Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7117 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30330/2021 R.G. proposto
da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , per essa, nella sua qualità di mandataria
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
Oggetto: bancari Fideiussione
Contratti
Mutuo –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 11/03/2026 CC
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2823/2021 depositata il 04/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2823/2021, pubblicata in data 4 ottobre 2021, la Corte d’appello di Milano, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del Tribunale di Lodi n. 178/2020, pubblicata il 10 aprile 2020.
NOME COGNOME aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2015 col quale gli era stato ingiunto -nella veste di fideiussore – il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A R.L. della somma di € 318.920,00, quale debito gravante sulla debitrice principale società RAGIONE_SOCIALE successivamente dichiarata fallita -in relazione ad un rapporto di conto corrente e ad un mutuo ipotecario.
Il Tribunale di Lodi, riunito al giudizio proposto da ll’odierno ricorrente quello separatamente proposto da altri fideiussori, aveva respinto l’opposizione.
Proposto appello da parte di NOME COGNOME, rimasti contumaci gli appellati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed
intervenuta, quale cessionaria del credito, NOME NOME –RAGIONE_SOCIALE -e per essa, nella sua qualità di mandataria, RAGIONE_SOCIALE -la Corte d’appello di Milano ha disatteso il gravame.
La Corte territoriale -per quanto ancora rileva nella presente sede alla luce di motivi di ricorso – ha, in primo luogo, disatteso il motivo di gravame imperniato sulla contestazione della autenticità e validità della delibera assembleare con la quale i soci della RAGIONE_SOCIALE avevano deciso di conferire all’A.U. della società il potere di estinguere un precedente mutuo con altra banca e di procedere alla conclusione con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A R.L. di un nuovo mutuo ipotecario del valore di € 300.000,00.
Il motivo è stato disatteso dalla Corte territoriale, rilevando che:
-in assenza di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al verbale di assemblea -da qualificare quale scrittura privata -l’odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta;
-in ogni caso l’odierno ricorrente non aveva fornito alcuna prova o indizio della falsità della delibera, dovendosi anzi rilevare, da un lato, che l’interpretazione della lettera della delibera medesima deponeva nel senso della sua piena coerenza originaria -e quindi nel senso di escludere un’alterazione successiva e, dall’altro lato, che la tesi dell’appellante era smentita dalla sua stesa condotta successiva, nel momento in cui aveva rilasciato fideiussione a favore della banca mutuante una fideiussione per l’importo di € 400.000,00, proprio a copertura del debito di € 300.000,00;
-nello statuto di RAGIONE_SOCIALE non si rinveniva alcuna riserva all’assemblea della facoltà di autorizzare la conclusione di contratti di mutuo, ben potendo quest’ultima essere attuata dall’amministratore della società;
-qualunque limitazione dei poteri dell’amministratore risultava in ogni caso inopponibile ex art. 2475bis c.c. alla Banca, non essendovi prova del fatto che quest’ultima aveva agito in danno della società.
La Corte ambrosiana ha altresì disatteso il motivo di gravame con il quale si censurava la decisione di prime cure per non aver ritenuto fondate le contestazioni dell’odierno ricorrente in ordine alla effettiva erogazione del mutuo.
La Corte territoriale, infatti, ha osservato, da un lato, che tale contestazione non era stata svolta in sede di prime cure, risultando quindi tardiva ex art. 115 c.p.c., e, dall’altro lato, che sussisteva prova documentale dell’erogazione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre NOME COGNOME.
Resiste con controricorso COGNOME RAGIONE_SOCIALE e per essa, nella sua qualità di mandataria, RAGIONE_SOCIALE
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., ‘ Violazione ed erronea applicazione della disciplina in tema di querela di falso. Violazione ed illogica applicazione dell’art. 2697 c.c. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c.: vizio di ultrapetizione per aver la Sentenza della Corte d’Appello sollevato un’eccezione (i.e. l’attribuzione di poteri statutari in capo al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE), non rilevabile ex officio e mai proposta dalla Banca opposta o da altra parte processuale. ‘ .
Il ricorso censura la decisione impugnata, argomentando che la stessa avrebbe erroneamente:
-affermato la necessità di proporre la querela di falso avverso il verbale di delibera di assemblea, laddove, da un lato, ‘c iò che si contesta non è una erronea o falsificata formazione della volontà assembleare, né tantomeno la falsità di alcuno degli elementi costitutivi della delibera societaria per come adottata dall’assemblea dei soci, e tantomeno la falsità della firma del legale rappresentante, bensì la successiva modifica di uno specifico aspetto contenutistico della delibera ‘ , e, dall’altro lato, ‘ Il ricorrente del resto non era né presidente dell’assemblea, né segretario verbalizzante, quindi non è dato comprendere come, e perché, avrebbe potuto o dovuto disconoscere una sottoscrizione che non era la propria, né ha mai dedotto di non conoscere quella dell’amministratore’ ;
-escluso la sussistenza di prova dell’alterazione, laddove tale prova emergerebbe dalla stessa presenza di una postilla nella copia del verbale utilizzato per la conclusione del mutuo;
-affermato la veste di terzo della Banca, laddove ‘ Il testo della delibera interpolata, infatti, è divenuto parte integrante ed essenziale del contratto di mutuo (ed allo stesso allegato) per
espressa dichiarazione riportata nell’atto notarile di mutuo sottoscritto dalle parti ‘ , con la conseguenza che ‘ è in re ipsa che la Banca abbia ottenuto un vantaggio dalla maggiorazione della somma oggetto di mutuo ‘ ;
-rilevato d’ufficio la presenza in capo all’Amministratore Unico dei poteri di conclusione del mutuo, omettendo di considerare che, una volta sottoposto il profilo all’assemblea, l’A.U. medesimo era tenuto ad attenersi al contenuto (effettivo) del deliberato assembleare.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., ‘ Illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla discrepanza tra, da un lato, la parte motivazionale e decisoria della delibera e, dall’altro, gli effetti della interpolazione del testo della delibera allegato al contratto di mutuo (di cui è divenuto parte integrante). Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362-1371 c.c.; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’interpretazione fatta propria dalla Sentenza ‘ .
Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa, esaminando il testo della delibera assembleare, è pervenuta alla conclusione della veridicità e non falsità dell’indicazione della somma di € 300.000,00, argomentando che una corretta interpretazione della delibera avrebbe evidenziato che l’indicazione corretta e veritiera era quella della somma di € 106.000.00
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché ‘omessa e contraddittoria motivazione’ ;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ‘ omessa considerazione di un fatto dirimente ai fini della decisione ‘ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe:
-erroneamente ritenuto tardiva la contestazione circa l’effettiva erogazione della somma mutuata, laddove tale contestazione era stata tempestivamente mossa ed era stata, semmai, la banca opposta a non replicare a tale contestazione;
-violato l’art. 2697 c.c., gravando il ricorrente dell’onere di provare la insussistenza del credito azionato;
-omesso di rilevare che immediatamente dopo l’accredito sul conto della società, la somma di € 150.000,00 era stata girocontata a favore della stessa banca ad estinzione di un ‘pre -finanziamento’.
Preliminarmente, deve essere rilevata la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Quanto alla RAGIONE_SOCIALE, infatti, non si rinviene in atti la notifica del ricorso, sebbene la stessa – mai estromessa dal giudizio pur a seguito della cessione del credito a RAGIONE_SOCIALE -dovesse comunque considerarsi parte del giudizio.
Quanto a NOME COGNOME e NOME COGNOME, la notifica risulta effettuata al difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado, senza che, tuttavia, sia possibile stabilire se (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005) se la procura conferita a detto difensore – con relativa elezione di domicilio -fosse espressamente riferibile a tutti i gradi del processo -e quindi anche a quel giudizio di appello nel quale gli intimati erano rimasti contumaci -o se invece la notifica del ricorso dovesse farsi presso la parte
personalmente, con conseguente nullità della notifica effettuata presso il domiciliatario, ormai non più tale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16952 del 25/07/2006; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018).
Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione del contraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
Il ricorso, infatti, nei motivi in cui si articola, è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, infatti, lo stesso omette di impugnare tutte le distinte rationes decidendi sulle quali viene a basarsi la sentenza oggetto di ricorso.
La Corte d’appello di Milano, infatti, ha fondato la propria decisione su ben quattro distinte rationes e cioè: I) assenza del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al verbale di assemblea e mancata proposizione della querela di falso; II) assenza di adeguata
prova della falsità della delibera, il cui tenore, anzi, escludeva un’alterazione successiva, anche alla luce del successivo comportamento dello stesso ricorrente; III) assenza, nello statuto della società, di una riserva alla sola assemblea del potere di autorizzare la conclusione di contratti di mutuo; IV) inopponibilità ex art. 2475bis c.c. all ‘odierna controricorrente dell’ipotetica limitazione dei poteri dell’amministratore , non essendovi prova del fatto che la banca aveva agito in danno della società.
Orbene, è agevole osservare che il ricorso non impugna adeguatamente né la seconda né la quarta di tali rationes decidendi .
In relazione alla seconda ratio , infatti, il ricorrente viene in primo luogo a svolgere inammissibilmente una mera censura in fatto in ordine alla valutazione espressa dalla Corte territoriale -ad essa riservata e sindacabile in sede di legittimità entro limiti che in questa sede non vengono rispettati -circa l’assenza di adeguata prova dell ‘ alterazione del verbale assembleare, come invece dedotto dal ricorrente secondo una tesi che, peraltro, in questa sede viene rinnovata sul fallace postulato dell’ assoluta equivalenza tra la presenza di una postilla (e cioè di una formale dichiarazione di rettifica) e l’effettuazione di un’ alterazione non consentita.
In secondo luogo, il ricorrente omette ulteriormente di svolgere adeguate censure all’indirizzo della valorizzazione, da parte della Corte ambrosiana, della successiva condotta tenuta dallo stesso ricorrente, e cioè la concessione di una fideiussione per un ammontare congruo rispetto al l’oggetto del deliberato assembleare asseritamente alterato.
Quanto alla quarta ratio , nessuna concreta ed ammissibile censura viene mossa all’affermazione, sempre contenuta nella decisione impugnata, per cui l’ eventuale assenza di poteri in capo
all’amministratore sarebbe stata inopponibile all’odierna controricorrente, non essendovi prova che la stessa avesse dolosamente agito a danno della società.
Consegue l’applicazione del principio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
3.2. Tanto basterebbe, quindi, a condurre alla declaratoria di inammissibilità anche del secondo e terzo motivo, risultando tuttavia opportuno l’esame degli stessi anche ai fini della complessiva valutazione della fondatezza del ricorso e delle relative conseguenze di legge, che verranno illustrate in prosieguo.
Si deve, allora, osservare, in sintesi:
in relazione al secondo motivo, che le censure del ricorrente relative all’interpretazione che la Corte d’appello ha fatto della delibera, oltre a non cogliere il fatto che tale interpretazione è stata svolta al solo fine di escludere un’alterazione non consentita, trovano un limite invalicabile nella constatazione che le argomentazioni del ricorso, ben lungi dal precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, si traducono invece nella mera doglianza per non avere la Corte territoriale accolto la ricostruzione caldeggiata dal ricorrente anziché quella ad esso meno
favorevole (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017);
in relazione al terzo motivo, che lo stesso, nelle deduzioni riferite all’art. 360, n. 5), c.p.c., risulta radicalmente inammissibile alla luce dell’operatività della preclusione di cui all’art. 348 -ter c.p.c. -non essendo neppure dedotta una diversità di percorso decisionale nelle sentenze assunte nei due gradi di merito -e , nelle deduzioni riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c., omette di denunciare un effettivo inadeguato governo delle previsioni di diritto, sol che si consideri che: I) le stesse deduzioni del ricorrente (pag. 25) confermano esattamente quanto osservato dalla Corte d’appello , e cioè che nel giudizio di prime cure era stata contestata non l’erogazione delle somme, ma il loro successivo utilizzo, mentre la contestazione sull’erogazione è stata formulata solo nella conclusionale d’appello ; II) nel dedurre l a violazione dell’art. 2967 c.c. il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che la Corte territoriale, applicando regolarmente il criterio di distribuzione degli oneri probatori, ha ritenuto sussistente la relevatio ab onere probandi di cui all’art. 115 c.p.c. , secondo un giudizio che il motivo censura inammissibilmente sotto il profilo del difetto di motivazione; III) le censure del ricorrente in ordine al successivo impiego della somma mutuata in alcuna parte si confrontano con i principi espressi da questa Corte in materia di mutuo solutorio (Cass. Sez. U – Sentenza n. 5841 del 05/03/2025) né considerano la irrilevanza -rispetto al terzo mutuante -del concreto impiego della somma mutuata.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della
contro
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
5. La palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex se elemento idoneo e sufficiente per considerare l’impugnazione, proposta con il ricorso medesimo, temeraria ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in conformità ai parametri reiteratamente enunciati da questa Corte con specifico riferimento al giudizio di Cassazione (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021), dovendosi in particolare richiamare il principio per cui in tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell’atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020).
Questa Corte, in particolare, ha osservato che la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema
processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 ma si vedano anche Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 19285 del 29/09/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016
Nella specie, la complessiva inammissibilità del ricorso -in significativa parte affidato a censure in via di mero fatto ed ulteriormente imperniato su un’inammissibile ipotesi ex art. 360, n. 5), c.p.c. senza che la parte abbia anche solo tentato di argomentarne l’ammissibilità -vale a palesare il carattere abusivo dello stesso.
Pertanto, in applicazione della menzionata disposizione, si stima di condannare parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di un ulteriore importo che si stima di determinare, equitativamente, nella stessa misura dell’importo liquidato a titolo di compenso per le spese del giudizio.
6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la
debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna il ricorrente , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., a corrispondere alla controricorrente l’ulteriore importo di € 10.000,00;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME