SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2083 2025 – N. R.G. 00000865 2024 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 19 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza – 1 ma Sezione civile – dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
( ex art. 281 sexies , comma 3, c.p.c.)
nella causa N. 865/2024 R.G.
promossa da
(C.F.: e (C.F.: ), con il proc. dom. AVV_NOTAIO, INDIRIZZO Meda C.F. C.F.
– parti attrici opponenti – contro
(C.F. e P. IVA: ), procuratrice di i dell’AvvAVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO.
(C.F.: ), a sua volta mandataria di C.F.: ),con proc. AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio NOME COGNOME, INDIRIZZO P. P.
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo; bancario; fideiussione.
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le difese delle parti hanno concluso come da atti con deposito a PCT.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 29.1.2024, iscritto a ruolo il 7.2.2024, i sig.ri e hanno convenuto in giudizio (nel prosieguo, per brevità, ), opponendo il decreto ingiuntivo n. 3544/2023, emesso dal Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n. 7994/2023 R.G. – in data 7.12.2024 a favore di per la somma di € 12.412,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria, relativo a credito vantato nei confronti del sig. – garantito da fideiussione rilasciata dalla sig.ra da (nel prosieguo, per brevità, ), maturato per scoperto di c.c. n. 278300 del 27.12.2025; credito pervenuto a (nel prosieguo, per brevità, ) per effetto di cessione pro soluto di un portafoglio di crediti in blocco, per il recupero dei quali quest’ultima,tramite la mandataria sopra citata, ha conferito procura speciale alla parte odierna convenuta (cfr. fascicolo monitorio prodotto sub doc. n. 12 del fascicolo di parte opposta).
A sostegno dell’opposizione in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione -le parti odierne attrici hanno contestato la sussistenza di qualsiasi posizione debitoria loro riconducibile con riferimento al contratto di c.c. n. 278300 (pur argomentando la tesi in relazione a diverso rapporto e, in particolare, a ‘finanziamento / mutuo chirografario n. 44910 della durata di 48 mesi per un importo capitale di € 35.000,00 con n. 48 rate mensili’: cfr. pagg. 2 e ss. dell’atto di citazione), negando pure l’esistenza di ‘specifica fideiussione a RAGIONE_SOCIALE di detto rapporto’ rilasciata dalla sig.ra fideiussione, invece, concessa da quest’ultima in relazione al ‘finanziamento’ (cfr. pagg. 2 e 3 dello scritto introduttivo).
Inoltre, i sig.ri hanno evidenziato che la diffida di di gennaio 2013 a rimborsare l’importo residuo del finanziamento n. 44910 cit. è intervenuta a rapporto scaduto; non avendo neppure dato atto del pagamento dell’importo di € 7.352,50 da parte di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE che ha prestato RAGIONE_SOCIALE nella misura del 50% della somma finanziata).
Ancora, in citazione, si obietta che:
l’impresa RAGIONE_SOCIALE del sig. ha versato rate mensili di rimborso fino al 10.8.2011, versamenti anch’essi non contabilizzati da ;
il credito ingiunto comprende gli interessi, cosicché la richiesta di riconoscere gli interessi legali avrebbe dovuto essere respinta;
che la certificazione ex art. 50, D. Lgs. n. 385/1993 (‘Testo Unico Bancario’ -c.d. T.U.B.) non ha valore di prova del credito nell’ambito del giudizio di opposizione;
contro
parte ha omesso di tenere in considerazione i diversi importi singolarmente versati dal sig. negli anni 2014, 2015 e 2016 ‘su conto corrente aperto ad hoc presso l’agenzia del di Cinisello Balsamo, somme in ogni caso non inferiori a complessivi € 3.000,00, versamenti che avvenivano tramite rimessa di denaro contante o assegni bancari’ (importi di cui il sig. non dispone più delle relative contabili, con conseguente istanza ex art. 210 c.p.c.);
è maturata la prescrizione estintiva del credito ingiunto, essendo l’ultimo atto interruttivo la diffida ad adempiere comunicata loro dal ad ‘inizio anno 2013’.
Infine, in sede con memoria ex art. 281 duodecies , c. 4, n. 1 c.p.c., preso atto del rilascio di fideiussione da parte della sig.ra er il credito azionato, la difesa opponente ha eccepito la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, perché corrispondenti allo schema ABI 2003.
Costituitasi in giudizio, parte opposta -avanzata richiesta d’esecutività ex art. 648 c.p.c. -ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo per la reiezione dell’opposizione con conseguente conferma dell’ingiunzione di pagamento e vittoria delle spese di lite.
In particolare, replicando in merito ai motivi di opposizione sollevati dalle controparti, , in primo luogo, ha evidenziato di aver soddisfatto il proprio onere assertivo e probatorio rispetto al rapporto controverso (vale a dire, il rapporto di c.c. e non il finanziamento menzionato dai sig.ri , dimostrando la fonte negoziale e legale del diritto di credito, nonché il relativo termine di scadenza, allegando l’inadempimento degli opponenti.
Invero, a prova della pretesa creditoria, la RAGIONE_SOCIALE stessa ha prodotto il contratto di conto corrente n. 278300, la certificazione ex art. 50 T.U.B., il contratto di fideiussione, le diverse lettere di diffida e messa in mora intervenute nel tempo, nonché -in corso di causa -gli estratti conto relativi al c.c. (cfr. documentazione allegata alla nota 2.9.2024, depositata a PCT in data 4.9.2024).
Attribuita esecutività al d.i. e convertito il procedimento da rito ordinario a rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., con fissazione di termine per il deposito di note scritte (cfr. decreto 18.7.2024); depositate tali note; concessi i termini per depositare memorie integrative ex art. 281 duodecies , c. 4, c.p.c. e fissata ‘trattazione scritta’ ex art. 127 ter c.p.c. (cfr. ordinanza 3.1.2025); depositate dette memorie; respinte le istanze istruttorie, compresa l’istanza ex art. 210 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 16.5.2025); il 23.10.2025, il procedimento -depositate a PCT note conclusive autorizzate e su conclusioni come in atti -è stato assunto in decisione e deciso con sentenza ex art. 281 sexies , c. 3, c.p.c..
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Si premette che:
difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio ‘della ragione più liquida’ (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell’11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive relative agli elementi costitutivi delle pretese / eccezioni fatte valere, inammissibili -perché tardive -deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono funzionali a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
In sostanza, il quadro che emerge dalle allegazioni delle parti e dai documenti riversati agli atti della causa -per quanto di rilievo ai fini della decisione -può essere così schematizzato:
in data 27.12.2005 il sig. , in qualità di titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, stipula
il contratto di conto corrente all’art. 8, paragrafo 1, e all’art. 9, stante in rilievo di tali clausole per la decisione:
con n. NUMERO_DOCUMENTO (si riporta testualmente quanto stabilito
Art. 8. -L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dal entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 Cod. Civ.. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto al per iscritto, un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal , con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze di conto;
Art. 9. – Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore inferiore a Euro 250,00, il cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto. (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.);
in data 27.5.2009 RAGIONE_SOCIALE rilascia il certificato di RAGIONE_SOCIALE fideiussoria a favore di RAGIONE_SOCIALE, stabilendo quale quota di RAGIONE_SOCIALE del fido la misura del 50% rispetto al mutuo chirografario per liquidità che si appresta a concedere una volta rilevata l’integrazione dei relativi presupposti (cfr. doc. n. 2 fasc. parte opponente);
la sig.ra 15.6.2009 comunica a la propria costituzione quale fideiussore omnibus di RAGIONE_SOCIALE sino alla concorrenza dell’importo di € 50.000,00 (cfr. doc. n. 5 fasc. conv. opp.); quindi, il eroga il finanziamento n. 44910 per l’importo complessivo di € 35.549,60 (cfr. doc. n. 6 fasc. opp.);
dal mese di settembre 2011, il sig. non riesce più a sostenere il versamento delle rate mensili del finanziamento, avendo peraltro, stante le difficoltà economiche di RAGIONE_SOCIALE Car, cessato l’attività imprenditoriale in data 30.11.2010, chiudendo la correlata partita I.V.A. (cfr. pag. 2 ricorso monitorio);
-, a gennaio 2013, comunica agli opponenti e a RAGIONE_SOCIALE il mancato pagamento delle rate mensili del finanziamento riferite al periodo 10.9.11 / 10.1.13, per un importo totale di € 13.677,29, oltre intessi dalle singole scadenze, invitando a provvedere entro tre giorni dalla predetta comunicazione (cfr. doc. n. 3 fasc. cit.);
il 16.5.2013 RAGIONE_SOCIALE, ottemperando ai propri obblighi quale fideiussore al 50%, effettua un versamento di € 7.352,50 a favore dell’istituto di credito (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.);
in data 12.8.2016 il , tramite raccomandata a.r. (con avviso di ricevimento, sottoscritto dal ricevente, datato 18.8.2016), sollecita la sig.ra effettuare entro tre giorni dalla ricezione il pagamento di € 12.249,46, oltre interessi dall’1.7.2016, risultante dal saldo debitore del conto corrente n. 278300 (cfr. doc. n. 6 fasc. conv. opp.);
il 28.12.2018 acquista pro soluto un portafoglio di crediti individuabili in blocco ex artt. 1, 4 e 7.1 L. n. 130/1999 (‘Legge sulla Cartolarizzazione’) e art. 58 T.U.B., tra cui vi è anche la posizione creditoria vantata dal nei confronti del sig.
(cfr. doc. n. 2 fasc. cit.), che, alla data della cessione, ammonta a € 12.412,71 (cfr. all. n. 1 alla nota di deposito 4.9.2024 di parte convenuta opposta);
-, il 20.2.2019, per tramite dalla mandataria conferisce procura speciale a per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati (cfr. doc. n. 1 fasc. cit.);
assente riscontro a tale sollecito, il 26.10.2023 presenta ricorso per decreto ingiuntivo, accolto con il d.i. n. 3544/2023, senza che la vertenza abbia potuto essere risolta neppure in sede di mediazione ex D.Lgs.28/2010 (cfr. verbale23.4.2024 prodotto sub doc.n.11 fasc. cit.).
-in data 7.7.2021, l’AVV_NOTAIO , nell’interesse e per conto di e con riferimento al contratto di conto corrente de quo , indirizza alla sig.ra lteriore diffida e messa in mora intestata al sig. -recapitata il 15.7.2021 -invitandola a provvedere al pagamento della somma di € 12.412,71 (di cui € 18,55 per interessi di mora) relativa all’esposizione debitoria aggiornata alla medesima data (cfr. doc. n. 8 fasc. cit.), comunicazione che ha tutti i requisiti per essere considerata atto interruttivo del termine prescrizionale;
Innanzi tutto, a fronte della contestazione sul punto sollevata da parte opponente, si osserva che la produzione documentale effettuata da parte opposta con la nota in data 2-4.9.2024 (‘Dichiarazione di cessione’ ed ‘estratto conto analitici’) è esente da censure, essendo intervenuta quando non erano ancora maturate preclusioni a produrre documenti.
Circa, poi, la richiesta dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., va richiamata l’ordinanza 16.5.2025 cit., da intendere qui trascritta e confermata.
Passando all’analisi dei profili di doglianza invocati dagli opponenti, vanno prese in esame l’eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c. e quella di nullità della fideiussione della sig.ra argomentata in base alla presenza nel contratto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, riproduttive, in tesi, dello schema ABI 2003, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.
Quanto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., trattasi di eccezione che muove dal presupposto che l’ultimo atto interruttivo risalga a gennaio 2013 (cfr. atto di citazione, paragrafo a cavallo delle pagg. 3 e 4).
In senso contrario agli assunti è riversato tra la documentazione di causa atto interruttivo 12.8.2016 (cfr. doc. n. 6 fasc. parte conv. opp.); inoltre, dopo la cessione del credito, vi è invito 7.7.2021 a provvedere al pagamento indirizzato ad entrambi gli ingiunti; quindi, essendo il ricorso per ingiunzione di pagamento stato depositato a novembre 2023, con d.i. notificato a dicembre 2023, è evidente come la fattispecie estintiva invocata dagli opponenti non possa essersi integrata.
Circa, poi, l’eccezione di nullità della fideiussione della sig.ra i osserva ciò che segue. In primis , parte opponente si è richiamata al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, senza fornire alcun elemento ulteriore idoneo a dimostrare l’integrazione dell’illecito antitrust con riferimento al caso particolare di cui è causa (in atti non sono riportate neppure le clausole negoziali, in tesi, ripetitive del modello uniforme ABI di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, con corrispondenza tra clausole del contratto e modello ABI che è, invero, postulata più che debitamente allegata e dimostrata) e ciò è già sufficiente per rigettare la eccezione della (invocata) nullità nella prospettiva dell’art. 1419 c.c..
Inoltre, pur volendo aderire alla tesi attorea circa la corrispondenza tra clausole del contratto e quelle del modello ABI, al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 può essere attribuito il valore di ‘prova’ alla volta della dichiarazione di nullità parziale della fideiussione omnibus in relazione a contratti stipulati nell’arco di tempo preso in esame dalla Banca d’Italia (quale autorità antitrust nel settore degli istituti di credito), ma non anche in casi -come pacificamente quello qui esaminato -di fideiussione rilasciata in data assai successiva, ipotesi in cui chi invoca nullità del tipo qui in commento è onerato di allegare e provare dati ed elementi atti a supportare l’esistenza di intesa anticoncorrenziale capace di provocare la nullità del contratto (o di singole clausole di esso); deduzioni e prove qui del tutto assenti, con conseguente rigetto dell’eccezione di nullità anche sotto tale ulteriore profilo.
Proseguendo nell’analisi, l’opposizione promossa dagli odierni attori si rivela infondata e da rigettare anche con riferimento agli altri profili di doglianza invocati dai sig.ri
Dev’essere, vagliata la contestazione in base a cui gli opponenti non risultano avere alcuna esposizione debitoria rispetto al contratto di conto corrente n. 278300 posto a fondamento del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto.
Detta tesi è destituita di fondamento alla luce dell’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (versato sub doc. n.7 fasc. cit.), le cui risultanze sono comprovate dagli estratti conto, anch’essi riversati tra la documentazione di causa.
Circa la contestazione di parte opponente relativa al fatto che l’estratto conto analitico e a scalare del conto corrente nel periodo 31.12.2005 / 14.12.2016 è incompleto, facendo difetto gli anni 2013 e 2014, nonché il primo semestre del 2015, è sufficiente richiamare l’art. 8 del contratto sopra già menzionato: visto che al 31.12.2012 il saldo era negativo (quindi, inferiore ad € 250,00) e considerata altresì l’assenza sul c.c. di movimenti dare/avere a partire da tale data, ha cessato di inviare l’estratto conto in relazione a quegli anni e ciò -si ribadisce -in sintonia con le disposizioni contrattuali.
Inoltre, applicato l’art. 8 del contratto (che trova corrispondenza legislativa nell’art. 119, c. 3, D. Lgs. n. 385/1993), non sussistendo agli atti prova (né, invero, prima ancora, deduzione) di opposizione agli estratti conto, essi si devono intendere approvati dal correntista quanto ai dati contabili ivi indicati e ciò supera anche la contestazione relativa al (lamentato) omesso computo in detrazione della somma versata da RAGIONE_SOCIALE; importo quest’ultimo che, in ogni caso e per espressa deduzione di parte opponente, è da riferire al rapporto di finanziamento, mentre il credito azionato in INDIRIZZO monitoria scaturisce dal saldo debitorio del c.c. n. 278300.
Quindi, parte opposta ha fornito idonea prova dell’esistenza del credito azionato e del suo ammontare, mentre le allegazioni delle parti opponenti risultano del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro istruttorio, anche di tipo ‘indiziario’ (si pensi, per esempio, a quanto dedotto circa le rimesse in denaro contante e con versamenti di assegni bancari che il sig. avrebbe effettuato su c.c. ‘aperto ad hoc presso l’agenzia del di Cinisello Balsamo’, versamento per somme imprecisate e ‘in ogni caso non inferiori a complessivi € 3.000,00’).
Destituita di fondamento è pure la contestazione in punto di riconoscimento degli interessi legali che -a dire di parte opponente -darebbe luogo a un ‘pagamento di interessi sugli interessi’ (cfr. pag. 6 atto di citazione in opposizione).
Al riguardo, ribadita -anche quanto a tale aspetto -la genericità ed indeterminatezza della contestazione, non essendo chiaro a quale tipologia di interessi ci si riferisca, comunque non è dato scorgere ‘pagamento di interessi su interessi’, visto che la somma ingiunta (€ 12.412,71) comprende gli interessi di mora, ma non anche gli interessi legali, che, così, sono calcolati separatamente rispetto a quelli di mora, già conglobati nell’importo ingiunto in linea capitale.
In conclusione, l’opposizione promossa dalle parti opponenti è infondata e va respinta, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo.
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Quanto al regolamento delle spese di lite, esse come per legge seguono la soccombenza, con condanna delle parti opponenti, in via tra loro solidale, a rifonderle a quella opposta, per l’importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l’oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza ‘in presenza’ e l’attività espletata per emettere la decisione, precisando che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire, in misura del 50%, i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la ‘fase istruttoria e/o di trattazione’ (limitata alla predisposizione delle memorie ex art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. e delle note ex art. 127 ter c.p.c., assente attività istruttoria), sia per quella ‘decisionale’ (vista la semplificazione di detta ‘fase’, con sentenza emessa ex art. 281 sexies , c. 3, c.p.c. a seguito di ‘trattazione scritta’, pur se con termine per il deposito di brevi note conclusive, rivelatesi in sostanza ripetitive di tesi ed argomentazioni già sostenute negli scritti depositati nelle precedenti fasi processuali).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
-rigetta l’opposizione, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento del 18.7.2024 e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653, c. 1, c.p.c.;
condanna le parti attrici opponenti, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di lite del presente giudizio a quella convenuta opposta, liquidando a tale titolo l’importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 18 novembre 2025
il Giudice NOME COGNOME