Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10044 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29010-2021 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1437/2021 della CORTE DI APPELLO di BARI, depositata il 21/07/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 30.10.2011 COGNOME NOME, NOMENOME NOME NOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Bari, invocando l’accertamento dell’intervenuto avveramento della condizione apposta all’accordo transattivo del 30.12.2009 ovvero, in subordine, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 336.000.
Si costituivano i convenuti, spiegando domanda riconvenzionale per la dichiarazione di nullità della transazione e la condanna degli attori al risarcimento del danno derivato dalla perdita di occasioni di vendita dei beni oggetto dell’accordo del 30.12.2009 di cui anzidetto.
Intervenivano in giudizio COGNOME NOME, NOME e NOME, figli dei convenuti, eccependo la nullità dell’accordo del 30.12.2009 per violazione dell’art. 458 c.c.
Con sentenza n. 2771/2017 il Tribunale accoglieva la domanda subordinata di parte attrice, condannando i convenuti al pagamento della somma di € 336.000, rigettando invece ogni altra domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 1437/2021, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame principale interposto avverso la decisione di primo grado da COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarando inammissibile quello incidentale interposto da COGNOME NOME, NOME e NOME.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso NOME NOME, NOME, NOME e NOME.
COGNOME NOME, NOME e NOME, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 5.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1359 e 1360 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile
alla fattispecie il meccanismo della fictio iuris di avveramento della condizione sospensiva apposta all’accordo del 30.12.2009, senza considerare che la stessa era stata prevista nell’interesse di entrambe le parti stipulanti.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1359 c.c., in relazione all’art., 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il meccanismo della fictio iuris di avveramento della condizione sospensiva apposta all’accordo del 30.12.2009, senza considerare che la stessa aveva natura meramente potestativa.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1358 e 1359 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il criterio della buona fede, in presenza di una condizione potestativa e del fatto che la condotta impeditiva del suo avveramento che è stata imputata alla parte ricorrente non costituiva oggetto di specifico obbligo giuridico gravante su quest’ultima.
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2652, 2653, 2697 c.c., 96 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la trascrizione della domanda giudiziale operata dagli odierni controricorrenti non legittimasse una richiesta risarcitoria da parte degli odierni ricorrenti.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘ INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di domanda di accertamento
dell’intervenuto avveramento di una condizione apposta ad un contratto a contenuto transattivo e di condanna dei convenuti al pagamento di somma di denaro (doppia conforme).
Primo e secondo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto con essi si attinge la statuizione relativa all’accertamento dell’intervenuto avveramento della condizione. I ricorrenti sostengono che la condizione di cui si discute fosse di natura potestativa, e che -dunque- la Corte distrettuale avrebbe errato nell’applicare la fictio iuris di suo avveramento, sulla base di un ravvisato comportamento colposo degli odierni ricorrenti, i quali, ‘… sconfessando la propria proposta …’, avrebbero ‘… avanzato richieste incompatibili con l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e con il contenuto della transazione 30.12.2009 (la pretesa di incamerare l’intero prezzo, anche per la parte spettante ai COGNOME), ovvero non rispondenti ad un loro interesse (la pretesa della previa cancellazione della trascrizione della domanda a suo tempo effettuata dai genitori COGNOME NOME e COGNOME NOME, rilevante per l’acquirente, non per il venditore), e, soprattutto, manifestato la volontà di mettere in discussione l’accordo: una volta venduta la casa, si discuterà dell’accordo’ (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). In realtà, la Corte di Appello da atto che le parti, con la transazione del 30.12.2009, avevano previsto la vendita di un immobile, da eseguirsi solo dopo la morte di COGNOME NOME -pacificamente deceduta prima dell’inizio della causa- e la divisione del relativo ricavato, e che una delle parti aveva, di fatto, tenuto un comportamento incompatibile con l’adempimento di detto accordo. Trattasi di interpretazione di fatto, che i ricorrenti contestano proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Terzo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, poiché con esso si attinge, sempre sulla base dell’erroneo presupposto
che la condizione apposta alla transazione del 30.12.2009 avesse natura potestativa, la valutazione del giudice di merito, secondo cui gli odierni ricorrenti avevano tenuto una condotta non corrispondente a buona fede. Anche in questo caso, la censura attinge un apprezzamento di fatto, per cui valgono le considerazioni già esposte in relazione allo scrutinio dei primi due motivi di ricorso.
Quarto motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso i ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda di risarcimento danni derivanti dalla trascrizione della citazione introduttiva del giudizio. La Corte di Appello ha ritenuto, sul punto, che il rigetto della domanda non comporta automaticamente il risarcimento del danno derivante dalla trascrizione della citazione introduttiva del giudizio, e che, comunque, il danno lamentato dagli odierni ricorrenti non era dipeso dalla trascrizione in sé, ma piuttosto dalla loro decisione di non dar corso alla vendita del bene, sulla base della condotta non conforme a buona fede di cui al terzo motivo di censura. Anche in questo caso, si attinge un apprezzamento di fatto, per cui la doglianza in esame presenta, come tutte le precedenti, un contenuto essenzialmente meritale’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo
comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 12.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione Civile del 12 dicembre 2023 e, a seguito di riconvocazione, dell’11 aprile 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME