Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30036 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4306/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5715/2022 depositata il 20/9/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE, esponendo di avere con essa stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica a fatturazione mensile e di averne subito il 19 ottobre 2015 l’emissione di cinque fatture di conguaglio e rettifica ai maggiori corrispettivi per i consumi del dicembre 2011, degli anni 2012-2014 e del semestre gennaio-giugno 2015: emissione derivata da un errore di programmazione del misuratore installato da RAGIONE_SOCIALE ed estraneo al controllo e responsabilità di RAGIONE_SOCIALE. Sostenendo di avere patito danni per ritardata fatturazione, l’attrice chiedeva l’accertamento dell’inadempimento della convenuta rispetto alla clausola contrattuale che la impegnava alla fatturazione mensile del dovuto
(articolo 9.1 delle Condizioni generali: ” La fatturazione dei corrispettivi avverrà con periodicità mensile … è fatta salva la facoltà del Fornitore di modificare tale periodicità, dandone specifica comunicazione al Cliente con preavviso non inferiore a tre mesi …”) e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni, come maggiori voci derivate da “conoscenza dei maggiori costi di produzione solo a distanza di anni dall’ultimazione del ciclo di produzione e vendita” e da “ingenti oneri straordinari” sul conto economico dell’esercizio del 2015.
La convenuta si costituiva resistendo e chiedeva in via riconvenzionale la condanna di controparte a pagarle per la somministrazione di energia l’ancora dovuta somma di € 247.620,71.
Il Tribunale, con sentenza del 7 novembre 2019, rigettava le domande attoree e, accogliendo la domanda riconvenzionale della convenuta, condannava l’attrice a corrisponderle € 247.620,71, oltre interessi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui controparte resisteva e che la Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza del 16 settembre 2022.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, da cui RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c.
1.1 In forza del contratto, controparte avrebbe dovuto fornire l’energia e fatturare mensilmente ai sensi dell’articolo 9 delle Condizioni generali di fornitura; invece aveva fatturato per erogazioni compiute dal dicembre 2011 al 30 giugno 2015 soltanto nell’ottobre 2015, così incorrendo in un inadempimento che avrebbe cagionato alla ricorrente un “rilevante pregiudizio”, al riguardo venendo trascritte le pagine 7-11 dell’atto di citazione di primo grado (ricorso, pagine 7-10). Il giudice d’appello non ha riconosciuto ciò e ha perfino asserito che l’attuale ricorrente avrebbe “beneficiato del differimento per circa quattro anni” e che durante la sottofatturazione avrebbe dovuto rendersene conto “anche semplicemente confrontando i precedenti consumi”. In questo modo il giudice d’appello ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE fosse gravata di una sola obbligazione, cioè l’erogazione dell’energia, e quindi ha “rimosso” l’articolo 1218 c.c., per cui si devono rispettare tutte le obbligazioni assunte, inclusa quella delle cadenze della fatturazione, cui corrisponde il diritto del somministrato. Ed è su questo specifico diritto che l’attuale ricorrente avrebbe fondato la propria domanda risarcitoria.
Arbitrario sarebbe poi l’argomento secondo il quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteva rendersi conto dell’errore, poiché, “munitasi di ampia
superficie di pannelli solari, era divenuta a sua volta produttrice di energia”, cosicché era “per essa impossibile effettuare un confronto dei costi con le forniture anteriori”.
1.2 Secondo la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ha inadempiuto la clausola generale n. 9 del contratto sulla periodicità della fatturazione, per il notevole ritardo del recupero dell’importo erroneamente non fatturato – peraltro non negando che essa ricorrente avrebbe dovuto versare quanto tardivamente chiestole a controparte -.
Il giudice d’appello riporta, nelle pagine 2-4 della propria pronuncia, la motivazione della sentenza di prime cure, che spiega l’errore (era stato effettuato il calcolo “con costante K = 600 anziché con costante K = 1200”), e poi, dopo avere riconosciuto che “l’articolo 9 delle condizioni generali di contratto prevede una fatturazione mensile”, rileva che l’articolo 6.3 delle condizioni generali stabilisce: “In presenza di errori di calcolo nella fatturazione l’accredito o l’addebito della somma viene effettuato nella prima fattura utile successiva”.
La corte territoriale (sentenza, pagina 5) interpreta tale articolo 6.3 come clausola che consente di derogare rispetto all’articolo 9, e reputa che l’errore che determina la costante in K 600 anziché K 1200 rientri tra quelli giustificanti la deroga appunto dell’articolo 9. Si tratta evidentemente di questioni di fatto, relative allo specifico accertamento del significato delle clausole contrattuali, cioè alla loro interpretazione concreta; e ciò, d’altronde, non è stato affrontato dal motivo in esame neppure come errore ermeneutico ex articoli 1362 ss. c.c.
La censura, pertanto, così come conformata è inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione “sotto altro profilo” dell’articolo 1218 in combinazione con l’articolo 1228 c.c.
2.1 Si censura il passo motivazionale dichiarante che, per la comunicazione da RAGIONE_SOCIALE, “unico soggetto proposto a rilevare e validare i dati di consumo”, RAGIONE_SOCIALE, quale fornitrice, era legittimata a “rifatturare” non rispettando la periodicità mensile. Ciò violerebbe l’articolo 1218 c.c., in quanto la liberazione da responsabilità si avrebbe soltanto nel caso in cui l’inadempiente dimostri l’impossibilità della prestazione; l’articolo 1218 c.c. sarebbe violato anche perché chi si avvale dell’opera di terzo è responsabile pure dei fatti dolosi o colposi del terzo.
2.2 Anche questo motivo in realtà presenta una sostanza fattuale in ordine alla concreta interpretazione della clausola generale 6.3 del contratto, che il giudice di merito ha compiuto e che avrebbe potuto eventualmente essere censurata soltanto sul piano giuridico della violazione della normativa ermeneutica.
Al pari del primo motivo, la censura patisce pertanto inammissibilità.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341-1342, 1346 c.c. e del principio generale di buona fede.
3.1 Si argomenta sul passo della sentenza per cui l’attuale ricorrente avrebbe “conferito mandato irrevocabile” a RAGIONE_SOCIALE a stipulare in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE quale cliente finale il contratto di trasporto e distribuzione con RAGIONE_SOCIALE, giungendo a dedurre le violazioni indicate in rubrica.
3.2 Similmente ai due motivi precedenti, anche questo verte sul concreto contenuto dell’accordo tra le parti, così come accertato dal giudice di merito.
La censura è pertanto inammissibile perché fattuale.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218, 1228, 1344 e 1372 c.c.
4.1 In ordine al medesimo passo considerato nel precedente motivo, si sostiene che contenga “plurime previsioni di legge” nel “costruire, in danno dell’utente, un fantomatico rapporto contrattuale tra l’odierna ricorrente e un soggetto (il <>) di cui il somministrato ignora l’identità”.
4.2 La censura è inammissibile perché palesemente introduce un novum; a ciò si aggiunga che omette comunque di esaminare la effettiva ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
5.1 Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132 c.p.c., perché la sentenza sarebbe “sorretta da un costrutto motivazionale di pura apparenza” mediante il quale il giudice si sarebbe sottratto “al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione”.
Si richiama il passo motivazionale relativo all’applicazione dell’articolo 6.3 per censurarne il contenuto come “motivazione meramente apparente” e riportando poi le pagine 13-15 dell’atto d’appello, i cui rilievi sarebbero “stati totalmente ignorati” dalla corte territoriale, con conseguente violazione degli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
5.2 Lo stralcio dall’atto d’appello viene presentato globalmente, senza indicare dove la corte territoriale non ne avrebbe tenuto conto e affidando quindi a questo giudice di legittimità l’identificazione di quel che non sarebbe stato affrontato in motivazione, con evidente conseguenza di inammissibilità della censura così conformata.
D’altronde non sussiste ictu oculi nella sentenza una motivazione apparente laddove viene interpretata proprio la clausola 6.3; il brano tratto dall’appello offre, in sostanza, un’interpretazione diversa (e anche assai generica), che non conduce a qualificare come apparente la motivazione della sentenza d’appello, peraltro ben compatibile con il testo finale della suddetta clausola, come riportata dallo stesso motivo in nota, a pagina 21 del ricorso: “In presenza di errori di calcolo nella fatturazione l’accredito o
l’addebito della somma viene effettuato nella prima fattura utile successiva”.
Il motivo è dunque inammissibile sotto ogni aspetto.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.
6.1 Quale fatto discusso e decisivo viene indicato proprio il passo in cui il giudice d’appello richiama la clausola 6.3 come clausola che consente la deroga alla fatturazione mensile, sostenendo che la corte territoriale “non ha offerto una differente interpretazione” delle clausole 6.3 e 9 delle Condizioni generali, cioè “ha totalmente ignorato sia i limiti entro i quali la fatturazione tardiva era consentita, sia la previsione dell’obbligo di fatturazione mensile, ed ha così dato luogo al vizio”.
6.2 Si è dinanzi, in quest’ultimo motivo, non a un omesso esame di un fatto discusso e decisivo, bensì ad una -peraltro generica contestazione dell’interpretazione che il giudice d’appello, proprio esaminandoli, ha dato dei due articoli contrattuali de quibus.
La censura pertanto è infondata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 8 .200,00, di cui € 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2024