Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8058 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8058 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25240/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato, che le difende ex lege
– ricorrenti –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv . NOME COGNOME che lo rappresenta e difende – controricorrente – avverso il decreto cron. n. 5983/2021 del Tribunale di Messina, depositato il 16.7.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata a RAGIONE_SOCIALE) propose domanda di ammissione al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE di un credito riferito a imposte e accessori dovuti, in via principale, da altra contribuente, nel cui interesse la cooperativa poi fallita aveva prestato garanzia fideiussoria in favore dell’erario .
Il giudice delegato respinse la domanda, ritenendo -per quanto qui ancora di interesse -che fosse nulla la fideiussione rilasciata dalla fallita, in quanto questa, all’epoca , rientrava tra i cd. «confidi minori»; soggetti giuridici ai quali la legge consentiva il rilascio di garanzie per conto delle imprese associate, ma esclusivamente in favore delle banche disposte a finanziarle e non anche in favore di altri soggetti, quali le agenzie di riscossione delle entrate degli enti pubblici.
Agenzia delle Entrate Riscossione propose opposizione contro il decreto del giudice delegato, venendo autorizzata a chiamare in causa, ad adiuvandum , anche l’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale respinse l ‘opposizione , condividendo la tesi della nullità della fideiussione.
Contro il decreto del Tribunale entrambe le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. Dopo un rinvio su richiesta congiunta in pendenza di trattative, entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative, nelle quali hanno preso atto della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il decreto è censurato per «Violazione e/o falsa applicazione del comma 4 dell’art. 3 -bis del d.lgs. n. 462 del 1997, degli artt. 106 e 107 d.lgs. n. 385 del 1993, dell’art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010, dei d.m. 9.11.2007 e dei successivi d.m. 17.2.2009 e 5.3.2009 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»).
Strettamente connesso al primo è il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1425, 1441, 1471 c.c., nonché degli artt. 106 e 107 d.lgs. n. 385 del 1993 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»)».
I due motivi -che sono volti entrambi a contestare la nullità della fideiussione posta dal Tribunale a fondamento della decisione di rigetto dell’opposizione risultano fondati, seppure in esito a un percorso motivazionale parzialmente diverso, perché la decisione impugnata non è conforme alla corretta applicazione delle norme di diritto in materia, così come recentemente interpretate dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 8472/2022), affermando un principio di diritto che questo Collegio fa proprio e condivide.
3.1. I presupposti di fatto e cronologici della vicenda non sono in discussione.
All’epoca del rilascio dell a fideiussione per cui è causa (18.12.2009) RAGIONE_SOCIALE era una società cooperativa iscritta all’«elenco generale» dell’art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993) e, in particolare, nella «apposita sezione» riservata ai «confidi» ai sensi de ll’art. 155, comma 4, T.U.B.
La fideiussione venne prestata nell’interesse di impres a socia della cooperativa.
3.2. Secondo le norme allora vigenti, RAGIONE_SOCIALE rientrava nella categoria dei «confidi minori» (detti anche «a vigilanza attenuata»), così chiamati per distinguerli da quelli che -sulla base di determinati «criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali» (art. 155, comma 4 -bis , T.U.B.) -venivano iscritti «nell ‘ elenco speciale previsto dall ‘ articolo 107» (sempre T.U.B.). A tali «confidi maggiori» («a vigilanza piena») era consentito di svolgere, tra le altre attività, anche la «prestazione di garanzie a favore dell ‘ amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell ‘ esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie» (art. 155, comma 4 -quater , T.U.B., introdotto dall’art. 13, comma 32, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003).
Ai «confidi minori» doveva intendersi invece riferito il comma 2 del medesimo art. 13 del d.l. n. 269 del 2009, in forza del quale «I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l ‘ attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».
Non viene in rilievo nella presente controversia, ratione temporis la riscrittura degli art. 106 e s. T.U.B. introdotta dal d.lgs. n. 141 del 2010 («Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»), perché tale decreto è entrato in vigore il 19.9.2010 e, quindi, in epoca successiva al rilascio della fideiussione per cui è causa (tra l’altro prevedendo, all’art. 10,
comma 1, un regime transitorio di 12 mesi, a decorrere dall’adozione degli atti attuativi , durante il quale tutti i confidi già esistenti potevano «continuare a operare»).
3.3. Le ricorrenti ritengono non applicabile nel caso di specie il limite desumibile dalla disciplina del T.U.B. e del d.l. n. 269 del 2003, in quanto, proprio con riguardo alle «garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato », diverse norme fiscali di rango legislativo prevedevano già allora la possibilità che la fideiussione fosse «rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (RAGIONE_SOCIALE) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; dunque considerando indistintamente sia i «confidi minori» che i «confidi maggiori» (art. 1, commi da 124 a 127, della legge n. 244 del 2007; art. 38 -bis , comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 3 -bis , comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997).
Inoltre, ritengono le ricorrenti che della (eventuale e denegata) nullità della fideiussione non potrebbe giovarsi proprio la parte che l’avrebbe determinata con il proprio comportamento , a scapito dell’incolpevole beneficiaria della garanzia.
3.4. A tali rilievi, il primo dei quali riferito in modo specifico alle fideiussioni in favore dell’amministrazione finanziaria, subentra ora il più generale principio di diritto sancito dalle Sezioni unite, secondo cui « la fideiussione prestata da un c.d. ‘confidi minore’ … iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B. ( ratione temporis applicabile), nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né
ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono ‘esclusivamente’ la ‘attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali’ per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ». Ciò, in quanto « Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.) » (Cass. s.u. n. 8472/2022 cit.).
Sulla scorta di una compiuta ricostruzione dei presupposti e dei principi sottostanti all’accertamento della nullità virtuale del contratto (alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 118 , comma 1, disp. att. c.p.c.), le Sezioni unite hanno statuito che le « previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al Consorzio di Garanzia la capacità di agire che gli è propria quale società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari ». Ciò anche perché « La fideiussione non è un contratto indefettibilmente ‘bancario’, né tale la considera il codice civile; non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorché uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal TUB, ad eccezione che per le regole di trasparenza (titolo VI del T.u.b.) che qui non vengono in rilievo ».
In definitiva, « Dalle richiamate disposizioni … , secondo le quali i c.d. ‘ confidi minori ‘ svolgono ‘ esclusivamente ‘ l’attività di garanzia collettiva dei fidi, al fine di favorire l’accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese associate, non è possibile -come si è detto -desumere implicitamente un divieto assoluto di svolgere attività diverse. Si dovrebbe altrimenti postulare che, secondo il codice civile, chiunque possa
rilasciare fideiussioni, ad eccezione delle cooperative, alle quali sarebbe inibito di prestarle a favore dei propri associati ».
Con l’ulteriore precisazione che, una volta stabilito che « non vi è nullità del contratto, non serve interrogarsi su quali siano i meccanismi idonei a realizzare gli effetti voluti dal precetto che impropriamente si assume violato e su quali siano i rimedi ». Infatti, dalla validità della fideiussione discende l’esistenza del diritto del creditore garantito nei confronti del fideiussore e la fondatezza della domanda del primo di ammissione del credito al passivo del fallimento del secondo.
Con l’accoglimento de l ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al medesimo Tribunale di Messina, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Messina, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del