Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30437 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30437 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. in causa vertente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Firenze:
TRA
NOME COGNOME, NOME E NOME COGNOME
ATTORI
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
CONVENUTA
a seguito di ORDINANZA di TRIBUNALE DELLE IMPRESE FIRENZE n. 2350/2022 depositata il 12/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– Con atto di citazione ritualmente notificato , NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla premessa di essersi costituiti fideiussori di RAGIONE_SOCIALE in data 17 giugno 2016, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendo dichiararsi la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e, in subordine, hanno chiesto accertarsi la violazione degli articoli 117, 117 bis Tub, con riferimento al contratto di conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale. Costituendosi in giudizio la Banca ha contestato le richieste degli attori chiedendone il rigetto.
– Nella prima udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Siena, il giudice ha sollevato d’ufficio la questione di incompetenza dell’autorità giudiziaria adita e, con ordinanza del 26 novembre 2019, ha dichiarato la competenza del Tribunale delle imprese di Firenze ex articolo 33 della legge 287/1990, trattandosi di controversia avente ad oggetto la domanda di nullità e/o di risarcimento del danno conseguente alla violazione della normativa antitrust .
– Con atto di citazione tempestivamente notificato gli attori hanno riassunto il giudizio innanzi alla Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Firenze.
Il Tribunale di Firenze ha chiesto regolamento d’ufficio , ai sensi dell’articolo 45 c.p.c. .
– Il Tribunale di Firenze ha ritenuto sussistente il difetto di competenza della Sezione Specializzata adìta per essere competente quella di Roma, versandosi nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 1 ter , d.lgs. 168/2003 (così come modificato dal d.lgs.
3/2017) con la conseguente attrazione della competenza in favore della Sezione specializzata in materia di imprese di Roma.
6. – Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ha depositato memoria.
RITENUTO CHE
7. – Va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa.
Ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50, è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.
Nel caso di specie, la causa inerisce principalmente alla nullità della fideiussione, in quanto riproducente uno schema contrattuale (quello predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE) contenente disposizioni in contrasto con i principi della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990: essa è perciò di competenza della sezione specializzata in materia di impresa individuata in applicazione dell’articolo 18, comma l, lett. b) del d. lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che fissa la competenza presso la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma « per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata) ».
8. – È dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la competenza del Tribunale di Roma, Sezione