Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21500/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 173/2020 depositata il 22/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- La sig. NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso su richiesta di RAGIONE_SOCIALE che aveva chiesto nei suoi confronti – quale fideiussore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE poi fallita, di cui era stata amministratrice – il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 200.000,00, eccependo l’incompetenza del giudice adito, l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa garanzia e la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa banca ex art. 1956 c.c. formulando conseguente domanda di liberazione dalla fideiussione.
2.- La sentenza con cui il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione è stata impugnata avanti alla Corte d’appello di Venezia. Il giudizio d’appello – interrotto a causa RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE – è stato riassunto verso RAGIONE_SOCIALE l.c.a., rimasta contumace, e verso RAGIONE_SOCIALE che si è costituita chiedendo l’estromissione per carenza di legittimazione passiva. Nel giudizio è intervenuta la RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE – di cui è socio unico il RAGIONE_SOCIALE che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato «RAGIONE_SOCIALE» costituito con D.M. 22.2.2018 in attuazione del D.L. n. 99/2017 nella sua qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE – nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale l’appellante non ha rassegnato conclusioni né ha provato la dedotta cessione dei rapporti oggetto di causa – poiché la riassunzione nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa era avvenuta nella incertezza del soggetto in capo al quale sarebbero proseguiti i rapporti oggetto di causa, e ha respinto l’appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e condannato l’appellante alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
3.- Avverso detta sentenza la sig. COGNOME ha presentato ricorso, affidandolo a quattro motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_SOCIALEche ha sostituito RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3-33 co.2 lett.u) Codice del consumo e 28 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa consumeristica citata, in quanto: (i) al tempo RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto ingiuntivo ella risiedeva in provincia di Venezia (ii) era stata amministratrice per il periodo compreso tra il 1.9.2002 e il 25.5.2004, periodo in cui aveva rilasciato la fideiussione sino a concorrenza di 50.000 €; (iii) aveva poi rilasciato garanzia sino alla concorrenza del maggiore importo di 200.000 € in data 7.6.2006 quando non era più amministratrice RAGIONE_SOCIALEa società; (iv) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva concesso nuovo credito alla società quando era cessato il mandato di amministratore RAGIONE_SOCIALEa garantita; alla luce di questi fatti reputa la ricorrente che la Corte di merito abbia errato
nell’escludere il foro del consumatore e nel confermare quanto argomentato dal giudice di prime cure circa il fatto che « prestare una garanzia in favore del proprio datore di lavoro, a prescindere dalle ragioni per cui si ci si determini a farlo, è attività negoziale connessa alla prevalente attività economica del soggetto, che non potrà, pertanto, essere considerato consumatore », aggiungendo altresì che « la fattispecie esula dalla disciplina del codice di consumo perché la persona fisica non ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale o senza collegamenti con la società, perché la garanzia a favore del datore di lavoro attiene proprio alla sfera RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale RAGIONE_SOCIALEa garante ed appare finalizzata a rafforzare la posizione del debitore principale anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice »; detta valutazione sarebbe errata secondo la ricorrente perché – a mente di recenti arresti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità che cita e RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia – l’accessorietà RAGIONE_SOCIALEa garanzia non può spingersi fino a incidere sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale o meno di uno dei contraenti né può far diventare un soggetto (il fideiussore) il replicante di un altro soggetto (il debitore principale) (come affermato da Cass. n. 742/2020); afferma, quindi, la ricorrente che il rapporto di lavoro subordinato non implica quel collegamento di natura funzionale con la società garantita che possa giustificare la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa dettata a favore del consumatore, essendo il dipendente estraneo ad ogni potere di gestione, amministrazione e controllo, dunque all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa « professione » che è il criterio di discrimine di cui all’art. 3 del codice del consumo.
1.1 L’esame del motivo merita di essere preceduto da una ricognizione degli approdi cui è giunta giurisprudenza di legittimità in materia, anche all’esito di un revirement fatto dalla Corte di Giustizia ed agli argomenti che quel ripensamento supportano.
1.2 Con una recente decisione (Cass. n.742/2020, confermata da Cass. 27618/2020 e da Cass. Sez.Un. 5868/2023) questa Corte ha ritenuto che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti RAGIONE_SOCIALEo stesso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Unione europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, COGNOME), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
Pertanto ciò che conta è la « valutazione se il rapporto contrattuale » di cui alla fideiussione, nel concreto rientri, oppure no, « nell’ambito di attività estranee » all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia (Cass. n. 742 /2020 cit.).
Anche le Sezioni Unite nella recente ordinanza citata, hanno confermato che la Corte di giustizia UE, « intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore, e superando l’automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, ha affermato che ‘nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una
partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata’. Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che ‘Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società’ . Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista ‘di riflesso’, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito». Le Sezioni Unite, condividendo detta impostazione hanno, nel merito, in concreto verificato la sussistenza nella fattispecie loro sottoposta di elementi positivi e concreti atti a ritenere che il fideiussore avesse contrattato « per finalità tutt’altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, per rafforzare la propria posizione sul mercato » ( Sez. Un.5868/2023 in motivazione)
1.3- Ciò premesso si osserva che il motivo di censura dedotto sotto il paradigma RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge risulta inammissibile.
La ricorrente, infatti, non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che non fa affatto riferimento alla natura accessoria RAGIONE_SOCIALEa garanzia per far derivare dalla qualifica professionale del debitore principale (una società) la pari qualifica del fideiussore, bensì esclude in concreto, valutando le emergenze probatorie circa il legame tra la società e la garante persona fisica, che quest’ultima possa aver agito per finalità estranee alla sua attività professionale, giacché – come osservato dal primo giudice -« prestare una garanzia a favore del proprio datore di lavoro, a prescindere dalle ragioni per cui ci si determini a farlo, è attività
negoziale indubbiamente connessa alla prevalente attività economica del soggetto, che non potrà pertanto essere considerato consumatore », apparendo, dunque, detta garanzia « finalizzata a rafforzare la posizione del debitore principale anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice »; del tutto in conformità, quindi, a quanto stabilito sia dalla Corte di Giustizia che da questa Corte a proposito del contenuto corretto e rilevante RAGIONE_SOCIALE‘indagine che spetta al giudice di merito in siffatti casi.
Sicché sotto la veste del vizio di violazione di legge la ricorrente, in effetti, pretende in questa sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti agli effetti RAGIONE_SOCIALEa qualifica del debitore in funzione RAGIONE_SOCIALEa dedotta violazione del foro specifico del consumatore, mentre detta valutazione è esclusivamente riservata al giudice di merito che, nella specie, è sorretta da idonea motivazione cui, invero, la ricorrente non muove appropriate censure .
2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1956, 1175, 1375 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere nella specie non fosse necessaria la specifica espressa autorizzazione di cui alla norma da parte RAGIONE_SOCIALEa sig. COGNOME. In particolare la ricorrente censura il passaggio argomentativo in cui la Corte reputa che nel caso in esame i rapporti intercorrenti tra garante e garantito fossero tali da consentire al fideiussore di avere obiettiva contezza RAGIONE_SOCIALEa situazione economica del debitore garantito e di determinarsi di conseguenza, sicché la presunzione di una generica conoscibilità RAGIONE_SOCIALEa situazione economica RAGIONE_SOCIALEa debitrice garantita sarebbe ravvisabile solo quando il fideiussore ricopra la carica di amministratore o socio RAGIONE_SOCIALEa debitrice e non ove il medesimo – come nella specie – sia un mero dipendente RAGIONE_SOCIALEa società dunque soggetto del tutto estraneo all’impresa garantita privo di ogni potere decisionale e di controllo, nonché – benchè
cognata RAGIONE_SOCIALEa relativa amministratrice – non perciò solo legata da una vicinanza all’organo amministrativo tale da poter conoscere le relative scelte gestorie e in particolare l’indebitamento RAGIONE_SOCIALEa società garantita.
2.1- Giova premettere che: (i) il fideiussore, il quale intenda far valere l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa propria responsabilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 c.c. deve provare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni ivi indicate, ossia deve dimostrare che, successivamente alla prestazione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto peggioramento RAGIONE_SOCIALEe sue condizioni economiche; (ii) come da questa Corte ribadito, l’onere di richiedere quell’autorizzazione non sussista se la conoscenza RAGIONE_SOCIALEe difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (cfr., di recente, Cass. n. 6685/2024; Cass. n. 20713/2023). Né va dimenticato che l’accertamento degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie liberatoria ex art. 1956 cod. civ. è riservato al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 16467/2017; Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 16499/2009).
2.2Ciò premesso si osserva che nella specie la Corte d’Appello, nel respingere il motivo d’appello riguardante la presunta conoscenza RAGIONE_SOCIALEa situazione di insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società da parte RAGIONE_SOCIALEa sig. COGNOME, ha ricordato che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistenti « plurimi e concordanti elementi» che inducevano a ritenere che l’odierna ricorrente fosse a sua volta ben consapevole RAGIONE_SOCIALEa situazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEa società garantita , «elementi che possono individuarsi: 1) nell’aver rivestito la qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALEa società; 2) nel rapporto di affinità con la legale rappresentante all’epoca dei fatti; 3) nell’oggettiva e
fattuale ingerenza nell’attività sociale, che emerge in modo inequivocabile dalla circostanza, evincibile dagli atti prodotti dalla stessa parte opponente (…), che la stessa risulta aver emesso diversi assegni per conto RAGIONE_SOCIALEa società nel periodo marzo- luglio 2009, il che fa presumere, secondo l’ id quod plerumque accidit , che la stessa potesse liberamente accedere e disporre dei rapporti bancari in essere»; ed ha, altresì, osservato – a fronte RAGIONE_SOCIALEe censure mosse a detto ragionamento decisorio – che il fatto che l’incarico di amministratrice forse cessato anni prima RAGIONE_SOCIALE‘erogazione del nuovo credito era correttamente stato ritenuto irrilevante in ragione RAGIONE_SOCIALEa particolare vicinanza RAGIONE_SOCIALEa stessa col legale rappresentante all’epoca dei fatti, nonché per la oggettiva e fattuale ingerenza nell’attività sociale RAGIONE_SOCIALEa sig. COGNOME, risultante dal fatto che la stessa aveva emesso diversi assegni a nome e per conto per la società per un importo significativo, circostanza che a prescindere dal ruolo in concreto ricoperto nell’organizzazione aziendale peraltro genericamente dedotto – unita al rapporto di particolare vicinanza con legale rappresentante, inducevano a ritenere che la sig. COGNOME fosse consapevole RAGIONE_SOCIALE‘andamento aziendale.
2.3- A fronte di detta articolata motivazione reputa il Collegio che la censura in esame, attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge, miri in realtà a riproporre in questa sede quella valutazione del materiale probatorio che è riservata al giudice di merito. Invero il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7813/2023; Cass. n. 35041/2022; Cass., SU, n. 34476/ 2019; Cass. n. 27686 / 2018; Cass., SU, n. 7931/2013; Cass. n. 14233/2015; Cass. n. 26860/2014); perciò l’eccepito vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sussiste soltanto quando vi sia stato un errore nel giudizio di diritto, e cioè il fraintendimento di una norma, oppure l’applicazione ad un fatto che da essa non è regolato, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge.
Tali situazioni non ricorrono, però, nel caso di specie nel quale la corte territoriale, dopo aver confermato il giudizio formulato dal giudice di primo grado ha ritenuto non provati (ad esito di un articolato percorso motivazionale) i presupposti per l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1956 c.c. Sicché parte ricorrente si lamenta RAGIONE_SOCIALE‘erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, quando è pacifico (v. per tutte Cass. 24155/2017; Cass. n. 195/2016; Cass. n.26110/2015) che l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, che è sottratta al sindacato di legittimità (se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360, comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134).
Pertanto il motivo è inammissibile.
3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2722 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prova testimoniale che era stata capitolata dalla ricorrente – in allora attrice opponente – nella seconda memoria autorizzata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 183 comma VI c.p.c. Deduce la ricorrente che ai fini di provare la violazione del dovere di solidarietà e di buona fede a discapito del fideiussore,
aveva formulato un capitolo di prova orale che il giudice anche in secondo grado avrebbe erroneamente respinto sulla base del divieto RAGIONE_SOCIALEa prova orale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento, in quanto detto divieto – di cui all’articolo 2722 c.c. – si riferisce al documento contrattuale e non trova applicazione ove si tratti di scrittura che provenga da una sola parte e contenga una dichiarazione unilaterale quale sarebbe la lettera di fideiussione.
La ricorrente si riferisce in particolare al seguente capitolo di prova orale: « Vero che anche nel corso RAGIONE_SOCIALEe trattative e RAGIONE_SOCIALEa istruttoria ed altresì in seguito alla stipula del contratto notarile di data 22 dicembre 2008 denominato ‘atto di proroga di apertura di credito in conto corrente’ (…) un funzionario di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assicurava ad RAGIONE_SOCIALE, nella persona RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME, che la garanzia fideiussoria rilasciata dalla signora NOME COGNOME non era afferente e non aveva, quindi, alcuna rilevanza né collegamento con i crediti derivanti da detto contratto né con quelli derivanti dal precedente atto di apertura di credito RAGIONE_SOCIALE‘8.2.2005».
3.1In proposito si osserva che, quanto al motivo d’appello relativo alle istanze istruttorie non ammesse, la corte territoriale ha confermato – ritenendolo corretto – l’argomento del primo giudice per cui dette prove testimoniali essendo « volte a dimostrare che le parti avessero inteso limitare la garanzia personale RAGIONE_SOCIALEa signora COGNOME alla sola apertura di un nuovo conto corrente su cui regolare il castelletto di sconto» e venendo, dunque, in rilievo «l’ipotetica deduzione di un patto aggiunto alla scrittura integrativa RAGIONE_SOCIALEa fideiussione omnibus già prestata» non poteva non operare il divieto di cui all’articolo 2722 c.c. , aggiungendo che non risultava smentito dall’appellante che si trattasse di patti aggiunti (v. sentenza gravata pag. 14).
3.2- Tanto premesso si osserva anzitutto che il motivo in esame risulta inammissibile per difetto di specificità e violazione del
principio di autosufficienza del ricorso, perché, in mancanza di una specifica indicazione di quali fossero gli specifici motivi di appello espressi in punto di erroneità del rigetto RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali articolate da parte del giudice di prime cure, non è dato comprendere se quello RAGIONE_SOCIALEa cui reiezione si lamenta qui la ricorrente fosse stato sottoposto alla Corte d’Appello per la riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, e sulla base di quali ragioni, dunque se tra dette ragioni vi fosse la natura unilaterale RAGIONE_SOCIALE‘atto che qui sottopone alla Corte quale ragione di censura del ragionamento decisorio reso nella sentenza gravata.
Né la ricorrente specifica per quale ragione l’ammissione di detta prova orale – che si assume essere stata illegittimamente esclusa con la motivazione censurata – sarebbe stata decisiva per un esito certamente diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia; infatti va ribadito che per consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi RAGIONE_SOCIALEa sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività RAGIONE_SOCIALEe prove (così Cass. 4178/2007; e più di recente 23194/2017).
3.3- In ultimo può aggiungersi che la tesi svolta in diritto dalla ricorrente, secondo la quale il patto aggiunto o contrario al contenuto RAGIONE_SOCIALEa fideiussione sfuggirebbe all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2722 c.c., in ragione del suo carattere unilaterale, non merita condivisione ( i.e. il motivo, se non fosse inammissibile, sarebbe infondato), giacché, se è vero che il menzionato divieto di prova testimoniale è stato ritenuto inoperante con riguardo alla fattura ed
alla quietanza (Cass. n. 23414/2019; Cass. n. 5417/2014), ossia a dichiarazioni unilaterali che si collocano a valle RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto, esso non ha ragione di rimanere paralizzato con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto RAGIONE_SOCIALEa fideiussione tali ritenuti conformemente dai giudici di merito senza che siffatta qualificazione sia stata fatta oggetto di censura – ove si consideri che, sebbene in dottrina si discuta se la fideiussione sia un atto unilaterale, oppure un contratto con obbligazioni del solo proponente (articolo 1333 c.c.), questa Corte ribadisce costantemente, almeno in questo millennio (Cass., 14 febbraio 2018, n. 3606; Cass., 13 giugno 2014, n. 13539; Cass., 15 ottobre 2012, n. 17641; Cass., 13 giugno 2006, n. 13652), che la fideiussione è un contratto.
4.- Il quarto motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.., in quanto con la comparsa conclusionale in appello la ricorrente aveva sollevato detta eccezione per violazione RAGIONE_SOCIALEa c.d. legge antitrust riproducendo le tre clausole (nn. 2, 6 e 8), che appartengono allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE) dichiarate nulle dal provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2.5.2005. La ricorrente ha, altresì, evidenziato il potere di rilievo officioso RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme predette, trattandosi di questione afferente a fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda e integrante perciò un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio anche in appello e precisato che il dovere di pronuncia trovava fondamento nel provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia che era stato richiamato nella comparsa conclusionale quale «fatto notorio».
4.1- Il motivo riguarda la questione RAGIONE_SOCIALEa validità/invalidità di un contratto stipulato in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘intesa restrittiva RAGIONE_SOCIALEa concorrenza sanzionata dal citato provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
d’Italia, in riferimento alla quale le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 41994/2021 hanno risolto la questione RAGIONE_SOCIALEa sorte dei contratti che si collocano « a valle » RAGIONE_SOCIALE‘intesa, qualificandoli come affetti da nullità parziale « in relazione alle sole clausole che riproducano quelle RAGIONE_SOCIALEo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti ».
Ed, invero, nella memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente, pur puntualizzando che il ricorso era stato formulato anteriormente all’intervento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite predetta, ciò nonostante afferma persistere la ragione di gravame formulata, restando onere del Giudice di pronunciarsi d’ufficio sulla nullità parziale RAGIONE_SOCIALEa fideiussione.
4.2 -Ciò premesso si osserva che il motivo si articola in due profili di censura: i ) l’uno attinente all’omessa pronuncia sull’eccezione formulata in comparsa conclusionale in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ii ) l’altro attinente all’omesso rilievo di un’eccezione di nullità del titolo RAGIONE_SOCIALEa pretesa rilevabile ex officio.
Entrambi detti profili configurano un error in procedendo , per omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.
4.2.1 Quanto al primo profilo si osserva che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte riporti puntualmente nel ricorso per cassazione, nei suoi esatti termini, l’eccezione formulata, con l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta, in conformità al principio di autosufficienza RAGIONE_SOCIALEa censura, la quale, diversamente, ove non riporti, anche sinteticamente, il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello in cui quella eccezione è stata formulata, non può essere compiutamente esaminata.
Nella specie la ricorrente pur lamentando che la questio iuris RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa citata fideiussione era stata argomentata nella
comparsa conclusionale non riporta compiutamente il relativo passaggio RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello, il che rende inammissibile sotto detto profilo la doglianza RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione: doglianza che, peraltro, sarebbe stata inammissibile comunque, anche per le ulteriori ragioni che ora si esporranno, preclusive del rilievo officioso RAGIONE_SOCIALEa nullità in questione nella fattispecie.
4.2.2- Il motivo è, difatti, inammissibile anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso rilievo officioso di una questione di nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione.
Ed invero, la rilevazione RAGIONE_SOCIALEa nullità – sia pure d’ufficio presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione RAGIONE_SOCIALEa parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive ed istruttorie; in breve, la rilevazione officiosa RAGIONE_SOCIALEa nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
4.2.3.- Venendo al caso di specie, occorre in primo luogo scrutinare la tesi – che la ricorrente sembra avere inteso coltivare con le osservazioni svolte in memoria – secondo cui la fideiussione sarebbe colpita da nullità « integrale », la quale avrebbe potuto/dovuto essere rilevata d’ufficio in quanto eccezione in senso lato.
A quest’ultimo proposito, va rammentato che i contratti di fideiussione « a valle » RAGIONE_SOCIALE‘intesa sanzionata dall’allora Autorità Garante, con il menzionato provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1419 c.c., dalla citata pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti: salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione.
Ma, a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che, come è del resto intuitivo, spetta « a chi ha interesse alla totale caducazione RAGIONE_SOCIALE‘assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale all’intero contratto » (Cass. n. 18794 del 2023).
Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d’ufficio dal giudice la totale nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza RAGIONE_SOCIALEe tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto RAGIONE_SOCIALEa loro volontà.
Passando alla questione RAGIONE_SOCIALEa rilevazione officiosa RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale del contratto « a valle » RAGIONE_SOCIALE‘intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, si produce di default , è agevole osservare che essa rilevazione
richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
l’esistenza del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia;
ii) la natura RAGIONE_SOCIALEa fideiussione, giacché il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus , non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’RAGIONE_SOCIALE, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce;
iii) l’epoca di stipulazione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza RAGIONE_SOCIALEe tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza RAGIONE_SOCIALEe clausole ad essere lesiva RAGIONE_SOCIALEa concorrenza;
la concreta ricaduta RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul
fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l’eccezione di estinzione RAGIONE_SOCIALEa garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che, benché la ricorrente indichi nel ricorso le clausole RAGIONE_SOCIALEa fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia (richiamando il documento contrattuale prodotto), non deduce alcunché a proposito RAGIONE_SOCIALEa riferibilità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione all’intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non ha neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia ) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento.
Viceversa, essa ricorrente si è limitata ad invocare – del tutto erroneamente – la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al « fatto notorio », quantunque non abbia alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di notorio, ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia alle banche, essendo viceversa principio consolidato che « il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze RAGIONE_SOCIALEa collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d’analoghe controversie » (Cass.n. 6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019).
4.3 – Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso RAGIONE_SOCIALEa nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia ed il moRAGIONE_SOCIALEo ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)
5.- in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore di RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE– nella sua qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE liquidate nell’importo di euro 10.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2024