Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12491 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12491 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6981/2023 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME NOME, NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in VERONA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 23/2023 depositata il 04/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- La società RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, convenivano avanti il Tribunale di Verona, Banco BPM s.p.a. per sentir dichiarare la nullità di alcune pattuizioni inerenti al rapporto di conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO (interessi anatocistici, c.m.s., superamento della soglia d’usura per alcuni trimestri). Banco BPM eccepiva l’improcedibilità della domanda per essere il conto corrente ancora aperto e la prescrizione del diritto vantato. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento del saldo al 31/12/2013 negativo per euro 145.034,00 e la conseguente condanna al pagamento della predetta somma della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE osservando che non constava che i signori COGNOME e COGNOME avessero mai prestato, contrariamente a quanto affermato in citazione, alcuna fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società correntista « sicché non si comprende a che titolo abbiano promosso il presente giudizio ».
La causa veniva interrotta in data 11/07/2017 per l’intervenuto decesso di NOME COGNOME cui subentravano gli eredi, ed integrato il contraddittorio nei confronti della procedura di concordato preventivo della società RAGIONE_SOCIALEdivenuta RAGIONE_SOCIALE.
2.- Il Tribunale di Verona, esperita CTU, accoglieva parzialmente la domanda di accertamento negativo affermando che il saldo del conto negativo ammontava ad euro 91.758,59, respingendo l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust; dichiarava inoltre inammissibile la domanda riconvenzionale della Banca di condanna della correntista e dei fideiussori al pagamento.
3.La Corte d’appello di Venezia su gravame proposto dai fideiussori RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME cui resisteva Banco BPM, nella contumacia del Fallimento RAGIONE_SOCIALE -respingeva i motivi d’appello osservando:
quanto alla eccezione di difetto di legittimazione attiva dei fideiussori NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che benché effettivamente tali soggetti non risultassero aver sottoscritto alcuna fideiussione, non poteva essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in quanto, a seguito del decesso di NOME COGNOME gli stessi erano chiamati a rispondere delle obbligazioni azionate in causa in qualità di eredi di quest’ultimo;
ciò premesso, quanto al rigetto dell’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust giudicata -erroneamente in tesi – tardiva dal primo giudice stante la sua rilevabilità d’ufficio, ha osservato che la nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza; pertanto, correttamente il primo giudice aveva ritenuto tardiva la produzione del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2/5/2005, allegato dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie e, comunque, non sufficiente, data la mancanza del parere dell’autorità di vigilanza AGCM; in ogni caso, « ad abundantiam » ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti, laddove nel caso di specie non era dedotto né provato dai
garanti che, senza le clausole introdotte a favore della banca, il contratto non sarebbe stato sottoscritto;
c) circa la corretta ripartizione dell’onere della prova che secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe violato, giacché, in presenza della domanda riconvenzionale della banca, quest’ultima era tenuta a produrre in causa tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, per cui, in mancanza, doveva essere utilizzato il criterio del c.d. saldo zero – che la domanda riconvenzionale della banca (avente ad oggetto la condanna della società correntista e del fideiussore RAGIONE_SOCIALE al pagamento del saldo passivo) era stata dichiarata inammissibile sul presupposto che il rapporto di conto corrente era ancora aperto senza che risultasse alcuna dichiarazione di recesso da parte della banca; sicché l’unica domanda esaminata nel merito era quella di accertamento negativo introdotta dalla correntista COGNOME e dai suoi fideiussori o aventi causa, con la conseguenza che ricadeva sugli stessi l’onere di produrre tutta la documentazione utile all’accertamento dell’esatto saldo, ed il primo giudice aveva fatto esatta applicazione del principio secondo cui, quando agisca il correntista e consti la mancanza di una parte degli estratti conto, ove il primo di quelli disponibili rechi un saldo iniziale a debito del cliente spetta a quest’ultimo l’onere di provare che il saldo all’inizio del periodo fosse positivo o negativo per minor somma, dovendo, in mancanza, elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato; onde detto saldo non poteva essere azzerato come preteso;
d) circa la nullità del contratto di c/c monofirma, sottoscritto solo dalla correntista, ha osservato che il requisito della forma scritta dei contratti bancari, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente), va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di tutela del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia
redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al contraente, e questa rechi la sottoscrizione di quest’ultimo, potendosi desumere il consenso della banca alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (cita Cass. SU 898/2018, pronuncia cui gli appellanti muovevano una censura formalistica che non teneva conto del fatto che altro è il perfezionamento del contratto, altro la forma con cui questo si estrinseca, e che il vincolo di forma imposto dal legislatore andava inteso secondo quella che è la funzione propria della norma che mira ad assicurare al cliente la conoscenza effettiva delle modalità di svolgimento del rapporto, della durata e delle condizioni di esso, condizioni riportate nella copia consegnata al cliente, che la banca proponente aveva applicato in attuazione del contratto;
circa la nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa nonché della commissione per corrispettivo di disponibilità creditizia, ha ritenuto il motivo di gravame del tutto genericamente proposto senza alcun confronto con la dettagliata motivazione sulla base della quale il primo giudice aveva ritenuto le commissioni predette correttamente pattuite, e quindi inammissibile;
circa il computo della prescrizione, benché fosse condivisibile la critica alla sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha affermato che il termine di prescrizione dell’azione di rettifica decorre dalla data delle singole annotazioni solutorie, di talché il credito restitutorio del correntista è prescritto con riguardo a tutte le annotazioni effettuate dalla banca sul conto nel periodo anteriore al decennio dalla data di notificazione dell’atto di citazione (nella specie prima del 26/11/2003), il rilievo non aveva alcuna incidenza concreta giacché il CTU aveva ricostruito il saldo partendo dalla data del 26/11/2003 -questione non oggetto di impugnazione- il che ha di fatto neutralizzato l’esposizione pregressa e l’effetto della eccepita prescrizione.
3.- Avverso detta sentenza NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno presentato ricorso, affidandolo a sette motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso Banco BPM che ha proposto ricorso incidentale condizionato. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., 99 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di extrapetizione nella parte in cui ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei garanti sig.ri NOMECOGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi del sig. NOME COGNOME proposta dalla banca, basandosi su un’errata qualificazione soggettiva del titolare dell’obbligazione di garanzia dimessa in atti, nonché in difetto di allegazioni sul punto e di domanda della banca.
2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., laddove la Corte d’appello, compiendo un errore percettivo nell’esame dei documenti n. 39 e n. 40 dimessi in primo grado da controparte, ha dedotto la sussistenza di un obbligo fideiussorio in capo ai ricorrenti persone fisiche.
3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c., 99 c.p.c., 2702 c.c. 2907 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per errata sussunzione della fattispecie ed assenza di concreta e/o astratta riferibilità di qualsiasi obbligo di garanzia jure proprio e/o mortis causa in capo ai ricorrenti.
4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 111 cost. per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in punto di ragionamento inferenziale sulla astratta riferibilità di un obbligo di garanzia in capo agli esponenti.
5.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 100 c.c., 99 c.c. e 2702 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per aver omesso la declaratoria di inesistenza di un obbligo di garanzia in capo ai ricorrenti mediante un’errata considerazione delle risultanze esteriori documentali e delle allegazioni delle parti assumendo quale presupposto un fatto non provato.
6.- Il sesto motivo -formulato in subordine- denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., 1852 c.c., 2935 c.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui non è stata data compiuta applicazione ai principi in punto di adempimento dell’onere probatorio in capo alla banca che svolge domanda riconvenzionale, nonche’ di verifica della prescrizione delle rimesse solutorie.
7.Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c., 1327 c.c., e 117 t.u.b., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per errata individuazione delle norme sostanziali che disciplinano il requisito della forma scritta ad substantiam, riguardo ai contratti bancari nonché per errata sussunzione della fattispecie.
8.- I primi cinque motivi riguardano tutti -sotto diversi profili -la pretesa illegittimità della statuizione con cui la Corte territoriale ha inteso respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei garanti persone fisiche.
8.1- Osservano i ricorrenti che:
nel giudizio d’appello la banca (appallata) aveva chiesto in via preliminare: « a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei signori NOME, NOME, NOME e COGNOME Santa rispetto alle domande proposte; b) dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli appellanti rispetto alle domande volte ad ottenere la condanna dell’esponente alla restituzione di somme »;
le uniche fideiussioni dimesse in causa da Banco Popolare erano a firma di RAGIONE_SOCIALE, e la convenuta aveva formulato conclusioni solo nei confronti della debitrice principale (la società correntista poi dichiarata fallita) e la fideiubente RAGIONE_SOCIALE; tuttavia, la sentenza di primo grado nulla aveva detto in relazione al difetto di legittimazione attiva degli attori NOME, NOME, NOME, COGNOME Santa e NOME, il che avrebbe determinato, nella successiva fase di appello, la necessità di proporre impugnazione avverso la sentenza di accertamento anche nei loro confronti del minor debito derivante dal saldo negativo del conto corrente;
la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che – benchè gli appellanti persone fisiche (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) non risultassero aver sottoscritto alcuna fideiussione -non poteva essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in quanto, a seguito del decesso di NOME COGNOME i figli e la moglie di costui erano chiamati a rispondere delle obbligazioni azionate in causa in qualità di eredi di quest’ultimo; tuttavia -osservano i ricorrenti non vi era alcuna autonoma sottoscrizione di lettere di fideiussione riferibile al sig. NOME COGNOME a titolo personale, in quanto le sottoscrizioni presenti sulla lettera di fideiussione del 28.06.1983 (come sull’adeguamento del 26.05.1992) recavano la sottoscrizione del sig. NOME COGNOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
8.2- Pertanto la Corte era incorsa:
(i) in un vizio di extrapetizione (primo mezzo), avendo deciso su una domanda (verso il sig. NOME COGNOME personalmente) che non era stata svolta in giudizio, avendo interpretato la garanzia sottoscritta e depositata in causa dalla convenuta -in funzione di resistere alla domanda di accertamento negativo e proporre in via riconvenzionale quella di condanna -come prestata da NOME COGNOME
non solo quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE ma anche in proprio;
(ii) un errore percettivo (secondo mezzo) laddove aveva deciso sulla base di un informazione probatoria inesistente, ovvero priva di una qualsivoglia connessione giuridicamente significativa con il dato probatorio offerto, ovvero con l’elemento o con il mezzo di prova dal quale il giudice ha inteso ricavarlo (errore di percezione che, investendo una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., e non soggetto a rimedio revocatorio, previsto, invece, ove il fatto erroneamente percepito fosse incontroverso);
(iii) in una violazione del principio della domanda (terzo mezzo);
(iv) in un vizio della motivazione sul punto del tutto apparente (quarto mezzo) per manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze, ed intrinseca incongruità degli argomenti che sorreggono il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto per sussumere la fattispecie nella norma applicata;
(v) in un vizio della motivazione per omesso esame di tutti i dati sottoposti al suo vaglio come offerti dalle prove documentali (quinto mezzo), ed in particolare della circostanza da cui si evinceva che NOME COGNOME aveva sottoscritto la lettera di fideiussione solo quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE circostanza che se considerata avrebbe portato ad un esito diverso della controversia e che -essendo introdotta e discussa solo in secondo grado non potrebbe condurre all’inammissibilità del mezzo ex art. 360 comma 4° c.p.c.
8.3- Il secondo motivo, avente efficacia assorbente, deve essere esaminato in via pregiudiziale.
Poiché con esso si denuncia, nel fondo della censura, l’omesso esame di una circostanza di fatto, il motivo può essere riqualificato
come vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, ricorrendo l’assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 cpc. Il fatto storico, di cui i ricorrenti denunciano la pretermissione da parte del giudice del merito, è la circostanza della sottoscrizione della fideiussione da parte del de cuius quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE e non in proprio quale persona fisica. Trattasi di circostanza munita del requisito della decisività, in quanto relativa alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio. Il giudice del merito, in sede di rinvio, dovrà specificatamente esaminare la circostanza in discorso.
9.L’accoglimento del predetto motivo, che riguarda la carenza di titolarità del rapporto giuridico, assorbe non solo gli altri quattro motivi esposti, ma anche:
il sesto motivo – con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di merito non abbia applicato il criterio c.d. del saldo zero, e sia partita per ricalcolo del dare/avere dal primo saldo disponibile che risultava a debito -del resto esplicitamente proposto in subordine al mancato accoglimento di uno dei primi cinque motivi;
il settimo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la nullità del contratto sottoscritto dal solo cliente .
-Infine restano assorbiti anche i due motivi di ricorso incidentale:
il primo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. per avere la sentenza impugnata rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei signori NOME NOME, NOME, NOME e COGNOME Santa proposta dal Banco BPM, ritenendoli fideiussori quali eredi del signor NOME COGNOME
il secondo, che denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. per aver l’impugnata
sentenza disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei signori NOME MarcoCOGNOME NOME, NOME NOME e COGNOME Santa proposta da Banco BPM, ritenendo costoro fideiussori quali eredi del signor NOME COGNOME omettendo di considerare che le fideiussioni prodotte in causa erano state firmate da quest’ultimo non in proprio ma quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, peraltro formulato esplicitamente in via subordinata al primo.
11.In definitiva va accolto il secondo motivo di ricorso principale nei termini predetti, assorbito per il resto il ricorso principale, nonché i due motivi di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbito per il resto il ricorso principale, nonché i due motivi di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione