Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30435 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30435 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 1942NUMERO_DOCUMENTO R.G., sollevato dal Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 29 dicembre 2022, nel procedimento vertente tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, da una parte, e la BANCA PASSADORE S.P.A., dall’altra, ed iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano.
Ritenuto che, con ordinanza emessa all’udienza del 18 novembre 2021, il Tribunale di La Spezia, sull’accordo delle parti, ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all’opposizione proposta da NOME e NOME COGNOME
avverso il decreto n. 590/20, emesso su ricorso della Banca Passadore S.p.a., ritenendo competente il Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa, poiché a sostegno della domanda gli attori avevano dedotto la nullità delle fideiussioni da loro prestate a garanzia delle obbligazioni contratte dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, per violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
che il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi al Tribunale dichiarato competente, il quale, con ordinanza del 29 dicembre 2022, ha sollevato conflitto negativo di competenza, richiamando gli artt. 3, comma primo, lett. c) e d) , e 4, comma 1ter , del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ed osservando che, per gli uffici giudiziari compresi nel distretto di Genova, la competenza spetta inderogabilmente al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa;
che le parti non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. c) , e comma terzo, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa comprende anche «le controversie di cui all’art. 33, comma secondo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», cioè «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV» della predetta legge, e «le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi primo e secondo»;
che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma secondo, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione stipulata in conformità dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma secondo, lett. a) , della legge n. 287 del 1990, dal momento che l’azione volta ad ottenere la dichiarazione d’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (cfr. Cass., Sez. VI, 6/07/2022, n.
21429; 10/03/2021, n. 6523; Cass., 3248/2023);
che, ai sensi dell’art. 4, comma 1ter , lett. a) , del d.lgs. n. 168 cit., per le controversie di cui all’art. 3, comma, primo, lett. c) , che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Genova è inderogabilmente competente la sezione specializzata in materia di impresa di Milano;
che nella specie, avendo i ricorrenti proposto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della Banca Passadore, domanda di accertamento della nullità della fideiussione da loro rilasciata a garanzia delle obbligazioni contratte dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, per violazione della disciplina antitrust , il giudizio, promosso dinanzi al Tribunale di La Spezia, ricompreso nel distretto di Corte d’appello di Genova, non spetta alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Genova, ma a quella dell’analoga Sezione del Tribunale di Milano;
che nessun rilievo può assumere, in contrario, l’accordo raggiunto tra le parti, nella fase svoltasi dinanzi al Tribunale di La Spezia, in ordine alla competenza del Tribunale di Genova, vertendosi in un’ipotesi d’incompetenza per territorio inderogabile, in riferimento alla quale non trova applicazione il disposto dell’art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che l’adesione dell’attore all’indicazione fornita dal convenuto non preclude al Giudice adìto la corretta individuazione del giudice competente, sulla base delle norme sostanziali e processuali che disciplinano la fattispecie;
che va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla natura officiosa del regolamento.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia d’impresa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma il 5/07/2023