Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22276 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22276 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1975/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME digitalmente domiciliata ex lege , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE digitalmente domiciliata ex lege , rappresentata e difesa dagli avv. COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (DTMMDA66C11D962V), COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 243/2020, depositata il 4/6/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME titolare di una farmacia in Bertiolo (Ud), propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 36.000,00, a titolo di canoni di un contratto di comodato precario immobiliare (stipulato il 28/11/2011) relativo all’immobile in cui esercitava la propria attività. Il Tribunale di Udine dichiarò la nullità del contratto in questione, per violazione dell’obbligo di registrazione di cui all’art. 1, comma 346, l. n. 311/2004, ritenendo inammissibile la produzione documentale funzionale alla dimostrazione del relativo assolvimento, siccome intervenuta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie (precisamente, tre giorni prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni). La Corte d’appello di Trieste riformò la decisione di primo grado, opinando che la prova dell’intervenuta registrazione fosse acquisibile, concernendo un fatto verificatosi dopo le preclusioni suddette (la registrazione era avvenuta, infatti, il 3/5/2018). Affermarono, altresì, i giudici di secondo grado che ‘era comunque esperibile la remissione in termini, peraltro implicitamente richiesta dall’appellante con la produzione per via telematica prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni’ (pagg. 14 e s. della sentenza impugnata).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME La società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 183, comma 6 ( ratione temporis vigente), 153, comma 2, e 294, secondo comma, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile la produzione documentale volta a comprovare l’avvenuta registrazione del contratto di comodato nonostante l’avvenuta maturazione delle preclusioni istruttorie, e per aver sussunto la fattispecie nell’istituto della rimessione in termini, ‘nonostante la COGNOME fosse incorsa nelle decadenze istruttorie per causa ad essa non imputabile’ (pag. 8 del ricorso).
Con il ricorso incidentale condizionato, RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione con la quale la Corte d’appello di Trieste, premessa la qualificazione del rapporto de quo alla stregua di ‘contratto precario immobiliare oneroso’, aveva escluso la riconducibilità dello stesso al campo di applicazione dell’art. 447 -bis c.p.c., con conseguente ritenuta tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo. A dire della ricorrente incidentale, il contratto andava qualificato, invece, come locazione o ‘in altri termini che giustificassero l’applicazione del rito locatizio’ (pag. 22 del controricorso), di modo che, ai fini del rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c., si doveva guardare non già alla data della notificazione dell’atto di citazione in opposizione, bensì a quella del successivo deposito in cancelleria (si veda, da ultimo, Cass., Sez. un., n. 927/2022), nella specie intervenuto dopo lo spirare del suddetto termine.
L’unico motivo di ricorso – naturalmente se inteso per quello che prospetta – è privo di fondamento, giacché la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha ammesso -contro il diverso avviso del primo giudice – la deduzione di un fatto nuovo, cioè la registrazione, e della sua documentazione, appare corretta, atteso che le preclusioni non possono interessare i fatti sopravvenuti.
Erroneamente il primo giudice ebbe a negare la detta produzione adducendo che erano maturate le preclusioni.
D’altro canto, il problema del significato nel processo del fatto nuovo introdotto e documentato oltre le preclusioni già maturate, allorquando -come nella specie -si tratti di un fatto compiuto, cioè posto in essere, naturalmente per quanto legittimamente consentito dall’Ordinamento, dalla parte, è problema ‘successivo’ . Esso, infatti, inerisce alla valutazione della sua rilevanza sull’oggetto del contendere e ciò a maggior ragione se il compimento del fatto non è vietato dalla legge o -come nel caso della registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 3011 del 2004 -è consentito dalla legge.
L’allegazione della registrazione sopravvenuta e la sua documentazione tramite la relativa produzione sono state dunque ammesse dalla corte territoriale correttamente per tali ragioni.
L’ulteriore motivazione che quella corte ha enunciato sulla rimessione in termini è superflua, ancorché intrinsecamente scorretta, atteso che si rimette in termini rispetto a qualcosa che si doveva e poteva compiere e non si è compiuto per una ragione impediente. La logica stessa della rimessione in termini si pone al di fuori di quella della introduzione nel processo del fatto nuovo e della prova della sua verificazione.
Mette conto di rilevare -per mera completezza -che con il motivo di ricorso parte ricorrente non ha prospettato alcuna critica sulla ritenuta rilevanza del fatto sopravvenuto nel senso della idoneità della tardiva registrazione ad escludere le conseguenze della nullità per il passato. Non ha, cioè sostenuto che la tardiva registrazione non sarebbe stata idonea a legittimare la debenza dei canoni ingiunti, in quanto risalenti al pregresso. Una simile questione non è dunque possibile esaminare, non consentendolo neppure il principio di diritto recentemente ribadito da questa Corte con l’ordinanza n. 8208 del 2025.
4. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale svolto dalla controricorrente, dovendosi applicare l’insegnamento di Cass., SU, n. 5456/2009 (successivamente ribadito da Cass., SU, n. 23318/2009; Cass., SU, n. 7381/2013; Cass., n. 4619/2015; Cass., n. 6138/2018; Cass., n. 25694/2024, tutte massimate) , alla cui stregua ‘ il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale ‘ . Nel caso di specie, la Corte d’appello di Trieste si era pronunciata sulla questione investita dal motivo di ricorso incidentale, di modo che il mancato accoglimento del ricorso principale fa venir meno l’interesse del ricorrente incidentale.
5. In definitiva, il ricorso principale è rigettato e l’incidentale dichiarato assorbito. Ne consegue la condanna della parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidano in € 2.100,00 per compensi professionali ed € 200, per esborsi, oltre ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito , da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione