Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32715 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14534 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di fideiussori e soci successori di RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , domiciliati presso il primo;
parte ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; parte controricorrente avverso la sentenza n. 1152/2020 depositata il 13 febbraio 2020 della Corte di appello di Roma.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Roma su ricorso di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., che aveva loro intimato il pagamento dell’importo di euro 131.856,82 oltre interessi, quale saldo debitore, al 31 dicembre 2002, di un conto corrente intrattenuto da RAGIONE_SOCIALE: società per la quale i predetti COGNOME e COGNOME si erano costituiti fideiussori.
Il Tribunale, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito, e del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE, intervenuto in corso di causa, ha pronunciato sentenza con cui, in accoglimento parziale dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e accertato il debito degli opponenti nella minor somma di euro 25.389,23, oltre interessi.
2 . ─ COGNOME e COGNOME hanno impugnato detta decisione. Ha resistito all’appello RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE; nel giudizio di gravame è intervenuta dapprima la società RAGIONE_SOCIALE tornata in bonis , la quale ha aderito all’impugnazione , e poi gli stessi appellanti, nella qualità di ex soci della detta società: questa, infatti, in esito alla procedura concorsuale, era stata cancellata dal registro delle imprese.
Il gravame è stato respinto dalla Corte di appello di Roma.
– NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nella doppia qualità di fideiussori ed ex soci di RAGIONE_SOCIALE, ricorrono per cassazione con sette motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, quale nuova procuratrice di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va anzitutto accolta l’istanza di rimessio ne in termini della controricorrente.
Risulta infatti documentato il tentativo, posto in atto da RAGIONE_SOCIALE -non andato a buon fine per cause alla stessa non imputabili, secondo
quanto emerge dalla documentazione prodotta -di procedere al tempestivo deposito del controricorso.
2. Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 272, 359, 292 e 112 c.p.c.. Prospettano la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sull’ammissibilità dell’ appello incidentale svolto dalla società debitrice e per omessa concessione del termine per notificare il detto gravame all’appellata contumace, Banca Antonveneta s.p.a.RAGIONE_SOCIALE
Col secondo mezzo gli istanti prospettano la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia. Si dolgono che la Corte territoriale non abbia statuito sulle domande svolte dalla società debitrice con l’atto di intervento contenente appello incidentale.
I due motivi vanno disattesi.
Non è anzitutto ravvisabile l’omessa pronuncia sull’ammissibilità dell’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, cui sono succeduti gli odierni ricorrenti, in quanto il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26913; Cass. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. 12 gennaio 2016, n. 321).
Quanto alle domande di merito proposte da detta società nei confronti di Banca Antonveneta, si legge nel ricorso per cassazione che avanti alla Corte di appello RAGIONE_SOCIALE ebbe a dichiarare di proporre intervento di terzo ex art. 404 c.p.c.. In realtà essa, quale debitrice principale, rivestiva la qualità di coobbligata in solido degli appellanti COGNOME e COGNOME; come tale era priva della legittimazione ad intervenire in grado di appello ex art. 344 c.p.c., non essendo qualificabile come terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa tra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione fra di esse pronunciata (Cass. 4 dicembre 2018, n. 31313).
La società RAGIONE_SOCIALE poteva semmai intervenire in giudizio quale successore ex art. 110 c.p.c. della curatela fallimentare, la quale aveva preso parte, sempre quale interventore, al giudizio di primo grado, e in tale veste poteva partecipare al giudizio di gravame: ciò, al pari degli ex soci di essa, subentrati nella posizione creditoria a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. E tuttavia, il successore universale della parte non può di certo proporre nuove domande (cfr. già Cass. 21 febbraio 1970, n. 418). A fronte dell ‘inammissibilità di tali domande , gli odierni istanti non possono poi oggi lamentare non essersi disposta la notifica delle stesse alla contumace Banca Antonveneta, dal momento che l’ incombente non avrebbe portato alcun risultato utile nei loro confronti: va rammentato, in proposito, che la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, n. 4, c.p.c. deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisione arrecando il vizio denunciato un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. 14 dicembre 2024, n. 32574).
3 . -Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1945 c.c.. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui è ivi affermato che al fideiussore è consentito opporre le sole «eccezioni fondate sulla nullità del titolo di base o di clausole in esso inserite».
Il motivo è inammissibile.
Col secondo motivo di appello gli odierni ricorrenti avevano dedotto che la garanzia prestata, impli cante l’obbligo di pagare «a semplice richiesta scritta», non importava alcuna deroga all’art. 1945 c.c.. Nella decisione impugnata è stato però chiarito che la questione proposta era del tutto irrilevante: e ciò in quanto ai ricorrenti odierni era consentito proporre le richiamate eccezioni di nullità. Gli istanti non si misurano con tale motivazione; in particolare, non precisano quali ulteriori difese sarebbero state loro precluse in ragione della censurata
qualificazione della garanzia in esame.
4. – Il quarto motivo denuncia la violazio ne e falsa applicazione degli artt. 1832, 1375 e 2697 c.c.. La doglianza investe la decisione assunta dalla Corte di appello con riguardo ai contestati addebiti, che gli istanti asserivano non documentati, per effetti insoluti e protestati; sul punto la Corte distrettuale ha rilevato che l’onere probatorio della banca risultava essere stato assolto in presenza della produzione degli estratti conto che risultavano inviati alla società correntista e da questa non contestati. Gli istanti deducono: che quantomeno della revoca degli affidamenti i predetti estratti conto non erano più pervenuti alla debitrice principale, né ai fideiussori; che essi garanti avevano impugnato gli estratti conto sin dall’atto della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, e così aveva fatto la società correntista con l’atto di intervento; che l’approvazione del conto non impediva di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivavano gli addebiti e gli accrediti registrati.
Col quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., degli artt. 1283, 1284, 1325, 1346, 1418 e 1421 c.c. e della l. n. 108 del 1996. E’ attaccata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui le censure sollevate dagli appellanti erano «incentrate esclusivamente su una critica dell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio senza allegare ed indicare reali errori tecnici di valutazione del consulente od errori di giudizio del Tribunale». Si oppone che nell’atto di appello tali errori erano stati indicati.
I due motivi si prestano a una trattazione congiunta per ragioni di connessione.
Con riguardo agli addebiti per anticipazioni, la Corte di appello ha svolto considerazioni che sono conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Infatti, qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente ed il debitore principale, non
avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell’art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all’ammontare di questa, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avere il creditore inviato a lui tali documenti (Cass. 24 marzo 1975, n. 1107; in senso conforme: Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; Cass. 1 agosto 1987, n. 6656 ; Cass. 7 agosto 1990, n. 7958; Cass. 10 novembre 1993, n. 11084; Cass. 30 gennaio 1995, n. 1101; Cass. 5 dicembre 2003, n. 18650; Cass. 19 novembre 2007, n. 3939; Cass. 5 maggio 2016, n. 8944).
La deduzione circa il mancato invio degli estratti conto alla correntista contrasta con quanto espressamente riconosciuto dalla Corte di appello (che ha dato atto della loro trasmissione e della loro mancata contestazione) e non può avere ingresso, in quanto veicola una questione di fatto inammissibile in questa sede.
Irrilevante è, poi, nella prospettiva segnata dalla richiamata giurisprudenza, che il fideiussore abbia operato la contestazione degli estratti conto al momento della sua costituzione in giudizio, se quei documenti furono prima inviati al debitore principale e questo li approvò, anche tacitamente: la stessa conclusione vale evidentemente per l’obbligato principale, che non può , in sede processuale, porre nel nulla gli effetti della propria precedente approvazione.
Quanto al rilievo giuridico da attribuire all’omessa contestazione degli estratti conto, occorre osservare che ai sensi dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la
validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 20 novembre 2018, n. 30000; Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574, secondo cui l’approvazione tacita dell’estratto conto ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l’esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito). Tutto ciò significa che l’approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 18 maggio 2006, n. 11749). Nel caso in esame la contestazione operata dai ricorrenti con la propria citazione risultava essere, però, gravemente generica, riferendosi all’addebito di «importi non corretti» (cfr. ricorso, pag. 11) con riguardo alla somma di lire 94.660.000 in linea capitale, maggiorata di spese e interessi, per «addebiti insoluti protestati in sospeso»: il passaggio della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo riprodotto nel ricorso non reca alcuna precisazione quanto ai precisi termini in cui doveva ritenersi controversa l’appostazione dell’addebito di tale importo per effetti insoluti; l’assenza di speci ficità della contestazione risulta, poi, ancora più evidente ove si consideri che la stessa è inserita in un contesto argomentativo in cui figurano ulteriori deduzioni difensive vertenti sul l’omessa riconsegna degli effetti insoluti e sul l’addebito, con ritardo , di altri effetti. Né vale opporre che il consulente abbia rilevato come la banca avesse addebitato alla fallita effetti insoluti e protestati per euro 130.235,46 «rispetto ai quali non era stato possibile rinvenire la necessaria documentazione a supporto» (ricorso, pag. 12); il thema decidendum è definito dal contenuto delle domande e delle eccezioni proposte, rispetto ai quali il consulente non può intervenire (Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086) e, del resto, correttamente, lo stesso ausiliario non ha provveduto allo scorporo
dell’importo da ultimo indicato, osservando che i quesiti formulati non gli consentivano di effettuare alcuna indagine quanto al contenuto del contratto di sconto, né di elidere gli addebiti operati sul conto corrente sulla base di tale titolo. Risulterebbe, del resto, illogica e in aperta contraddizione col principio del «giusto processo» la valorizzazione del dato della mancata documentazione, da parte della banca, degli effetti in questione; tale dato non può difatti che considerarsi irrilevante in un quadro processuale segnato dal l’assenza di una valida (siccome specifica) contestazione quanto ai relativi addebiti operati sul conto corrente dedotto in giudizio (un quadro che lo stesso Tribunale ha evidentemente reputato connotato da genericità, visto che il consulente non è stato investito di precisi accertamenti contabili quanto al rapporto di sconto).
Con riferimento alle altre censure, riferite alle nullità contrattuali, che i ricorrenti lamentano essere state giudicate inammissibili ex art. 342 c.p.c. dalla Corte di appello, è da rammentare che tale norma, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, va interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481). Tanto premesso, e fatto salvo quanto subito si preciserà, il ricorso per cassazione non fornisce indicazioni che consentano di smentire il giudizio espresso dalla Corte di appello circa
l’inammissibilità del gravame : tanto più che i ricorrenti si dilungano sui contenuti della consulenza tecnica, ma omettono di riportare quanto deciso dal Tribunale sulle varie questioni ad esso sottoposte, con ciò impedendo al Collegio di comprendere le concrete ragioni per cui le doglianze fatte valere avanti al Giudice di appello sarebbero risultate specifiche.
Appare invece fondata la censura portata contro la reputata inammissibilità della doglianza con cui era stato lamentata, in sede di impugnazione , l’applicazione della capitalizzazione annuale a fronte del riconoscimento dell’illegittimità di quella trimestrale. Ha osservato sul punto il Giudice distrettuale che i ricorrenti si erano «limitati a criticare in astratto l’errore del giudice (anche nella formulazione del quesito al c.t.u.) ma senza indicare la diversa soluzione che in concreto sarebbe derivata dall’esclusione della capitalizzazione periodica». In realtà, nel proprio atto di appello gli odierni istanti avevano osservato che, in base all’arresto di Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 , «una volta accertata, come nel caso in questione, la nullità del secondo comma dell’art. 7 delle norme bancarie relativo agli interessi a debito del cliente per violazione dell’art. 1283 c.c. , non essere disposta, in alternativa, una capitalizzazione annuale degli interessi debitori che dovranno essere quindi calcolati come interessi semplici» (ricorso, pag. 26). Tanto valeva a introdurre una censura idonea ad aggredire la statuizione del Tribunale con cui era stata invece riconosciuta la capitalizzazione annuale; né si vede quale sia la «diversa soluzione» che gli appellanti avrebbero dovuto indicare quale conseguenza dell’es clusione della vietata capitalizzazione (fenomeno, questo, che implicando il conteggio di interessi anatocistici, non può non determinare l’aggravio della situazion e determinata dall’addebito dei soli interessi semplici: ma la considerazione è davvero banale).
5. – Col sesto motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1374, 1375 e 2043 c.c., oltre che
dell’omesso esame di fatt o decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. La doglianza investe la decisione resa con riguardo alla responsabilità della banca per aver agito in malafede nei confronti della società correntista e dei suoi garanti e per aver escluso il risarcimento del danno determinato da ll’illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia . Assumono i ricorrenti che la lunga durata del rapporto contrattuale non poteva legittimare la violazione dei doveri di correttezza e di buona fede e che il danno determinato dalla segnalazione era risarcibile anche in via equitativa.
Va qui evidenziato che la Corte territoriale ha escluso la detta responsabilità avendo i ricorrenti prestato sostanziale acquiescenza alle lamentate irregolarità con cui sarebbe stato gestito il rapporto; ha osservato, in sintesi, che i ricorrenti non potevano «invocare l’illiceità del comportamento della banca solo dopo che il rapporto, durato moltissimi anni, è entrato in crisi».
Il motivo è meritevole di accoglimento con riguardo al tema del l’illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi, posto che la Corte di appello nulla ha argomentato con riguardo alla relativa censura prospettata col settimo motivo di gravame.
Per il resto, il sesto mezzo pare non cogliere, nella sua precisa consistenza, il senso della decisione impugnata, in quanto non confuta la rilevanza che può assumere, in un rapporto contrattuale di durata, il prolungato tacito consenso prestato da una parte alle condotte, pure contra legem , dell ‘altra . Nell’articolazione dell’impugnazione non poteva, del resto, prescindersi dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo» del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 6 aprile 2025, n. 9059).
Di riflesso, le censure proposte ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. sono
pure inammissibili per carenza di specificità. Per un verso, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). Per altro verso, chi lamenti l’omesso esame di fatto decisivo ha l’onere, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
6. – Col settimo mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1419 e 1957 c.c. e dell’art. 2, comma 2, lett. a) , l. n. 287 del 1990. La doglianza ha ad oggetto la decisione con cui è stata respinta l’eccezione di nullità della fideiussio ne rilasciata dagli odierni ricorrenti: nullità fondata sul dato per cui la garanzia prestata costituiva lo sbocco di una intesa restrittiva vietata. Hanno dedotto gli istanti che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità totale
della fideiussione o, comunque, l’invalidità della pattuizione relativa alla deroga all’art. 1957 c.c.. Hanno inoltre osservato che la nullità della fideiussione poteva essere dichiarata anche qualora la stessa fosse risultata anteriore alle direttive dell’ABI in cui si era concretata l’intesa restrittiva e che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, con cui era stata accertata l’intesa in questione, «in quanto già menzionato e descritto, quanto al contenuto, in precedenti decisioni della Corte di cassazione».
Il motivo è inammissibile in quanto carente di decisività.
I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono a loro volta parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera conco rrenza -, sal vo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. U. 30 dicembre 2021, n. 41994).
Deve escludersi, poi, che nella fattispecie per cui è causa possa assumere rilievo la nullità della clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.. I ricorrenti non deducono di aver sollevato, con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione di decadenza: ebbene, l’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa (Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851).
Per completezza, merita osservare che, come già osservato da questa Corte, è astrattamente ipotizzabile che un contratto di fideiussione omnibus conformato a un modello contrattuale predisposto
dall’RAGIONE_SOCIALE in epoca anteriore all’ottobre 2002 (cui si riferisce l’accertamento della Banca d’Italia) costituisca sbocco, «a valle», di un’intesa restrittiva «a monte» : il relativo accertamento, ove sia invocato il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, implica però anzitutto la ricognizione di detto provvedimento, al fine di verificare se esso possa integrare una prova privilegiata anche con riguardo all’esistenza di una intesa anticoncorrenziale esistente all’epoca e, in difetto di un positivo riscontro in tal senso, il compimento di un’indagine, da condursi sulla scorta di altri mezzi di prova, circa l’esistenza dell’intesa restrittiva che abbia trovato espressione in una o più clausole del contratto di garanzia; in ogni caso, sia la ricognizione del provvedimento della Banca d’Italia che l’indagine di cui si è appena detto si risolvono in accertamenti di natura fattuale, preclusi, come tali, in sede di legittimità (Cass. 10 luglio 2025, n. 18851). Nel caso in esame non risulta che il provvedimento della Banca d’Italia sia stato tempestivamente prodotto in giudizio, né che siano stati offerti altri elementi probatori dell ‘inte sa restrittiva a monte: la Corte di merito ha anzi osservato che non era stato documentato il testo integrale delle norme bancarie uniforme che disciplinavano i rapporti tra la banca e i terzi prestatori della garanzia.
7. In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, il quinto e il sesto motivo di ricorso.
La sentenza impugnata è cassata in relazione alle doglianze accolte, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, che in diversa composizione statuirà pure sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quinto e il sesto motivo di ricorso, che respinge per il resto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa avanti alla Corte di appello Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 6 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME