e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto del tutto inammissibili e prive di fondamento, come evidenziato in comparsa di costituzione e risposta .’ ]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 2728/2021 del 29.10.2021, il Tribunale di Bologna -a seguito di riunione ex art. 274, 1° comma c.p.c. dei procedimenti R.G. 3142/2020 e 4012/2020 -si pronunciava sulle distinte e connesse opposizioni proposte da onché da avverso il medesimo decreto ingiuntivo (n. 6820/2019) ottenuto da , con cui era stato loro , oltre interessi e spese di originariamente
nei confronti dei medesimi in qualità di fideiussori omnibus ingiunto il pagamento in solido della somma complessiva di € 270.000,00 procedura a titolo di saldo passivo di c/c ‘ canalizzatore flussi pos n. 2000/100344’ acceso dalla debitrice principale presso Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. poi fusa per incorporazione in
Con tale sentenza il decreto ingiuntivo veniva revocato limitatamente alla opponente -stante la riconosciuta qualifica di consumatore e conseguentemente l’obbligatorietà del foro del consumatore ex art. 33 co. 2 lett. u) del Codice del Consumo con declaratoria di incompetenza territoriale del tribunale di Bologna in favore di quello di Milano; l’opposizione veniva invece rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, quanto ai fideiussori
2.
Osservava il primo giudice che l’eccezione di violazione del principio di buona fede, giusto processo e ne bis in idem sollevata dagli opponenti per la pendenza di altro giudizio promosso dalla debitrice principale nei confronti della banca per l’accertamento dell’applicazione di interessi usurari al tempo, in grado di appello -doveva ritenersi infondata: sebbene, infatti, l’origine del credito fosse lo stesso contratto di c/c, affermava il primo giudice che i rapporti obbligatori che coinvolgevano il fideiussore e il debitore principale – ancorché connessi -erano del tutto autonomi e distinti per diversità dei soggetti e del titolo sotteso, con la conseguenza che non sussisteva alcuna pregiudizialità tra l’azione introdotta dalla debitrice principale e l’opposizione proposta dai fideiussori
Reputata altresì infondata l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento effettivo del tentativo di mediazione, si pronunciava sul pieno assolvimento da parte della banca dell’onere probatorio circa la sussistenza del credito nei confronti dei garanti.
Quanto all’eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust per essere i contratti di fideiussione riproduttivi dello schema ABI oggetto del provvedimento 02.05.2005 di Banca D’Italia , il primo giudice rilevava la mancata prova in ordine alla sussistenza di un pregiudizio quale conseguenza dell’intesa anticoncorrenziale né dell’utilizzo uniforme delle clausole in funzione anticoncorrenziale piuttosto che in ragione di autonoma scelta contrattuale e, a tutto voler concedere, la mancanza della prova richiesta dall’art. 1419 c.c. che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita dalla nullità.
Chiarita pertanto la validità della fideiussione, riteneva infondata l’eccepita usurarietà del finanziamento garantito poiché generica e del tutto priva di specificazioni in ordine ai profili contestati: r ilevava, in particolare, l’avvenuto rigetto della domanda di usurarietà nell’ambito del processo tra la debitrice principale e la creditrice Banca Intesa ( sentenza 20577/2019 del Tribunale di Bologna) in ragione dell’inattendibilità della perizia econometrica di parte ritenuta inattendibile per l’utilizzo di formule matematiche diverse da quelle d e lla Banca d’Italia.
3.
Non si costituiva ma interveniva volontariamente quale cessionaria del credito chiedendo l’estromissione della banca, eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Previo rigetto dell’istanza di sospensiva e fissazione di udienza di p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 21.1.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata/intervenuta deduce l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l’impugnazione non aveva ‘una ragionevole probabilità di essere accolta’ e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni; la nuova disposizione dell’art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l’attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5.
Non ricorrono i presupposti per l ‘ estromissione di stante la contestazione degli appellanti circa la legittimazione di uale cessionaria del credito per effetto di cartolarizzazione ex art. 58 TUB con avviso di cessione su GU.
Su tale eccezione, articolata compiutamente dagli appellanti solo in comparsa conclusionale, va osservato quanto segue.
La titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicchè la carenza di titolarità può essere negata dal convenuto con una mera difesa che contrariamente alle eccezioni in senso stretto non è soggetta a decadenza ex art. 167 /2 co. c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 11.9.2024 n. 24375, Trib. Napoli Sez. II 18.2.2025 n. 1733) sicchè, nella fattispecie, il rilievo è tempestivo anche se sollevato dall’ appellante solo in comparsa conclusionale.
Piuttosto occorre dire che ha assolto al proprio onere probatorio circa la titolarità del credito perché, secondo costante orientamento che questa Corte condivide, l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario ove rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22.4.2024 n. 10860, Sez. I 25.7.2023 n. 22409, Sez. III 10.2.2023 n. 4277, Sez. III 13.6.2019, Sez. I 29.12.2017 n 31188).
Nella fattispecie la pubblicazione in GU (doc. A ORGANA) risponde a tali criteri, contenendo idonea indicazione per categoria dei rapporti ceduti, perché gli elementi identificativi specificati consentivano di individuare i crediti oggetto di cessione in blocco senza che ne fosse necessaria la singola enumerazione.
Ad ogni modo ha anche prodotto la dichiarazione di in data 6.5.2022 con cui la cedente dichiara che il credito oggetto di causa è compreso fra quelli ceduti con l ‘ operazione di cartolarizzazione del 19.4.2022 (doc. B).
Con il primo motivo rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge circa la violazione dei principi di buona fede, giusto processo e del principio del ne bis in idem’ gli appellanti reiterano il rilievo della pendenza di altra causa fra le stesse parti per l’accertamento dell’applicazione di interessi usurari con conseguente applicazione di alcun interesse e ricalcolo del saldo.
Il motivo è palesemente infondato.
Il giudizio in allora pendente (ora definito anche in grado di appello come si dirà oltre) era stato promosso dalla debitrice principale nei confronti della banca per l’accertamento negativo del credito e non vedeva come parti in causa i fideiussori, sicchè pendeva fra soggetti diversi e diverso ne era anche l’oggetto: non vi era fra i due giudizi, pertanto, alcuna identità, né continenza e, di conseguenza, non ricorreva alcun rischio di conflitto di giudicati nè alcun comportamento illegittimo nell’azione monitoria intrapresa successivamente dalla banca nei confronti dei fideiussori.
Va confermata pertanto la valutazione resa dal primo giudice di autonomia soggettiva ed oggettiva dell’obbligazione dei garanti rispetto a quella della debitrice principale (cfr. Cass civ. n. 27357 del 17.11.2017).
7.
Con il secondo motivo rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge in relazione alla improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio a cura di parte opposta, odierna appellante ‘ gli appellanti deducono, nuovamente, il rilievo secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda della banca e revocare il decreto per mancato promovimento della mediazione obbligatoria a cura di parte opposta.
Il motivo è infondato per la semplice ragione che nella fattispecie è pacifico che il procedimento di mediazione venne esperito su iniziativa degli opponenti e pertanto che, a prescindere dall’orientamento successivo introdotto con Cass. n. 19596/2020, ven ne assolta la condizione di procedibilità ex art. 5 co 1 bis D. Lgs. 28/2010.
Né il rifiuto di dare ulteriore corso alla mediazione espresso dalla parte presente al primo incontro è idoneo a pregiudicare l’effettività del tentativo di mediazione, per le ragioni esaurientemente svolte dal primo giudice, rispetto alle quali l’appellan te non esplicita specifiche doglianze se non il diverso orientamento, espresso da alcuni giudici di merito e dal quale questa Corte si discosta, secondo il quale l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione obbligatoria non può essere rimessa alla mera volontà delle parti di darvi corso, per cui il rifiuto della parte comparsa al primo incontro di mediazione di procedere al tentativo di mediazione non consisterebbe in avveramento della condizione di procedibilità.
Va, al contrario, confermato sul punto l’orientamento del primo giudice secondo il quale, ferma restando la necessità della comparizione personale delle parti davanti al mediatore, la condizione di procedibilità può dirsi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (cfr. Cassazione civile , sez. II , 26/03/2025 , n. 8050, conf. Cass. civ. Sez. III, 8.7.2024 n. 18485).
8.
Con il terzo motivo rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge in relazione alla nullità della fideiussione omnibus in quanto conforme allo schema ABI per contrarietà a normativa antitrust’ gli appellanti deducono, nuovamente, che la fideiussione omnibus rilasciate dia medesimi sarebbero radicalmente nulle perché contenente le norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI e giudicate in contrasto con la normativa antitrust con provvedimento di Bankitalia n. 55/2005.
Il motivo è infondato.
A parte la mancanza di specifica censura alle ragioni spiegate dal primo giudice per il diniego del motivo di opposizione, è appena il caso di rilevare che gli appellanti insistono sulla nullità assoluta delle fideiussioni conformi allo schema ABI per il carattere essenziale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di detto schema (di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.) che riverberebbero sull’intero contratto così da determinarne la nullità totale, laddove è approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità e merito ( ex multis Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30.12.2021, Trib. Torino n. 437 del 4.2.2022) che anche laddove sia dimostrata la coincidenza delle singole clausole della fideiussione a quelle nulle, la sanzione non sarà l’integrale nullità del contratto, bensì la parziale invalidità dello stesso a norma dell’ art. 1419 c.c.
Come noto, la questione della portata della nullità delle fideiussioni omnibus stipulate sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall’ABI è stata definitivamente chiarita da Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30.12.2021, cui si è uniformata la giurisprudenza anche di merito successiva, nel senso che sono parzialmente nulli i c ontratti di fideiussione a valle di intese dichiarate nulle dall’autorità antitrust per contrarietà a norme interne e dell’UE a tutela della concorrenza, come il provvedimento di Bankitalia n. 55 del 2005, con la conseguenza – secondo la disciplina generale dell’art. 1419 c.c. – che la nullità di singole clausole riverbera sull’intero contratto solo se dal medesimo sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti, cioè che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita dalla nullità.
Ebbene, n ella fattispecie gli appellanti richiamano l’art. 1419 c.c. solo ed esclusivamente per sostenere la nullità dell’intero contratto o ‘ assoluta’, ignorando totalmente l’evoluzione giurisprudenziale affermatasi successivamente a Cass. 29810/2017, in particolare omettendo ogni allegazione circa il fatto che le parti non avrebbero dato corso alla fideiussione in assenze delle clausole colpite dalla nullità; ciò si ripete, a prescindere dalle ulteriori argomentazioni spese dal primo giudice circa l’assen za di prova della permanenza di un intento collusivo antitrust successivamente al 2005 e circa l’assenza di un pregiudizio in conseguenza della, presunta, intesa anticoncorrenziale, sulle quali -si ripete -non vi è stato alcun appunto degli appellanti.
In ultima analisi va osservato che gli odierni appellanti non ebbero a dedurre la decadenza ex art. 1957 c.c., sicchè non vi sarebbe alcuna concreta ricaduta della eventuale nullità parziale della relativa clausola di deroga per ormai consumata preclusione dell’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. che ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (cfr. Cass. Sez. I, n. 1851 del 25.1.2025).
Con il quarto motivo rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge in relazione a interessi moratori e sul parametro da utilizzare per la verifica della loro usurarietà, Errata e/o omessa valutazione degli esiti istruttori. Mancanza di rinnovazione istruttoria.’ gli appellanti insistono sul rilievo che al rapporto sarebbero stati applicati interessi ab origine usurari secondo le risultanze di consulenza tecnica di parte (Dr.ssa anche prodotta nel parallelo giudizio oppositivo proposto dalla debitrice principale
A parte il rilievo che l’accessorietà della fideiussione non consente al fideiussore di avanzare domande che spettano al debitore principale (cfr. Tribunale , Roma , sez. XVII , 22/02/2018 , n. 4006) -tanto più che nel caso che occupa il debitore principale ha autonomamente convenuto la banca per l’accertamento dell’applicazione di interessi usurari sulla base delle medesime argomentazioni qui svolte dai fideiussori -il motivo è infondato.
E ‘ documentale (cfr. consulenza di parte aff. 10 e ss., rinvenibile nel doc. 2 appellanti) e pacifico che il risultato cui è pervenuta la ctp (TAEG oltre soglia usura) è alterato dall’utilizzo di criteri di calcolo del TEG difformi da quelli di Banca d’Italia , mentre sull unico rilievo adeguatamente svolto, quello ‘ per il quale le istruzioni di Banca di Italia non sono vincolanti, questa Corte non può che rimarcare quanto già rilevato con sentenza n. 18/2023 resa nel parallelo giudizio di appello promosso da e passata in giudicato secondo cui ‘ secondo la giurisprudenza ormai prevalente le istruzioni della Banca d’Italia hanno valore vincolante e non possono adottarsi formule di calcolo differenti per la contestazione di usurarietà; in particolare si è correttamente rilevato che ‘ Le Istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate ‘ (Tribunale di Milano, 3.6.2014 n. 7234).’ […
Nel resto, l argomentazione concernente l usura non è lineare né coerente, con riferimento a ‘ ‘ fattispecie contrattuali diverse (mutuo) ovvero ad aspetti diversi (usurarietà degli interessi moratori) non provati.
Sul tale ultimo punto ancora si richiama il precedente pronunciamento di questa Corte secondo cui ‘ le contestazioni circa il carattere asseritamente usurario dei tassi debitori contenuti nel contratto del 15.7.2013 e negli atti di modifica contrattuale sottoscritti il 20.8.2013, 23.2.2015 e 19.12.2015 sono infondate, avendo l appellante fatto riferimento, ai fini della relativa valutazione, ai tassi soglia ‘ per sconfinamenti oltre € 1.500,00 e per sconfinamenti fino a € 1.500,00 che riguardano gli scoperti senza apertura di credito e non sono pertanto riferibili al rapporto in questione … Non vi è pertanto la necessità di disporre una consulenza tecnica d ufficio ‘ stante l infondatezza della prospettazione ‘ ‘ .
10.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 260.000 a € 520.000) con abbattimento del compenso per l’attività istruttoria in concreto non svoltasi , oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell’appello comporta l’applicazione dell’art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull’obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da e nei confronti di on atto di appello notificato in data 3.3.2020, nonché sulle domande dell intervenuta volontaria ‘ nella contumacia di così provvede:
RIGETTA l appello e per l effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. ‘ ‘ 2728/2021
CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di in persona del l.r.p.t. delle spese del grado di appello , che liquida in € 9.754,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 8.7.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa NOME COGNOME
Il Presidente Dr. NOME COGNOME