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Fideiussione omnibus: la nullità parziale non salva

Il Tribunale di Torino si è pronunciato su un’opposizione a decreto ingiuntivo basata sulla presunta nullità di una fideiussione omnibus. La sentenza chiarisce la distinzione temporale per l’applicazione della nullità parziale legata allo schema ABI: la prova dell’intesa anticoncorrenziale è presunta solo per i contratti antecedenti al provvedimento della Banca d’Italia del 2005. Per quelli successivi, l’onere della prova ricade sul garante. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la clausola ‘a semplice richiesta’ è sufficiente a impedire la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. Di conseguenza, pur revocando il decreto ingiuntivo originario a causa di pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, ha condannato i garanti al pagamento del debito residuo.

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Fideiussione Omnibus: Quando la Nullità Parziale non Basta a Liberare il Garante

Il tema della validità della fideiussione omnibus è da anni al centro di un acceso dibattito legale, specialmente in relazione alla sua conformità con le norme sulla concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale di Torino offre spunti cruciali, chiarendo i limiti della nullità e le responsabilità che permangono in capo ai garanti. Analizziamo come il giudice ha bilanciato la tutela del garante con le ragioni del creditore, in un caso che vedeva due fideiussori opporsi a un consistente decreto ingiuntivo.

I Fatti di Causa: Garanzie Bancarie e Opposizione a Decreto Ingiuntivo

Due garanti si sono opposti a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un creditore per un importo considerevole. Il debito derivava da due contratti di mutuo stipulati da una società per la quale i due avevano prestato garanzia personale attraverso la sottoscrizione di due distinte fideiussioni, una nel 2003 e una nel 2008.

I garanti hanno fondato la loro opposizione su tre argomenti principali:
1. Nullità della fideiussione omnibus: Sostenevano che i contratti fossero nulli perché conformi a uno schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) giudicato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia nel 2005.
2. Decadenza del creditore: Eccepivano la violazione dell’art. 1957 c.c., poiché il creditore non aveva agito giudizialmente contro il debitore principale entro sei mesi.
3. Abuso dello strumento processuale: Lamentavano che il creditore avesse richiesto il decreto ingiuntivo pur avendo già avviato procedure esecutive immobiliari.

La Decisione del Tribunale: Analisi delle Difese

Il Tribunale ha esaminato e respinto le argomentazioni dei garanti, pur apportando una modifica sostanziale all’esito del procedimento.

Fideiussione Omnibus o Contratto Autonomo? La Qualificazione del Giudice

In primo luogo, il giudice ha qualificato i contratti come fideiussioni e non come contratti autonomi di garanzia. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha chiarito che la sola presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente a snaturare la fideiussione. Per configurare un contratto autonomo, sarebbe stata necessaria una clausola di pagamento “senza eccezioni”, qui assente.

La Questione della Nullità della fideiussione omnibus e la Distinzione Temporale

Il punto più interessante della decisione riguarda la nullità. Il Tribunale ha applicato i principi della Cassazione (sent. n. 41994/2021), ma con un’importante distinzione temporale:
Fideiussione del 2003: Essendo stata stipulata prima* del provvedimento della Banca d’Italia del 2005, si presume che replichi l’intesa anticoncorrenziale. Pertanto, le clausole specifiche (come la deroga all’art. 1957 c.c.) sono dichiarate nulle, ma il resto del contratto rimane valido (nullità parziale).
* Fideiussione del 2008: Essendo successiva al provvedimento, non gode di alcuna presunzione. Spettava ai garanti dimostrare il perdurare di un’intesa illecita tra banche, prova che non è stata fornita. Di conseguenza, questa fideiussione è stata considerata interamente valida.

La Decadenza ex art. 1957 c.c. e la Clausola “a semplice richiesta”

Nonostante la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione del 2003, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di decadenza. Ha stabilito che la presenza della clausola “a pagamento su semplice richiesta scritta” modifica l’onere del creditore: non è più necessaria un’azione giudiziaria, ma è sufficiente una formale richiesta di pagamento inviata al garante per rispettare il termine semestrale. Poiché tale richiesta era stata inviata, il diritto del creditore è stato ritenuto salvo.

Le Motivazioni

Le motivazioni del Tribunale si fondano su un’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità. La nullità parziale della fideiussione omnibus non travolge l’intero contratto, ma si limita a espungere le clausole che violano la normativa antitrust. Questo approccio conservativo mira a preservare la validità del negozio giuridico, tutelando l’affidamento del creditore.

Inoltre, la distinzione temporale tra contratti anteriori e posteriori al 2005 risponde a un preciso onere della prova: la “prova privilegiata” dell’intesa illecita vale solo per il periodo oggetto dell’indagine dell’autorità di vigilanza. Per i periodi successivi, la semplice uniformità dei modelli contrattuali non basta; serve la prova concreta di un coordinamento anticoncorrenziale. Infine, la valorizzazione della clausola “a semplice richiesta” come equipollente all’azione giudiziaria ai fini dell’art. 1957 c.c. rappresenta un bilanciamento tra la necessità di tutelare il garante dall’inerzia del creditore e quella di non gravare quest’ultimo di oneri eccessivamente formalistici.

Le Conclusioni

La sentenza ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, conferma che opporsi a un debito basandosi sulla nullità della fideiussione omnibus è una strategia complessa e dall’esito incerto, specialmente per i contratti più recenti. In secondo luogo, evidenzia come la clausola “a semplice richiesta” costituisca una tutela molto forte per il creditore, rendendo di fatto difficile per il garante eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. Infine, il Tribunale, pur respingendo l’opposizione nel merito, ha revocato il decreto ingiuntivo originario, poiché nel corso della causa il debito si era ridotto a seguito di incassi da procedure esecutive. Ha quindi emesso una nuova condanna per l’importo residuo, condannando però i garanti al pagamento delle spese legali, in quanto sostanzialmente soccombenti.

Una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI dichiarato anti-concorrenziale è sempre nulla?
No. La sentenza chiarisce che la nullità è solo parziale e riguarda le singole clausole ‘incriminate’ (reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c., sopravvivenza). Inoltre, la prova di questa intesa è ‘privilegiata’ solo per i contratti stipulati prima della pubblicazione del provvedimento della Banca d’Italia del 2005. Per i contratti successivi, chi eccepisce la nullità deve provare il perdurare dell’intesa illecita.

La clausola ‘a semplice richiesta scritta’ salva il creditore dalla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.?
Sì. Anche quando la clausola di deroga esplicita all’art. 1957 c.c. è nulla, la giurisprudenza confermata in questa sentenza ritiene che la clausola ‘a semplice richiesta’ modifichi le modalità di adempimento dell’onere. Il creditore può soddisfare il requisito inviando una richiesta stragiudiziale di pagamento al garante, senza dover intentare un’azione giudiziaria entro 6 mesi.

Se durante un’opposizione a decreto ingiuntivo il debito diminuisce, cosa succede al decreto?
Il decreto ingiuntivo viene revocato ‘in toto’. La sentenza applica il principio della Corte di Cassazione secondo cui il giudice dell’opposizione deve decidere sulla base della situazione di fatto al momento della sentenza. Se il credito si è ridotto (ad esempio per pagamenti parziali), il decreto originale non è più corretto e deve essere revocato, per essere sostituito da una nuova sentenza di condanna per l’importo residuo effettivamente dovuto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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