Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4174 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10135-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 277/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 216/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 25 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Larino, accoglieva integralmente, anche in
R.G.N. 10135/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
relazione al quantum, la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Campomarino, alle cui dipendenze il COGNOME operava quale comandante della polizia municipale, con inquadramento nel livello D del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per giorni 239 nell’importo quantificato in atti;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto avere il COGNOME effettivamente inoltrato le richieste di ferie al Segretario Comunale che doveva autorizzarle, non valendo nella specie il disconoscimento da parte del Comune di quella documentazione e della firma apposta in calce dal superiore gerarchico a disporne il diniego e dovendo semmai farsi risalire a problematiche interne all’Amministrazione la circostanza, ove verificatasi, del mancato invio di quelle richieste agli organi deputati a provvedere, così che alla medesima Amministrazione e non alla condotta colpevole del COGNOME doveva addebitarsi la responsabilità della mancata fruizione delle ferie e, pertanto, fondata la pretesa del COGNOME alla monetizzazione per l’intero dell e giornate di ferie non godute;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Campomarino, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., lamenta l’erroneità del convincimento maturato dalla Corte territoriale circa l’acquisita prova documentale dell’inoltro da pa rte del COGNOME delle richieste di ferie e del diniego della loro fruizione per esigenze di servizio avendo il Comune puntualmente proceduto al disconoscimento dei relativi documenti e della sottoscrizione in calce agli stessi;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, d.lgs. n. 66/2003 e 18 del CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali del 6.7.1995, il Comune ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di accoglimento della domanda del COGNOME da parte della Corte territoriale, facendo discendere dalla censura di cui al primo motivo la carenza di prova, viceversa data per acquisita dalla Corte predetta, della mancata fruizione delle ferie in esito ad un atto formale dell’amministrazione recante il diniego della richiesta per esigenze di servizio;
-che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. è prospettata in via meramente subordinata, in ipotesi di rigetto dei motivi principali di cui sopra, in relazione al concorso di colpa del COGNOME resosi responsabile della mancata adesione alla sollecitazione del Direttore Generale del Comune a predisporre un piano di smaltimento per le proprie ferie residue;
-che il primo motivo si rivela inammissibile non misurandosi la censura con la reale ratio decidendi della pronunzia della Corte territoriale data dall’irregolarità del disconoscimento operato dal Comune, qualificato generico per quanto riguarda i documenti (contestati non nella loro consistenza bensì nel loro effettivo invio agli uffici competenti) ed effettuato da soggetto non legittimato quanto alla sottoscrizione;
-che inammissibile si appalesa anche il secondo motivo che presuppone la fondatezza del primo, come detto non riscontrabile, così da risolversi la censura nella mera confutazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla Corte territoriale;
-che parimenti inammissibile risulta il terzo motivo, risolvendosi anche questa censura nell’opporre una diversa lettura dei fatti a quella fatta propria dalla Corte territoriale
che appare logicamente e giuridicamente fondata incentrandosi sul rilievo per cui a predisporre un piano per lo smaltimento delle ferie residue del COGNOME non doveva esser l’interessato ma il superiore gerarchico il Direttore Generale
-incaricato di disporle e autorizzarle;
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge con distrazione in favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2023