Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza
facoltativo.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento facoltativo di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del liquidatore NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentat i e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. dichiarata: EMAIL), i primi due in virtù di procure speciali su foglio separato posto in calce al ricorso; il terzo ex art.86 cod. proc. civ.;
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore AVV_NOTAIO e Amministratore Delegato; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (p.e.c. dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. dichiarata: EMAIL), in virtù di procura allegata telematicamente alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo
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Pres. COGNOME
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comma, cod. proc. civ.:
-resistente-
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 327/2023, depositata il 16 febbraio 2023, notificata il 17 febbraio 2023;
udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione al decreto con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto (alla società quale debitrice principale, al sig. COGNOME e alla sig.ra COGNOME quali fideiussori) di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 13.355,40, a titolo di saldo canoni e spese di un contratto di leasing stipulato dalla società in data 9 settembre 2015, avente ad oggetto una autovettura RAGIONE_SOCIALE Cayenne ;
a fondamento dell’opposizione e della conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti , per un verso, sollevarono l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente, ex art. 33 del Codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005, il Tribunale di Matera, luogo di residenza di NOME COGNOME, quale foro del consumatore; per altro verso, dedussero l’inesistenza del credito vantato dalla società opposta e, in ogni caso, la sua mancanza di prova;
si costituì la società convenuta, resistendo sia all’eccezione di incompetenza che al merito dell’opposizione;
in ordine all’eccezione di incompetenza , RAGIONE_SOCIALE dedusse, de facto , l’avvenuta approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto, a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le quali
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prevedevano una deroga convenzionale alla competenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia; sostenne, de iure , che, in tema di competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estenderebbe ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata, restando quindi soggetta alla clausola derogativa della competenza territoriale anche la causa avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i fideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente;
3. con sentenza 16 febbraio 2023, n.327, il Tribunale di Venezia ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale e, decidendo sul merito dell’opposizione, rilevata la parziale estinzione dell’obbligazione nei limiti della somma di Euro 10.323,58, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la debitrice e i fideiussori opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della creditrice opposta, della minor somma di Euro 3.031,82, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda al saldo e al rimborso delle spese processuali;
in funzione del rigetto dell’eccezione di incompetenza , il Tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile, alla fattispecie , l’art. 33 del Codice del consumo sul c.d. foro del consumatore, venendo in considerazione un « contratto sottoscritto, in qualità di utilizzatrice, da una persona giuridica, in particolare una società di capitali (società a RAGIONE_SOCIALE limitata), con sottoscrizione, altresì, delle condizioni generali e specifica approvazione scritta, ex art. 1341 e 3142 cc, del relativo art. 22 (il quale prevede, quali fori esclusivi, alternativamente, i fori di Padova, Venezia e di domicilio del convenuto »; inoltre, il Tribunale ha reputato che « la medesima eccezione non risulta fondata nemmeno con riguardo alle persone fisiche dei fideiussori, dato il richiamo negli atti di fideiussione … al contratto di leasing ed alle relative condizioni generali »;
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4. hanno proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, impugnando, con un unico, articolato motivo, la specifica statuizione sulla competenza contenuta nella sentenza n. 327 del 2023 del Tribunale di Venezia;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia;
fissata l’odierna udienza camerale, in vista di essa entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
1. c on l’unico , articolato motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 , comma 2, lett. u) , del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) e la nullità della clausola derogatoria della competenza contenuta nel contratto di fideiussione;
in sintesi, i ricorrenti deducono che, alla stregua delle inequivoche risultanze degli atti di causa, mentre NOME COGNOME aveva assunto l’obbligazione di garanzia del debito della RAGIONE_SOCIALE, in quanto socia ed amministratrice della stessa, invece NOME COGNOME, pur svolgendo la professione di avvocato, non aveva prestato la fideiussione nell’esercizio di tale attività o in funzione del suo svolgimento, ma si era obbligato quale persona fisica e coniuge della sig.ra COGNOME e quindi per finalità estranee al detto esercizio;
ciò evidenziato in fatto, i ricorrenti invocano, in diritto, l’ orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di essa, senza considerare il contratto principale, attribuendo quindi la qualità di consumatore alla persona fisica che abbia
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stipulato il contrat to per ragioni e finalità estranee all’attività professionale eventualmente svolta;
Il ricorso è fondato, limitatamente all’istanza di regolamento di competenza proposta da NOME COGNOME;
2.1. il tradizionale orientamento di questa Corte, richiamato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO -secondo cui, in presenza di un negozio di fideiussione e in considerazione dell ‘ accessorietà dell ‘ obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, dovrebbe aversi riguardo, per l’applicazione della speciale competenza territoriale dettata dal d.lgs. n.206/2005 (art. 33), all ‘ obbligazione garantita , così senz’altro escludendosi l’applicazione del foro speciale qualora il debitore principale sia pacificamente un imprenditore (in tal senso, Cass. 13/06/2006, n. 13643; Cass. 29/11/2011, n.25212; Cass. 05/12/2016, n.24846) -è stato superato dal nuovo indirizzo affermatosi a partire da Cass. 13/12/2018, n. 32225, consolidatosi nella successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (Cass. 16/01/2020, n. 742; Cass. 24/01/2020, n. 1666; Cass. 03/12/2020, n. 27618) e definitivamente suggellato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n. 5868), il quale, tenuto conto della giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, COGNOME), reputa che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l ‘ applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, cosicché deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia stipulato il negozio di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non abbia costituito atto espressivo di tale attività, né sia stata strettamente funzionale al suo svolgimento;
2.2. in altre parole, per escludere la qualità di consumatore del fideiubente non è sufficiente che egli svolga un’attività professionale ma
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occorre che la fideiussione sia stipulata per ragioni e finalità ad essa inerenti, ascrivendosi o alla categoria degli atti espressivi dell’attività (cioè gli atti posti in essere nell’esercizio dell’attività professionale) oppure nella categoria degli atti strumentali in senso proprio (ovverosia, degli atti funzionali allo svolgimento dell’attività stessa) ;
2.3. nel caso in esame, NOME COGNOME, pur essendo un professionista, ha prestato la fideiussione quale persona fisica e coniuge di NOME COGNOME, già socia unica ed amministratrice della società debitrice principale; per un verso, risulta con tutta evidenza -e deve reputarsi persino incontroverso tra le parti -che il contratto di fideiussione da lui posto in essere non rientrava nella prima categoria (atto di esercizio dell’attività professionale), non potendo considerarsi espressiva della professione di avvocato l’assunzione di una garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni del leasing di una automobile; per altro verso, va altresì escluso, alla stregua delle risultanze di causa, che il contratto rientrasse nella categoria degli atti strumentali allo svolgimento della professione; in proposito, infatti, la deduzione formulata dalla società creditrice (convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ) secondo cui ‘non si potrebbe escludere’ che NOME COGNOME avesse prestato la garanzia allo scopo di ottenere un veicolo di rappresentanza per la propria professione, risulta smentita dalla circostanza, allegata dal medesimo professionista e restata non contestata, che egli, in una alla prestazione della fideiussione per finalità estranee alla propria professione, aveva proceduto, con un distinto atto, all’acquisto di altra autovettura intestata alla Partita IVA del proprio studio professionale, quale macchina di rappresentanza;
2.4. sussistono dunque i presupposti per attribuire ad NOME COGNOME la qualità di consumatore in ordine al contratto di fideiussione da lui stipulato e, conseguentemente, per l’applicazione della disciplina speciale consumeristica ai fini della individuazione del giudice territorialmente
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competente in ordine alla domanda proposta in via monitoria nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE;
2.5. quest’ultima, con riferim e nto all’ipotesi cui fosse stato ritenuto applicabile il foro del consumatore ad NOME COGNOME, ha chiesto che l’ eccezione di incompetenza territoriale fosse accolta « solo ed esclusivamente nei suoi confronti » e non anche nei confronti della debitrice principale (stante la sua natura di società di capitali) e di NOME COGNOME, secondo fideiussore, attesi la qualità di socia e il ruolo di amministratore unico della società da essa rivestiti all’epoca della s tipula del contratto;
al riguardo va osservato che limitatamente all’istanza di regolamento di competenza proposta da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore, il ricorso è inammissibile per carenza dei motivi inerenti alla competenza in ordine alle relative domande, dal momento che nulla è dedotto rispetto alla loro posizione;
l’ inammissibilità dell’istanza non toglie che questa Corte debba regolare la competenza anche in relazione ai rapporti processuali relativi a NOME COGNOME e alla società RAGIONE_SOCIALE;
escluso che ad essi possa attribuirsi la qualità di consumatori (stanti la natura di società di capitali della debitrice principale e il ruolo ricoperto nella stessa dalla fideiubente), si pone il problema dell’eventuale vis attractiva del foro competente in relazione alla domanda proposta da NOME COGNOME;
nel caso di cumulo soggettivo di domande, la sussistenza della vis attractiva del foro del consumatore, «« in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili », presuppone tuttavia che tra le cause connesse o collegate sussista un rapporto di evidente subordinazione (Cass. 25/03/2003, n. 4367; Cass. 10/08/2012, n. 14386; Cass. 12/03/2014, n. 5705); rapporto che evidentemente non è riscontrabile in una fattispecie -come quella in esame -integrante una obbligazione plurisoggettiva solidale passiva, tradottasi, sotto il profilo processuale, in un cumulo di domande
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litisconsortile facoltativo, in relazione al quale non risulta essere stata esercitata da uno dei condebitori (e segnatamente da NOME COGNOME) l’azione di regresso nei confronti degli altri, né, più in generale, è stata dedotta (e men che meno dimostrata), la sussistenza di un profilo di interesse derivante dall’atteggiarsi delle difese d i NOME COGNOME nei riguardi degli altri due debitori solidali;
deve pertanto escludersi che operi, nei confronti delle restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore;
in conclusione, deve accogliersi il ricorso in relazione alla sola posizione di NOME COGNOME, dichiarando la competenza del Tribunale di Matera sulla relativa domanda , ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, con termine di tre mesi per la riassunzione; invece, la statuizione impugnata resta ferma, anche in ordine alle spese, in relazione alla posizione di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia sulle relative domande, previo rilievo di inammissibilità dell ‘istanza di regolamento di competenza da loro proposta;
le spese del regolamento vanno compensate, attesa la peculiarità della vicenda processuale con esso introdotta;
Avuto riguardo al tenore della pronuncia adottata nei loro confronti, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla posizione di NOME COGNOME e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Matera sulla
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relativa domanda; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza;
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza proposta da NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e dichiara la competenza del Tribunale di Venezia sulle relative domande;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di regolamento di competenza.
ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’ impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data