Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19516 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
Oggetto
Regolamento facoltativo di competenza -Foro del consumatore
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 1126/2023 pubblicata il 24 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso per regolamento facoltativo di competenza NOME COGNOME impugna la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti quale coobbligata, insieme con altri, giusta dichiarazione in data 8 luglio 2008 (ed atto di variazione del 10 luglio 2008), azionando, da un lato, il diritto di rivalsa in relazione alla polizza fideiussoria n. 96/51761624 stipulata con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del Comune di San Giorgio di Pesaro, dall’altro il credito risultante dal mancato pagamento di sei annualità di premi (€ 19.122,60);
con tale pronuncia il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione d’incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Pesaro quale foro inderogabile del consumatore ai sensi degli artt. 28-38 c.p.c. e dell’ art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005;
il Tribunale di Bologna ha infatti osservato che:
─ NOME COGNOME aveva sottoscritto l’atto di coobbligazione dell’8 /7/2008 e la sua variazione del 10/7/2008, facente parte integrante della polizza fideiussoria, in qualità di socia di RAGIONE_SOCIALE, rilasciando una garanzia funzionalmente collegata alla polizza medesima;
─ sebbene la giurisprudenza reputi provato di fatto il collegamento in caso di amministratore o socio con quota rilevante (Cass. n. 32225 del 2018), nella fattispecie la minor partecipazione (5% del capitale sociale) non è univoca ai fini della qualifica di consumatore;
─ secondo la stessa giurisprudenza è onere del richiedente provare la propria qualità di consumatore, cioè l’inesistenza del collegamento funzionale tra la qualità di socio e la garanzia prestata;
─ tale onere non è stato correttamente assolto dall’opponente, non avendo la stessa contestato la propria qualità di coobbligato prima del procedimento monitorio (nemmeno a seguito del ricevimento della raccomandata del 25 febbraio 2016 con cui veniva notiziata dell’escussione della garanzia ) e avendo solo genericamente provato la propria scarsa influenza nelle decisioni rilevanti della società, circostanza peraltro compatibile con una partecipazione minoritaria;
il regolamento articola un motivo; resiste RAGIONE_SOCIALE;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
con l’unico motivo la ricorrente deduce che la necessaria valutazione funzionale dell’estraneità propria del rapporto fideiussorio alla propria attività professionale emerge dalla quota minoritaria e dalla tipologia delle mansioni svolte quale dipendente, inidonee a incidere sulla gestione sociale, secondo quanto emergente dalle testimonianze raccolte, ignorate dal giudice a quo ;
il ricorso è fondato;
come osservato dal Pubblico Ministero, questa Corte ha progressivamente chiarito, in dialogo anche con la giurisprudenza sovranazionale, che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale rispetto al quale non può far gioco a questi fini l’accessorietà dei contenuti, come affermato dalla nomofilachia
unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C- 74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, COGNOME), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio) (Cass. 14/10/2021, n. 28217; 16/01/2020, n. 742, Cass., 24/01/2020, n. 1666, Cass., 03/12/2020, n. 27618; v. anche Cass. Sez. U. del 27/02/2023, n. 5868);
deve quindi darsi rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. 13/12/2018, n. 32225);
nel caso la partecipazione societaria è pacificamente del tutto minoritaria (5%, come riportato in parte narrativa) ed è logicamente da escludere che si possa sommare con quelle degli altri garanti, posto che i fideiussori non costituiscono un unico soggetto giuridico né un unico centro di interessi: diversamente basterebbe concordare una minima e irrilevante partecipazione sociale per eludere la finalità di tutela normativa (in tal senso, v. Cass. n. 28217 del 2021, cit.);
inoltre, non sono risultate qualità gestorie incidenti, men che meno al momento della stipula del contratto, né la qualifica di lavoratrice dipendente ─ risultante dalla « Scheda anagraficoprofessionale» prodotta nel giudizio a quo e qui richiamata con pieno assolvimento degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. e confermata anche dalle prove testimoniali di cui pure in ricorso è riferito nel rispetto dei predetti oneri ─ depone, in ottica di sussunzione, per una qualche capacità d’interferenza gestoria, essendo piuttosto indice del contrario;
non vale obiettare, come fa la società resistente anche in
memoria, che si tratterebbe di valutazione di merito preclusa al sindacato di questa Corte;
va invero rammentato che, secondo pacifico insegnamento, nel procedimento per regolamento di competenza la Corte di cassazione esercita il proprio sindacato con piena potestà ed autonomia di giudizio rispetto alla pronuncia impugnata, in base a tutti gli elementi di fatto acquisiti ─ sempre che indicati in ricorso, come nella specie, nel rispetto degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. ─ e può rilevare, anche d’ufficio, le ragioni che determinano la competenza o l’incompetenza del giudice adito, anche se non siano state oggetto di esame nella sentenza impugnata o non siano state dal ricorrente dedotte nell’istanza di regolamento di Competenza (v. e pluribus , tra le pronunce massimate, Cass. n. 17312 del 03/07/2018, Rv. 649798; n. 21422 del 24/10/2016, Rv. 642061 -03; n. 2591 del 07/02/2006, Rv. 588793 -01; n. 14569 del 11/10/2002, Rv. 557869 -01; n. 3539 del 25/06/1979, Rv. 399951 -01; n. 3438 del 20/10/1975, Rv. 377598 – 01);
in accoglimento del ricorso deve essere dunque affermata la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Pesaro;
dovendo la causa essere riassunta davanti al detto Tribunale, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., ne segue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell’art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui « Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile »;
invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri
indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);
ne va ordinata la distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta in ricorso;
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto, e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Condanna la controricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in € 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione