Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22339/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende,
-ricorrente- contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Messina n.cron. 5171/2021 depositato il 28/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Messina con decreto del 25/6/2021 rigettava l’opposizione alla dichiarazione di esecutività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito indicato semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) che aveva escluso il credito di € 676.696,09, oggetto di domanda d’ ammissione al passivo proposto RAGIONE_SOCIALE (successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE, di seguito indicata semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) in forza di contratto di fideiussione con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva garantito l’RAGIONE_SOCIALE dai debiti derivanti dalle cartelle di pagamento nei confronti dei suoi soci.
1.1 Rilevava il Tribunale che la polizza fideiussoria con la quale la società fallita aveva garantito i debiti dei contribuenti – fatto costitutivo del credito fatto valere da RAGIONE_SOCIALE – era invalida in quanto non rilasciata da intermediario finanziario (RAGIONE_SOCIALE) iscritto contestualmente agli elenchi ex art. 106 e 107 d.lvo 385/1993 (‘breviter TUB’) come imposto dall’art.3 bis d.lvo 241/1997, applicabile ratione temporis .
1.2 A tali conclusioni il Tribunale perveniva sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa ricognizione RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore: in particolare l’art. 106 TUB prevede l’elenco degli intermediari (non sottoposti alla vigilanza RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia), cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico RAGIONE_SOCIALE attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, mentre il successivo art. 107 TUB regolamenta l’elenco speciale degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia.
L’art. 155, comma 4, TUB, a sua volta, dispone che « i RAGIONE_SOCIALE anche di secondo grado, sono iscritti in una apposita sezione RAGIONE_SOCIALE‘elenco previsto dall’art 106 comma 1 » ( i cosiddetti ‘RAGIONE_SOCIALE minori’) e che « il RAGIONE_SOCIALE, sentita la Banca d’Italia , determina i criteri oggettivi, riferibili ai volumi di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i RAGIONE_SOCIALE che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art 107 » per svolgere, prevalentemente nei confronti RAGIONE_SOCIALE imprese consorziate o socie, tra le altre l’attività di « prestazioni di garanzia a favore RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEo Stato, al fine RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di rimborsi di imposte di imprese consorziate o socie ».
1.3 Alla luce RAGIONE_SOCIALEa suesposta normativa il tribunale riteneva che i RAGIONE_SOCIALE non vigilati e i RAGIONE_SOCIALE minori, come era RAGIONE_SOCIALE, fossero privi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di costituire garanzie a favore di obbligazioni tributarie.
2 NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il Fallimento si è costituito mediante controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 107 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1 nr 3 c.p.c.: sostiene la ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere la nullità RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria, in quanto la disposizione di cui all’art. 155, comma 4 quater, del TUB introdotta dal d.l. 269/2003, secondo cui solo i RAGIONE_SOCIALE iscritti nell’elenco speciale di cui all’art . 107 del medesimo TUB erano abilitati a rilasciare garanzie a favore RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria RAGIONE_SOCIALEo Stato , non aveva trovato immediata attuazione in ragione del fatto che l’effettivo processo di
regolarizzazione dei RAGIONE_SOCIALE si era concluso solo in data 31/12/2009 mentre la polizza di cui è causa era stata stipulata nel 2009.
1.1.Sotto altro profilo l’RAGIONE_SOCIALE assume che l’espresso riferimento RAGIONE_SOCIALE‘art . 3 bis del d.lvo 462/1997, così come modificato dal comma 144 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. 124/2007 (Finanziaria 2008), ad entrambe le categorie di RAGIONE_SOCIALE previsti dagli artt. 106 e 107 TUB è espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà di consentire ai RAGIONE_SOCIALE già iscritti nell’elenco di cui all’art.106 TUB la possibilità di rilasciare garanzie a favore RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria RAGIONE_SOCIALEo Stato anche al fine di agevolare i contribuenti richiedenti rateizzazione dei debiti erariali di varia natura.
2 Il motivo è fondato.
2.2 Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, nelle more del presente giudizio, si sono pronunciate (con la sentenza n. 8472/2022), in ordine alla questione di cui si discute in questa sede (relativa alla validità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione rilasciata da un confidi minore iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, 4° comma TUB), affermando il seguente principio «la fideiussione prestata da un cd. “confidi minore, come il RAGIONE_SOCIALE, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4 T.u.b. (ratione temporis applicabile), nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali” per favorire il finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale».
Il tribunale, ritenendo nulle le fideiussioni stipulate da RAGIONE_SOCIALE, iscritta nell’elenco di cui all’art . 106 TUB, non si è attenuto a tali principi , cui s’intende qui invece dare continuità .
In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va dunque cassato, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M .
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, cui demanda anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025.