Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26903 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7593/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, p.e.c.: , e NOME COGNOME, p.e.c.: EMAIL
-ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
-controricorrenti – nonché nei confronti di
COGNOME NOME e COGNOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrenti –
nonché
COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Lecce -Sezione Distaccata di Taranto – n. 42/2023, pubblicata in data 6 febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., deducendo di essere creditrice nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano prestato fideiussione a garanzia del debito contratto dalla società RAGIONE_SOCIALE, derivante da mutuo fondiario e da saldo passivo di conto corrente, proponeva azione revocatoria al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, di tre atti di donazione, posti in essere dai fideiussori in favore dei figli, NOME e NOME COGNOME, e di un contratto di compravendita stipulato dagli stessi fideiussori con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Taranto rigettava la domanda di parte attrice,
rilevando la nullità parziale della clausola di deroga de ll’art. 1957 cod. civ., contenuta nei contratti di fideiussione, in quanto conforme a quella di cui allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, e ritene va insussistente l’obbligazione di garanzia posta a base dell ‘ azione revocatoria.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito, ha interposto gravame, evidenziando che, erroneamente, il Tribunale, con riguardo alla fideiussione specifica prestata in relazione al contratto di mutuo fondiario, aveva fondato la decisione esclusivamente sul provvedimento adottato dalla Banca d’Italia, che si riferiva esclusivamente alle fideiussioni omnibus .
La Corte d’ Appello di Lecce -Sezione Distaccata di Taranto -ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo la nullità, per contrasto con la normativa antitrust , della clausola di deroga dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ. e mancante la prova che la Banca avesse agito nel termine di sei mesi per il recupero del credito; ha conseguentemente affermato che non sussistevano i presupposti per la declaratoria d’inefficacia deg li atti dispositivi, non vantando l’appellante un credito nei confronti dei fideiussori, per essere la Banca incorsa nella decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con un unico motivo.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso. NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con autonomo controricorso.
NOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
I controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno
depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo, denunziando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 287/90, 2697 cod. civ. e 1957 cod. civ., la ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto che ‹‹ la mera presenza della clausola di deroga dell’art. 1957 cod. civ. sarebbe elemento sufficiente a determinare la nullità della relativa clausola e ad integrare l’illecito anticoncorrenziale di cui alla legge 287/90›› .
Lamenta che la Corte d’appello non ha operato una distinzione tra i due tipi di fideiussione (specifica relativa al mutuo fondiario ed omnibus relativa a tutte le operazioni bancarie) prestate dai fideiussori ed ha dato per presupposto che la prova dell’illecito anticoncorrenziale fosse stata raggiunta mediante il richiamo al provvedimento n. 55/2005; tale provvedimento -secondo la ricorrente -è idoneo a fungere da prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale in ordine all’oggetto del suo accertamento, ossia le fideiussioni omnibus , ma non può avere valore probatorio con riferimento a fattispecie che non rientrano in tale oggetto. Per le fideiussioni specifiche, al fine di eventualmente ritenere realizzata una illecita distorsione della libera concorrenza, il garante avrebbe dovuto dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata.
La censura è inammissibile.
2.1. Anzitutto, va rilevato che la doglianza formulata non è rispettosa del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto, a supporto della prospettazione difensiva, la ricorrente si limita a riportare uno stralcio della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e della fideiussione, che si asserisce essere ‘specifica’, nonché della comparsa conclusionale ex art. 190 cod.
proc. civ., senza riportare o trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e degli altri atti del giudizio di merito al fine di porre questa Corte nella condizione di valutare l ‘eventuale fondatezza dell a censura (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
Inoltre, manca l’allegazione, da parte della ricorrente, della tempestiva deduzione della relativa questione dinanzi al giudice di merito, come pure l’indicazione degli atti specifici in cui quella è stata allo stesso sottoposta, onde dar modo a questa Corte, a cui sono riproposte questioni giuridiche che implicano un accertamento di fatto, di controllare ex actis la ritualità della proposizione di tale questione, prima di esaminarla nel merito.
2.2. Il motivo, peraltro, solo apparentemente veicola una denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto, in realtà, tende a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Invero, in ricorso è stato evidenziato che è rimasta indimostrata l’intesa illecita tra le banche causa della pretesa illiceità delle clausole de quibus contenute nel contratto di fideiussione e che esistono, anzi, prove della non conformità dei contratti di fideiussione invocati dalla creditrice agli schemi censurati dalla Banca d’Italia, ma è evidente che in tal modo si pretende una differente valutazione delle prove offerte, già vagliate dalla Corte territoriale, che ha avallato la decisione di primo grado, secondo la quale era venuta meno la garanzia posta a base dell’azione revocatoria e non poteva, pertanto, ritenersi sussistente il presupposto richiesto per la declaratoria d’inefficacia degli atti dispositivi.
Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di
valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, n. 32505 del 22/11/2023; Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6774).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 cento, esborsi, pari ad euro 200,00, ed accessori di legge, in favore dei controricorrenti del COGNOME e della COGNOME; in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 cento, esborsi, pari ad euro 200,00, ed accessori di legge, in favore del COGNOME e della COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione