Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18538/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria con rappresentanza, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 179/2020 depositata il 16/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 179 de 2020, in uno all’ordinanza ex art. 348 -bis, cod. proc. civ., della Corte di appello di Milano n. 1989 del 2021, esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
-aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca Popolare di SondrioRAGIONE_SOCIALE, in qualità di fideiussore, deducendo: l’incompetenza territoriale del giudice adito; la mancanza di sottoscrizione del contratto ad opera dell’istituto di credito; l’errata quantificazione degli importi; la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, non essendo stata escussa neppure la garanzia reale ampiamente satisfattiva del medesimo credito; la violazione dell’art. 1455, cod. civ., per il recesso ingiustificato della banca dell’apertura di credito;
-nel corso del giudizio aveva anche dedotto la nullità del contratto di garanzia per corrispondenza delle relative clausole a quelle dichiarate dalla Banca d’Italia illegittime perché a valle d’intese vietate dalla disciplina a tutela della concorrenza, art. 2, comma 2, legge n. 287 del 1990;
-il Tribunale aveva rigettato l’opposizione osservando che: l’eccezione d’incompetenza era infondata per operatività di clausola pattizia sul punto, peraltro corrispondente dalla competenza stabilita in relazione alla sede legale dell’istituto di credito; erano stati prodotti gli estratti conto integrali del rapporto; lo ‘ius variandi’ della banca era stato pattuito e non erano state allegate quali modifiche unilaterali sarebbero state poste in essere dall’istituto di credito; non era stato pattuito il ‘beneficium ordinis’ ed era stata fatta valere la solidale responsabilità del garante; non erano state allegate irragionevolezze del recesso bancario né dimostrata la sufficienza della garanzia patrimoniale propria del garante; erano tardive, in chiave sia assertiva che istruttoria, le allegazioni di nullità per violazione della disciplina concorrenziale, peraltro neppure riproposte in sede di precisazione delle conclusioni;
-la Corte di appello ‘in limine’ dichiarava inammissibile il gravame per carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, osservando in aggiunta che: quanto alle intese anticoncorrenziali non erano state indicate le conseguenze in termini di scelta del contrante pretesamente leso, e comunque avrebbero potuto comportare solo una nullità parziale del contratto fideiussorio a valle, salva prova che il contraente stesso non avrebbe concluso l’accordo; la sottoscrizione ad opera del solo cliente non poteva comportare la nullità del
contratto trattandosi di previsione normativa di protezione; non solo non era stato pattuito alcun beneficio d’ordine, ma era stato previsto l’esercizio della garanzia in parola a semplice richiesta;
resistono con controricorso la Banca Popolare di Sondrio, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE p.a., nonché la RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria con rappresentanza RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito dalla suddetta banca, che ha depositato, altresì, memoria;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla competenza per territorio, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare che nella clausola negoziale sul punto non era stata barrata ovvero esercitata la scelta tra filiale e sede centrale, con conseguente nullità per indeterminatezza dell’oggetto, omettendosi comunque di valorizzare il fatto che tutta la corrispondenza negoziale proveniva dalla filiale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla concorrenza, oggetto di rilevabilità officiosa, evidenziando come le correlate produzioni dei modelli ABI, cui sostanzialmente corrispondevano le clausole contrattuali, al pari del richiamato provvedimento della Banca d’Italia, erano state oggetto di rimessione in termini nel corso del giudizio di prime cure, con inevitabili ricadute radicali sulla valutazione d’invalidità strutturale del negozio;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 117, t.u.b., 1326, cod. civ., perché la mancanza di sottoscrizione da parte dell’organo rappresentativo della banca non permetteva di ritenere integrata la compiuta forma scritta necessaria alla validità del contratto;
con il quarto motivo si prospetta l’erronea quantificazione del debito ricostruito su estratti conto del cui invio con ricezione da parte del cliente non vi era stata prova, così così come in ogni caso non vi era stata prova, secondo quanto specificatamente eccepito, d’idonee ragioni giustificative delle modifiche unilaterali ammesse dalla banca medesima come apportate al contratto;
con il quinto motivo si prospetta la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede negoziale della banca, che avrebbe potuto soddisfarsi esercitando la garanzia reale ampiamente capiente e anzi con valori del relativo cespite cresciuti rispetto alla perizia iniziale come da documentazione formata solo dopo la decisione di seconde cure e che, pertanto, si andava a produrre in questa sede;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1455, cod. civ., poiché le ragioni del recesso non erano idonee a legittimarlo stante il raffronto tra esposizione ed entità della garanzia patrimoniale reale, e stante la mera costituzione, da parte dei fideiussori, di fondi patrimoniali;
Considerato che
preliminarmente si osserva -in relazione a specifiche deduzioni della parte ricorrente (pag. 7 del ricorso) -che è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un “error in iudicando”, contro l’ordinanza ex artt. 348 bis e ter cod. proc. civ. (‘ratione temporis’ applicabile), motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell’appello, per il solo fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., che permette, in tal caso, l’impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di
motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto;
ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato;
va ribadito che quando s’intenda censurare davanti a questa Corte l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, al contempo, e comunque, non potendo le censure risolversi, in sede di legittimità, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.);
ora, il Tribunale ha osservato che la mancata scelta, nella clausola sulla competenza territoriale, tra il foro della filiale e quello della sede centrale della banca, comportava l’alternatività dei due convenzionali, con interpretazione logicamente plausibile, senza quindi che possa ostare alla conclusione l’invio della corrispondenza dalla medesima filiale (a nulla rileva dunque il richiamo a Cass., 26/01/2016, n. 1372, effettuato in ricorso a pag. 11, comunque inconferente perché relativo a premesse estranee alla ‘ratio’ decisoria);
il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato, previa correzione della motivazione del giudice di merito;
il profilo in discussione è certamente rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. U., 30/12/2021, n. 41994, pag. 41), nei limiti delle risultanze probatorie acquisite, tenuto conto della natura provvedimentale e non normativa della statuizione in parola
adottata dall’autorità amministrativa (cfr. Cass., 17/07/2023, n. 20713, o prima, tra le altre, ad esempio Cass., 06/12/2019, n. 31926, pag. 7);
parte ricorrente evidenzia di aver chiesto e ottenuto la rimessione in termini per le produzioni sul punto, mentre il Tribunale sul punto nulla dice, limitandosi ad affermare, come visto illegittimamente, la tardività assertiva (pag. 8 della sentenza);
peraltro lo stesso Tribunale evidenzia la mancata riproposizione della questione in sede di precisazione delle conclusioni, senza in effetti neppure valutare il complessivo contegno processuale assertivo prima di concludere nel senso dell’abbandono del rilievo stesso ad opera della parte (cfr. Cass., 10/11/2021, n. 33103);
ciò nondimeno, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Cass., Sez. U., n. 41994 del 2021, cit.) che anche contratti di fideiussione “a valle” di intese oggetto di dichiarazione d’invalidità da parte dell’autorità amministrativa, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti;
parte ricorrente avrebbe dunque dovuto allegare e provare che la nullità di quelle clausole non poteva che travolgere l’intesa negoziale;
con il gravame qui in scrutinio, invece, la parte nulla dice né dimostra di aver dedotto davanti al giudice di merito;
parimenti neppure s’illustra di quali clausole si sarebbe trattato, per rimarcare la potenziale decisività del profilo ai fini in
discussione, né si dimostra, riportando i relativi contenuti, come imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), la corrispondenza di quelle clausole ai modelli ABI dichiarati illegittimi, solo affermata, al contempo, in non meglio precisati termini ‘sostanziali’ (pagg. 16, 17 del ricorso), con conseguente aspecificità della censura;
il terzo motivo è infondato;
premesso che la questione della riferibilità del contratto alla volontà dell’organo rappresentativo della banca, solo allusa a pag. 22 del ricorso, è questione nuova -involgente accertamenti di fatto nella prospettiva di ciò che sta per dire -e come tale inammissibilmente nuova davanti a questa Corte, la pacifica produzione in giudizio del contratto ad opera di chi non l’ha sottoscritto equivale a sottoscrizione (cfr. Cass., 28/01/2022, n. 2666), a maggior ragione nel caso di una forma cui si correla una nullità di protezione (Cass., 06/09/2019, n. 22385), senza perciò che si entri in frizione con il discusso regime formale (arg. ex Cass., 16/01/2018, n. 898, Cass., 02/04/2021, n. 9187);
il quarto motivo è inammissibile;
il Tribunale ha poggiato la quantificazione sulla produzione non di saldaconti ma di estratti conto integrali, sicché la censura mira a una rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimità;
la questione dell’invio e della consegna degli estratti non si dimostra quando e come posta davanti al giudice di merito, sicché è parimenti nuova e pertanto inammissibile;
parte ricorrente, inoltre, non specifica quali siano state le affermate modifiche contrattuali unilaterali, risultate basate peraltro su pattuizione, non permettendo di apprezzare le possibili conseguenze e la possibile concludenza rispetto alla pretesa di non debenza;
il quinto motivo è infondato;
il Tribunale ha osservato che non era stato pattuito alcun beneficio d’ordine di escussione, e che dunque sussisteva la responsabilità solidale del garante, sicché, al di là dell’inammissibilità della produzione sul punto, in questa sede, di documenti nuovi (quand’anche formati e acquisiti dopo la scadenza del termine per la relativa produzione nelle fasi di merito: Cass., 12/07/2018, n. 18464), non acquisisce alcun rilievo la capienza di altra e parimenti sussistente garanzia reale, dell’escussione della quale il creditore può valutare usualmente costi e opportunità;
il sesto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
il Tribunale ha osservato che il debitore il quale agisce per far dichiarare l’arbitrarietà del recesso ha l’onere di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale (Cass., 24/08/2016, n. 17291), sicché, in questa chiave, la capienza di altra garanzia e l’eventuale costituzione di ‘fondi patrimoniali’ ad opera del fideiussore non rilevano, la prima, e depongono in senso potenzialmente contrario, la seconda;
spese secondo la soccombenza sussistente nei confronti di cedente e cessionario del credito che hanno, entrambi, interesse a ottenere una decisione giurisdizionale favorevole con effetti di giudicato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 11.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore della controricorrente Banca Popolare di Sondrio; in euro 12.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore della controricorrente NOME COGNOME, e per essa la mandataria con rappresentanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.