Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34831 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27718/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (Pec: EMAILordineavvocatichietiEMAIL), come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Oggetto:
Contratto di
somministrazione
–
Mancata
prova – Fattura commerciale
Mero indizio.
CC 21.10.2024
Ric. n. 27718/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA INDIRIZZO (Pec: EMAIL;
-Controricorrente –
avverso la sentenza n. 202/2022 pubblicata il 14/04/2022 dal TRIBUNALE di CHIETI in funzione di giudice d’appello ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
il Giudice di pace di Guardiagrele con sentenza n. 17/2020 ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da NOME COGNOME ritenendo che l’ opposta società RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto l’onere della prova su di essa incombente mediante la documentazione prodotta relativa al contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti, considerata inidonea.
il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice d ‘appello , ha successivamente accolto il gravame interposto dalla società RAGIONE_SOCIALE annullando la sentenza impugnata e confermando il decreto ingiuntivo opposto;
avverso la sentenza d’appello propone ora ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il COGNOME;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ‘ ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. ‘ la ‘ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo, sottoposto a contraddittorio, nell’aver considerato assolto l’onere probatorio da
CC 21.10.2024
Ric. n. 27718/2022
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parte dell’odierna intimata, pur non avendo questa prodotto il contratto riferito alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, in espressa violazione dell’onere probatorio sancito dall’art. 2697 cod. civ. ‘ ; in particolare, assume che il giudice d’ appello sarebbe incorso in omesso esame di fatto decisivo, discusso tra le parti, per non aver considerato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto il contratto di somministrazione di energia elettrica riferibile alle fatture oggetto di ingiunzione;
con il secondo motivo di ricorso denuncia ‘ ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: l’ omesso esame del fatto decisivo, sottoposto a contraddittorio, nel non aver considerato anomala la macroscopica sproporzione tra i consumi effettivi, prodotti nella rimessa agricola del ricorrente, e i consumi stimati dalla meta energia spa ‘ ; in particolare, ribadisce e insiste nel lamentare che il giudice di secondo grado non avrebbe considerato anomala la sproporzione tra i consumi effettivi e quelli stimati da Meta Energia;
con il terzo motivo di ricorso denuncia ‘ ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha ritenuto rilevante la mancata contestazione del contratto di somministrazione di energia elettrica, nel giudizio di appello, da parte dell’appellato’ , e nello specifico, osserva che il Tribunale avrebbe assegnato rilievo alla mancata contestazione, da parte del COGNOME, del contratto di fornitura prodotto da RAGIONE_SOCIALE quando, invece, il predetto aveva evidenziato la sua diversità rispetto a quello oggetto delle fatture azionate ;
il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;
nella sentenza impugnata il g iudice d’appello ha preliminarmente osservato che il contratto di somministrazione di energia elettrica oggetto di lite non risultava «contestato nella sua esistenza dall’odierno appellato », aggiungendo quindi che la
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documentazione depositata dalla RAGIONE_SOCIALE dava contezza di una fatturazione «(anche in esito a rettifiche dovuti ad errori nella indicazione del contratto, il tutto però reso appunto con regolari fatturazioni di storno) con riferimento a specifica fornitura resa in specifico sito», e che tali emergenze portavano ad escludere le doglianze di parte appellata circa la pretesa «apodittica duplicazione della fatturazione (trattasi di erronea indicazione del POD)», la asserita «illegittima fatturazione per il periodo già in precedenza fatturato (trattasi di storno)>>, e «che il contratto azionato attenesse a sito diverso rispetto a quello indicato nelle fatture»; concludendo in merito alla denunciata «eccessività dei consumi», che non risultava nessuna anomalia del contatore di erogazione e che la relativa eccezione doveva ritenersi «del tutto indimostrata» (pagg.2 e 3 della sentenza qui impugnata);
orbene, a tale stregua il giudice dell’appello ha invero disatteso il principio affermato da questa Corte secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio; in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l’emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. Cass. 12.1.2016, n. 299; cfr. altresì Cass. 9542 del 2018, Cass. 16.11.2001, n. 14363 e da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023);
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il giudice d’appello ha infatti attribuito alle fatture il valore di prova del rapporto controverso tra le parti, nonostante le specifiche contestazioni dedotte dall’appellato ; difatti, questi aveva dedotto e allegato:
-l’ avvenuto annullamento di una precedente fattura, relativa alla fornitura di energia elettrica per il periodo compreso tra il 01.10.2014 ed il 31.05.2016;
intervenute anomalie ed errori nella fatturazione;
-l’ esistenza di una doppia fatturazione per la medesima utenza, riferita al medesimo codice ‘POD’ ;
il malfunzionamento del contatore, documentando sia l’incendio per autocombustione del medesimo sia il ritorno a normali consumi dopo la sostituzione del medesimo, sia l’anomalia dei consumi rilevati a fronte della tipologia di immobile in oggetto utilizzato come rimessa agricola;
della sentenza impugnata s’impone pertanto, a ssorbiti gli altri motivi, la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Teramo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Chieti, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della