Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28643 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28887/2021 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME (EMAIL ) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
-controricorrenti-
nonchè contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE SPA, RAGIONE_SOCIALE SERVICE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE SPA, RAGIONE_SOCIALE SERVICE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1630/2021 depositata il 24/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con separati atti notificati il 6/11/2021 e l’8/11/ 2021 COGNOME NOME e COGNOME COGNOME propongono ricorso per cassazione in relazione alla sentenza n. 1630/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, in data 24.08.2021, comunicata, in pari data e notificata, poi, in data 08.09.2021.
RAGIONE_SOCIALE notificava controricorso. RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE notificava separato controricorso, illustrato da successiva memoria.
Così anche COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno notificato rispettivi controricorsi.
Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.
Gli odierni ricorrenti promuovevano congiuntamente un giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 374/2011 emesso, in data 26.01.2011, dal Tribunale di Firenze, a favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stato ingiunto, tra gli altri, ai medesimi, in forza di fideiussioni rilasciate a favore della banca finanziatrice per le obbligazioni di EAM di cui erano all’epoca soci, di pagare immediatamente alle ricorrenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in solido, la somma di € 11.971.096,65 oltre interessi così come previsto dall’art. 1 del contratto di finanziamento nei limiti del tasso soglia. L’opposizione veniva respinta dal giudice di prime cure. Impugnata la sentenza, per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello, rigettava i separati appelli dei ricorrenti avverso la sentenza, impugnata per omessa e/o apparente motivazione e per motivi di merito, attinenti tutti alla errata valutazione delle prove e alla mancata ammissione di una CTU grafologica e contabile, alla omessa pronuncia circa il mancato avveramento di una condizione di cui al contratto di finanziamento, alla omessa pronuncia sulla inoperatività della fideiussione per illegittimo e abusivo comportamento delle banche nel concedere il credito; alla omessa pronuncia in ordine alla prescrizione/decadenza dell’obbligazione ex art. 1957 c.c.; alla omessa pronuncia sulla exceptio doli generalis .
Riuniti i ricorsi, la controversia è stata discussa all’adunanza camerale del 25 giugno 2024.
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME NOME, essendo successivo a quello di COGNOME NOME, deve considerarsi quale ricorso incidentale.
Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (Sez. 3 – , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005) .
Con unico motivo il ricorrente in via principale COGNOME denuncia ‘Violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., degli artt. 112 c.p.c. e 1421 cc, letti in combinato disposto con l’art. 1418 co. 1 c.c. e l’art. 2, co. 2, lett. a) l. 287/1990, nonché dell’art. 101 TFUE e del provvedimento n. 55/2005 di RAGIONE_SOCIALE d’Italia, in relazione all’omesso rilievo della nullità fideiussione rilasciata, tra gli altri, dal ricorrente il 29.01.2007′. Il ricorrente si duole dell’omesso rilievo della nullità della fideiussione del 29.01.2007, posta a fondamento dell’iniziativa intrapresa nei
suoi confronti, in ragione della manifesta violazione della normativa RAGIONE_SOCIALE , nella misura in cui il contratto in parola risulta essere applicazione ‘a valle’ di una intesa vietata e già dichiarata illecita ed illegittima ‘a monte’ col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di RAGIONE_SOCIALE d’Italia.
Con il primo motivo il ricorrente in via incidentale COGNOME denunzia violazione ex articolo 360, 1 comma nn. 3 e 4, cod. proc. civ. COGNOME dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma numero 4 c.p.c. e violazione dell’articolo 360 primo comma, numero 3 c.p.c.
Lamenta l’omessa pronuncia su eccezioni ritualmente sollevate nel giudizio di secondo grado, e comunque rilevabili d’ufficio, quali l’inderogabilità del foro del consumatore e la vessatorietà della clausola di deroga all’articolo 1957 c.c. ai sensi dell’articolo 33 del codice del consumo, che avrebbe dovuto indurre il giudice alla conseguente rilievo della nullità di protezione ai sensi dell’articolo 36 del codice del consumo; deduce la nullità della fideiussione datata di 29 gennaio 2007 redatta secondo il modello ABI e la nullità della fideiussione per mancata sottoscrizione delle condizioni contrattuali essendo clausole abusive. Sostiene il ricorrente che all’epoca risiedeva in Calimera, provincia di Lecce, e che pertanto il foro di Firenze adito per l’emissione del decreto ingiuntivo non è corrispondente a quello del consumatore, in quanto titolare di impresa agricola e privo di alcun collegamento con la società garantita; sotto il profilo della violazione dell’articolo 1957 cc deduce che la deroga all’articolo 1957 c.c. essendo vessatoria, deve essere dichiarata nulla in quanto determina uno squilibrio significativo tra le parti e non è stata oggetto di negoziato individuale e, pertanto, non è opponibile al consumatore in conseguenza della abusività: nel caso di specie, pertanto, il termine di sei mesi da cui far decorrere la prescrizione non poteva che essere la data del 5
giugno 2009 in cui l’istituto ha comunicato la revoca del beneficio del termine e ha chiesto il pagamento dell’intero, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato il 21 gennaio 2011. Pertanto la banca avrebbe potuto agire nei confronti del fideiussore entro sei mesi successivi al 5 giugno 2009 con scadenza 5 Dicembre 2009; non muterebbe in tesi tale conclusione neanche nel caso in cui la garanzia predetta venisse qualificata quale contratto autonomo: infatti avere pattuito espressamente il beneficio dell’escussione preventiva del patrimonio del debitore principale determinerebbe immediatamente il carattere accessorio della garanzia come chiarito dalla Suprema Corte più pronunce. Sotto il profilo della nullità della fideiussione redatta secondo il modello ABI deduce di avere sollevato tale questione nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e che tale eccezione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Anche in relazione a questa questione il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi, in particolare sulla clausola di reviviscenza di cui all’articolo 2 dello schema ABI sulla clausola di sopravvivenza di cui all’articolo 8 dello schema ABI e sulla clausola di deroga di rinuncia di cui all’articolo 6 dello schema ABI. Così anche denuncia la totale omissione dell’eccezione di nullità della fideiussione per mancata sottoscrizione delle condizioni contrattuali e mancanza del requisito della doppia sottoscrizione.
I motivi del ricorso principale e incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Per quanto riguarda il mancato rilievo della qualità di consumatore in capo al ricorrente COGNOME, indicata nella sola comparsa conclusionale del giudizio di appello e mai nelle antecedenti fasi della lite, va osservato che la deduzione manca di specificità.
Ai fini del rilievo di nullità delle clausole che derogano il foro posto a protezione del consumatore non è infatti sufficiente indicare il luogo di propria residenza e di attuale attività (imprenditore agricolo), atteso che l’eccezione può essere eccepita, anche tardivamente, con riferimento non tanto al requisito soggettivo del garante (non essere un professionista), ma con riferimento alla finalità strumentale della garanzia rispetto alla attività professionale svolta al tempo del suo rilascio.
Orbene, nella specie è circostanza pacifica che, all’epoca del rilascio della fideiussione, il ricorrente fosse detentore della quota del 26 % del RAGIONE_SOCIALEe di RAGIONE_SOCIALE, società garantita poi fallita (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023).
Del pari, con riguardo alle nullità delle clausole conformi allo schema ABI, sollevate da entrambi i ricorrenti, la denuncia di violazione della normativa a tutela della concorrenza, per quanto rilevabile d’ufficio, manca della necessaria specificità riferita alla causa concreta del contratto.
Per far valere la nullità del contratto di fideiussione posto ‘a valle’ dell’intesa anticoncorrenziale, da intendersi come nullità relativa in base all’orientamento indicato da Cass. SU 41994/2021 (perché riferita alle sole clausole restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti), la nullità si estende all’intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza e il suo attuale interesse a coltivare detta eccezione in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024 ; cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
Riguardo alle ulteriori cause di nullità delle clausole contrattuali, sull’assunto della loro mancata specifica sottoscrizione, deve rilevarsi preliminarmente la novità e tardività delle eccezioni sollevate, in quanto proposte per la prima volta nella memoria conclusionale di primo grado, con assorbimento di ogni altra questione sulla fondatezza o meno di tale eccezione. Il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell’impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno, ovvero nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 50 del 03/01/2023). Quand’anche in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo officioso, per essere una nullità di protezione, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l’emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023; Sez. U, Sentenze n. 26242 e 26423 del 12/12/2014) .
Con il secondo motivo il ricorrente in via incidentale denuncia ex articolo 360 numero 4 e 5 cod.proc.civ. violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata valutazione del materiale probatorio e vizio motivazionale in quanto la Corte d’appello si sarebbe pronunciata su di un compendio probatorio carente e criticabile, quale una CP di controparte e una CTU grafologica acquisita in un differente giudizio in cui il ricorrente non è stato parte, deducendo quindi un vizio di motivazione. Si afferma che la sentenza di primo grado sarebbe stata motivata con un ‘copia
e incolla’ della memoria conclusionale di RAGIONE_SOCIALE e, al contempo, sarebbe frutto di un error in procedendo non emendato dalla sentenza di secondo grado che avrebbe fatto ricorso al un proprio precedente per qualificare le prove come prove atipiche, violando il principio del contraddittorio, o comunque senza dare adeguata giustificazione del criterio adottato.
Il motivo è inammissibile.
In presenza come nella specie di c.d. doppia conforme il controllo sulla motivazione rimane infatti precluso ai sensi del novellato articolo 360, 1 comma numero 5, c.p.c., giusta l’articolo 348 ultimo comma c.p.c.
Inoltre va rammentato che la violazione dell’articolo 116 c.p.c. in considerazione dell’apprezzamento della prova da parte del giudice di merito non è sindacabile se non per omessa motivazione, ove si palesi in violazione del minimo costituzionale richiesto (come definito da SU 8053/2014).
Mentre, con riferimento alla violazione dell’art. 116 c.p.c., anche senza tener conto del vizio processuale dedotto, va rammentato che in sede di giudizio di legittimità l’errata applicazione della norma è configurabile solo nei casi in cui si applichi il libero apprezzamento in riferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinati criteri di valutazione, ovvero si dichiari di applicare un parametro legale ad una prova invece liberamente apprezzabile, non potendo comportare una diversa valutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. sez. VI, 09/12/RAGIONE_SOCIALE, n.28105, che espressamente richiama Cass. Sez.3, 05.03.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/RAGIONE_SOCIALE; Cass. Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/RAGIONE_SOCIALE). L’argomento ex se utilizzato per censurare l’esito della istruttoria probatoria non è idoneo a mettere in discussione
la scelta operata di ammettere prove raccolte in un parallelo giudizio, poiché, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale ( Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019) .
Con il terzo motivo il ricorrente in via incidentale denuncia, ex articolo 360 numero 4 e 5 cod.proc.civ. violazione dell’art. 132 co. 4, c.p.c., con riferimento al rigetto implicito delle richieste di CTU grafologica e contabile formulate dall’opponente, deducendo che, le prove dedotte, respinte, avrebbero potuto dimostrare che l’erogazione dei finanziamenti era avvenuta in violazione delle norme contrattuali nonché in maniera illecita e fraudolenta.
Il motivo è inammissibile.
Nell’impugnata sentenza il giudice del gravame, riportandosi a quanto indicato da quello di prime cure, ha condiviso il giudizio di sufficienza delle prove raccolte in merito alla riconducibilità a NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, delle sottoscrizioni in copia digitale apposte nelle richieste di finanziamento di RAGIONE_SOCIALE e degli ordini di bonifico, anche se tra loro sovrapponibili, perché rappresentanti copie digitali, non
essendo possibile ricondurle ad altri soggetti estranei alla compagine amministrativa della società.
Inoltre, quanto al vizio di omessa o apparente motivazione sul punto, va osservato che la motivazione, anche per relationem , non risulta affetta dai vizi lamentati qualora, come nel caso concreto, vi sia un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2397 del 3/2/2021).
Con il quarto motivo il ricorrente in via incidentale denunzia vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 primo comma n. 5 c.c. e violazione dell’articolo 132 secondo comma numero 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 e 5 c.p.c., con riferimento al primo motivo di gravame ove l’odierno ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per apparente motivazione in quanto laconicamente ritrascrivente il contenuto dello scritto defensionale avversario, anche nella grafica e nella punteggiatura, con le sole modifiche imposte dalla forma grammaticale del provvedimento decisorio.
Sotto il profilo formale, ai fini del giudizio sull’apparenza di motivazione, da mettere logicamente sullo stesso piano della omessa motivazione (Cass. SU 8053/2014), rileva non tanto la tecnica redazionale adottata dal primo giudice, quanto che il ragionamento del giudice di primo grado o anche solo di una parte processuale sia fatto proprio dal giudice dell’impugnazione con la resa motivazione, senza elusione dei suoi doveri motivazionali (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017). Nel respingere l’appello, la Corte di merito ha fatto riferimento al punto con il quale è stato respinto il motivo del COGNOME, ove quest’ultimo denuncia carenza di motivazione nella ricognizione dei fatti rilevanti e nella individuazione degli elementi probatori attinenti alle modalità con cui sono stato
richiesti i finanziamenti garantiti dai fideiussori, assumendo che però la censura risulta una critica da respingere perché il giudice di primo grado ha ben motivato su tutti i punti, spiegandone le ragioni. In merito, pertanto, non rileva che il giudice abbia ripreso argomenti utilizzati dal giudice di primo grado, ma che li abbia, anche solo succintamente, condivisi, spiegandone la ragioni.
Con il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma numero 3 c.p.c. e alla inderogabilità dell’articolo 1939 c.c., viene affermato il mancato avveramento delle condizioni sospensive contenute negli articoli 2 e 3 del contratto di finanziamento del 29 gennaio 2007 e l’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure.
Il motivo è assorbito dai superiori rilievi circa l’inammissibilità dei motivi attinenti alle nullità di protezione denunciate come violazioni delle norme sul consumo e sulla inammissibilità di altri motivi di nullità dedotti tardivamente, ove non rilevabili in via officiosa sulla base di fatti già ben rappresentati in atti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. Va pertanto disposta la relativa compensazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale; e, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, si pongono a solidale carico dei medesimi.
Non è viceversa a frasi luogo in favore delle altre intimate, non avendo le medesime svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 24.200,00, di cui €
24.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE; in complessivi € 22.200,00, di cui € 22.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/6/2024