Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18843 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18843 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
Oggetto: conflitto di competenza
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 16181/2024 R.G. sollevato dal Tribunale di Potenza con ordinanza n. 228/2024, depositata il 18 luglio 2024, nella causa r.g. n. 4921/2024 pendente tra COGNOME da una parte, e RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE dall’altra, nonché Intesa Sanpaolo s.p.a., chiamata in causa;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio de ll’11 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Matera avverso un decreto ingiuntivo notificatole dalla RAGIONE_SOCIALE eccependo, tra le altre difese, la nullità della fideiussione posta a fondamento della sua responsabilità, in quanto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, rilasciata in violazione dell’art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287;
il Tribunale adito ha sospeso il giudizio, rimettendo le parti dinanzi al
Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia di impresa, limitatamente alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione, articolata in via riconvenzionale;
il Tribunale di Potenza, con ordinanza depositata il 18 luglio 2024, ha promosso d’ufficio regolamento di competenza sul fondamento che sussisteva la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi degli artt. 3, lett. c), e 4, comma 1 ter , lett. a), d.lgs. 26 giugno 2023, n. 168;
il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese;
CONSIDERATO CHE:
-dall’esame degli atti emerge che con l’opposizione proposta il debitore ingiunto ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione e, per l’effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo;
questa Corte, in casi del tutto analoghi, ha recentemente affermato che la competenza della Sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, secondo comma, l.n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, secondo comma, lett. a), l.n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (così, Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10 marzo 2021, n. 6523);
infatti, tale fideiussione costituisce, secondo la prospettazione della parte, applicazione concreta dell’intesa vietata e il loro legame, rilevante ai fini dell’accertamento dell’attuazione dell’intesa vietata, non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza, perché presuppone che la violazione della normativa in
materia di antitrust assuma, essa stessa, la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto;
la necessità di valutare la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza, lungi dall’escluderlo, richiede di estendere l’accertamento alla sorte dell’intesa restrittiva, che dunque finisce per rientrare nell’oggetto del processo;
ciò posto, deve osservarsi che ai sensi del l’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003 le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l’altro, in materia di: «c) controversie di cui alla l. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2» e «d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea»;
il successivo art. 4, comma 1ter , così come risultante a seguito della modifica operata dall’art. 18, primo comma, lett. b), d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, prevede un regime specifico e inderogabile secondo il quale «per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1bis , che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria»;
la presente controversia è soggetta ratione temporis, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., a tale disciplina della competenza, poiché il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Matera è stato emesso il 2 dicembre 2020;
per queste ragioni, pertanto, come evidenziato dal Tribunale di Potenza con l’ordinanza cui ha promosso il regolamento di competenza
d’ufficio , nonché dal Sostituto Procuratore generale, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, relativamente alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione;
le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2025 .