Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME del foro di Napoli e NOME COGNOME del foro di Milano -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE procuratrice di Intesa Sanpaolo S.p.A.RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Cremona
– controricorrente e ricorrente incidentale-
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2261/2020, pubblicata il 15.9.2020, non notificata.
Oggetto:
conto
corrente fideiussioni
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Il 28.12.1993 la RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) accendeva il contratto di conto corrente n. 21876 presso la Banca Provinciale Lombarda (poi Intesa Sanpaolo s.p.a.); il 29.5.2003 la RAGIONE_SOCIALE accendeva il contratto di conto corrente n. 2101 presso Sanpaolo IMI (poi Intesa Sanpaolo s.p.a.), su cui è confluito il precedente conto 21876.
Il 10.8.2007 tra COGNOME Alessandro e NOME COGNOME da un lato, e Intesa Sanpaolo, dall’altro lato, è stata stipulata fideiussione omnibus , con la quale i primi hanno assunto la garanzia per i debiti di RAGIONE_SOCIALEn.cRAGIONE_SOCIALE ed il 30.12.2010 COGNOME Alessandro ha aumentato il limite della fideiussione in precedenza rilasciata a € 221.000.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, COGNOME RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Alessandro, NOME COGNOME e COGNOME Alessandro hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Lodi Intesa Sanpaolo s.p.a., con cui hanno chiesto, in primo luogo, la corretta determinazione del saldo del conto corrente 21876 (poi denominato 2101), intercorrente tra Intesa Sanpaolo e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto del carattere usurario degli interessi applicati, dell’illecita applicazione di interessi ultralegali, dell’illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti e dell’illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto, in secondo luogo il risarcimento del danno subito in conseguenza degli addebiti illeciti lamentati, in terzo luogo l’accertamento dell’intervenuta liberazione dei fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi dell’art. 1956 c.c.
2 .─ Il Tribunale di Lodi, accertava l’invalidità delle clausole contrattuali sugli interessi e sulla CMS, rigettando ogni ulteriore domanda.
3 .─ NOME COGNOME proponeva gravame dinanzi corte di Appello di Milano. La corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello dichiarando la carenza processuale dell’appellante ed accertando che il conto corrente n. 2101 intercorrente tra Intesa San Paolo e Alessandro RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, per il quale NOME COGNOME era fideiussore alla data del 25.9.2013 aveva un saldo pari a € 74863,12 .
Per quanto qui di interesse la Corte ha precisato che:
a) il giudizio è stato riassunto dopo l’interruzione per la dichiarazione di fallimento di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e Co. E di NOME COGNOME in proprio. Ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 267/1942 la dichiarazione di fallimento determina di regola la perdita della capacità processuale del fallito in ordine alle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, quale certamente è quello oggetto della presente controversia;
b) la fideiussione rilasciata da NOME COGNOME in favore di Intesa Sanpaolo il 10.8.2007 (il cui limite è stato successivamente aumentato il 30.12.2010) riproduce solo parzialmente, alle clausole 2, 6 e 8, il tenore letterale delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI, sopramenzionato; in particolare la clausola n. 2 è certamente anche sostanzialmente differente.
Tenuto conto che la fideiussione in questione risulta rilasciata nell’agosto 2007, cioè circa due anni e tre mesi dopo la pubblicazione del sopra riportato provvedimento di Banca d’Italia, e che, con tale provvedimento, è stato imposto ad ABI di diffondere al sistema bancario lo schema contrattuale oggetto del provvedimento, emendato però delle clausole, ritenute lesive della
libertà di concorrenza, non può presumersi, in assenza di qualunque prova a riguardo e tenuto conto anche del fatto che le clausole inserite nella fideiussione in questione sono letteralmente, e in parte sostanzialmente, diverse, che, ancora nel momento in cui tale fideiussione è stata rilasciata, il sistema bancario continuasse a mantenere in vita, in modo sostanzialmente uniforme, la pratica di cui era stata accertata l’illeceità e che sarebbe consistita nel continuare ad utilizzare, in modo concordato e uniforme, lo schema contrattuale contenente le clausole 2, 6 e 8, di cui era stato accertato il contrasto con l’art. 2 l. n. 287/1990; sarebbe stato, infatti, onere della parte appellante fornire la prova che anche nell’agosto 2007 il sistema bancario o comunque almeno un’altra impresa bancaria oltre l’appellata avesse continuato ad utilizzare in modo uniforme il vecchio schema contrattuale ABI, nonostante il provvedimento di Banca d’Italia, che aveva accertato l’illiceità dell’utilizzo uniforme delle clausole n. 2, 6 e 8 del suddetto schema;
d) in ogni caso anche l’accertamento della nullità , questa non potrebbe certo riguardare l’intero contratto ma potrebbe semmai colpire solamente le clausole che costituiscono l’applicazione dell’intesa anticoncorrenziale, in quanto è evidente che le parti contraenti avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette; nella fattispecie in esame però l’appellante non ha né allegato né tanto meno provato che la banca appellata abbia esercitato il diritto di escutere i fideiussori o comunque che il diritto della banca di escutere i fideiussori sussistesse proprio in forza e per la presenza delle clausole in questione, ritenute eventualmente nulle, e cioè delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione; anzi da quanto emerso nel corso del giudizio (vale a dire dai documenti prodotti e dalle difese proposte dagli stessi appellanti in primo grado) può
ritenersi escluso che il diritto dell’appellata di escutere la fideiussione sussista in forza delle clausole n. 2, 6 e 8, di cui l’appellante ha eccepito, solo in grado d’appello, la nullità.
─ NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
In data 26.3. 2025 NOME COGNOME ha presentato rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con adesione della RAGIONE_SOCIALE.p.a. e correlata rinunzia al controricorso della medesima. Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce :
─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione della l. n. 287/1990 in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione e/o falsa interpretazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e dell’art.1419 c.c. nonché del principio di diritto enunciato con l’ordinanza della S.C. n. 29810/2017 ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
– Il ricorrente incidentale deduce: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 99, 112 e 303 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. del capo 2 del dispositivo della sentenza n. 2261/2020 Corte d’Appello di Milano per aver omesso di pronunciare nei confronti della Curatela -Error in procedendo (Cass., n.5701/2011). Il ricorso ex art. 302 c.op.c. e il decreto di fissazione dell’udienza del 9.9.2020 venivano compiutamente e regolarmente notificati in data 22.05.2020 ad istanza di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella loro qualità di fideiussori della fallita società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Alessandro
RAGIONE_SOCIALE, a tutte le parti del processo, e dunque a RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), nel domicilio eletto, ma anche alla Curatela fallimentare, nella persona del Curatore, Dott. COGNOME NOME. Seppur correttamente evocata nel giudizio riassunto, la Curatela non ritenne di costituirsi, ma non ne è stata dichiarata la contumacia. Tutti gli atti processuali posti in essere prima della pronunzia restano quindi validi ed efficaci anche nei confronti del fallimento, pur potendo quest’ultimo costituirsi ed esercitare il proprio diritto di difesa con prove idonee a contrastare i risultati di quelle già espletate, seppure con i limiti legati alla fase processuale in cui si verifica l’effetto interruttivo. La Corte d’Appello di Milano ha omesso di statuire, in dispositivo, anche nei confronti della Curatela della società fallita.
8. -Stante la rinuncia con adesione della controparte, il ricorso va dichiarato estinto. Nulla spese.
P.Q.M .
La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n.8412/2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima