Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30673 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30673 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31830/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO dell’AVV_NOTAIO; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO dell’AVV_NOTAIO; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
C.C. 26.09.2023 N. R.G. 31830/2020 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- e di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- nonché di
NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
-intimati- per la cassazione della sentenza n. 150/2020 della CORTE di APPELLO di LECCE-SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 9 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, dato atto del passaggio in giudicato delle statuizioni riguardanti NOME COGNOME e NOME COGNOME e disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art.342 cod. proc. civ., ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro il Comune di Maruggio da NOME COGNOME e NOME COGNOME per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dopo che, in seguito a precipitazioni atmosferiche, la loro abitazione era stata invasa da acque piovane, le quali, scorrendo lungo la strada pubblica, sarebbero defluite all’interno dell’immobile a causa di errori nella progettazione e nell ‘esecuzione di lavori stradali svolti dalla RAGIONE_SOCIALE nell’interesse dell’amministrazione comunale.
C.C. 26.09.2023
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. RAGIONE_SOCIALE
2. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iavuto riguardo al l’ editio actionis della citazione introduttiva, che aveva ricondotto le ragioni della richiesta risarcitoria agli errori commessi dal Comune nella progettazione dei lavori di sistemazione delle strade e ad ulteriori errori commessi nella fase successiva di attuazione del piano esecutivo, nonché alla mancata adozione di opere provvisionali durante l’ esecuzione dei lavori medesimi, la domanda doveva essere qualificata in termini di domanda ex art. 2043 cod. civ.;
IIciò posto, gli attori non avevano assolto l’onere probatorio relativo alla dimostrazione della sussistenza degli errori progettuali ed esecutivi allegati, atteso, da un lato, il carattere generico dell’opinione espressa dal CTU in ordine alla limitata efficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche; e considerata, dall’altro lato, l’ incontroversa circostanza che, dopo la realizzazione dei lavori, non si erano verificate anomalie nel deflusso delle acque piovane nella zona stradale prospiciente l’abitazione dei danneggiati;
IIIerano, al contrario, emerse dalle risultanze processuali le seguenti circostanze: l’immobile (indebitamente utilizzato come abitazione) era difforme rispetto a quanto assentito con concessione edilizia (che ne aveva permesso l’ uso come ricovero di veicoli); esso era privo di certificato di agibilità e non era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, in quanto la relativa domanda, pur presentata, presumibilmente non era stata accompagnata dalla prevista relazione geologica e idrogeologica; inoltre, era stato accertato dai vigili del RAGIONE_SOCIALE e risultava dal rilievo altimetrico in atti che l’edificio era stato realizzato a quota inferiore di 98 cm rispetto a quella della sede stradale, cosi consentendo alle acque piovane cadute sulla strada di raccogliersi all’ interno di esso; infine, dalla prova per testimoni era
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emerso che erano stati posti in opera dei pluviali, i quali convogliavano l’acqua piovana dai lastrici solari direttamente nell’or tale della palazzina;
IVtali circostanze, a prescindere dalla mancata prova degli errori progettuali ed esecutivi asseritamente commessi dal Comune nei lavori stradali, rilevavano ex se come fatto colposo commesso dai danneggiati avente efficienza causale esclusiva nella produzione dell’ evento dannoso sofferto, sicché, anche se la fattispecie fosse stata ricondotta all’alveo di operatività dell’art.2051 cod. civ., la responsabilità del Comune avrebbe dovuto comunque reputarsi esclusa.
Propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di due motivi. Risponde con controricorso il Comune di Maruggio. Non rispondono gli altri intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Il Comune controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso a tutti i soggetti intimati, atteso che di tale notifica, effettuata a mezzo posta, non è stato rivenuto in atti il riscontro costituito dalla cartolina di ricevimento.
Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere rigettato, come si sta per vedere, esclude la necessità di ordinare che si proceda al rinnovo dell’atto.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento
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di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.
Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).
Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ..
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha rigettato l’ eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Maruggio.
I ricorrenti, sottolineando la contraddittorietà della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, sostengono che essa avrebbe voluto «salvare» l’impugnazione pur riconoscendone la « mancata ottemperanza assoluta al disposto normativo ».
Inoltre, citando la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 7675/2019 e le precedenti conformi, richiamano alla necessità che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
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impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Per un verso, la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello non è contraddittoria, atteso che il giudice del merito, pur premettendo che l’atto di impugnazione era assolutamente inottemperante, sul piano formale, al disposto normativo dell’art.342 cod. proc. civ., tuttavia ha specificato che esso atto, sul piano sostanziale, conteneva l’individuazione del petitum devolutum , nonché del percorso argomentativo contrapposto a quello della sentenza gravata.
Per altro verso, a vuto riguardo al contenuto dell’atto di appello, che questa Corte è legittimata ad esaminare quale giudice del ‘fatto processuale’, deve ritenersi che l’impugnazione dell’ente comunale soddisfacesse i requisiti di specificità richiesti dall’art.342 cod. proc. civ. (sui quali v., recentemente, Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; in precedenza, Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass. 30/05/2018, n. 13535), contenendo sia la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sia una sufficiente parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
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Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2043, 2697, 2733, 2735 cod. civ. « in relazione all’art. 360 n.5 cod. proc. civ. ».
La Corte di appello avrebbe travisato e persino obliterato ‘dati processuali’, ‘fatti storici’ ed ‘ espressioni concettuali e difensive’ emersi nel contradditorio tra le parti, così sconfinando nel vizio di omessa motivazione.
Essa, in particolare, avrebbe svolto « due errate considerazioni » (p.33 del ricorso): nel ritenere, per un verso, che mancasse la prova dell’inadeguatezza del progetto di sistemazione delle strade de ll’ente pubblico; e nel reputare, per l’a l tro, che l’evento dannoso fosse stato cagionato, in via esclusiva, della condotta colposa dei danneggiati, per avere fatto realizzare la palazzina al di sotto della quota del piano stradale, consentendo così alle acque piovane cadute sulla strada di raccogliersi all’interno dell’immobile.
Nel formulare tali errate conclusioni, la Corte di merito si sarebbe basata solo sulle difese e sui documenti offerti dal Comune, non avrebbe tenuto conto della motivazione della sentenza appellata e non avrebbe considerato « tutti gli altri fatti, atti, prove testimoniali, documenti processuali, legittimamente acquisiti al processo » (p.34 del ricorso), tra cui, in particolare, la nota del 9 dicembre 2004, avente natura di confessione stragiudiziale, con cui il Comune aveva espressamente riconosciuto la propria responsabilità.
Inoltre , nel rilevare l’abusività dell’immobile, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’avvenuto deposito in atti del fascicolo relativo al permesso di costruire, nonché di prendere atto del carattere ‘lieve’ delle difformità dell’edificio dalla concessione edilizia.
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Ancora, il giudice di appello avrebbe persino omesso di tenere conto delle risultanze dell’ATP in merito all’ina deguatezza dei lavori stradali e avrebbe, infine, indebitamente prestato fede a testimoni inattendibili sulla circostanza della esistenza di pluviali che scaricavano sull’ortale.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Al riguardo giova preliminarmente ricordare che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 9 giugno 2020), per un verso il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irr iducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito
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diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la cr itica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere ‘questioni’ o ‘argomentazioni’, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305).
Tanto premesso in generale, nella fattispecie in esame, al di là della formale intestazione del motivo, nella sostanza non viene dedotto né il vizio di omesso esame né il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
Al contrario, le censure veicolate con il motivo in esame criticano l’ apprezzamento di merito compiuto dalla Corte di appello e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove (precostituite e costituende) alternativa a quella compiuta dal giudice territoriale.
Il motivo si palesa pertanto manifestamente inammissibile, in quanto sia l’una che l’a ltra attività sono esclusivamente riservate al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
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In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e il Comune di Maruggio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere su quelle concernenti i rapporti processuali con gli altri intimati, che non hanno svolto difese in sede di legittimità.
I ricorrenti soccombenti vanno anche condannati al pagamento, in favore del Comune controricorrente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 1.500,00 (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo), ai sensi dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ..
5.1. Questa norma ( introdotta dall’art.13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, successivamente abrogata dall’art. 46, comma 20, l. 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006: art. 27, comma 2, d.lgs. n.40 del 2006) continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore dell’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l’abrogazione), a condizione che il primo grado come nel caso di specie, in cui la citazione risale al 2005 -sia stato instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi compreso l’art. 46 cit. , operano, in virtù dell’art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 17 luglio 2015, n. 15030; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2684).
5.2. La proposizione di un mezzo di gravame in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato, in
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presenza di doglianze che investono inammissibilmente il giudizio di merito e la valutazione delle prove (contestando l’omesso o erroneo apprezzamento del contenuto di documenti e delle risultanze della prova testimoniale da parte del giudice del merito e formulando pertanto censure assolutamente incompatibili con il sindacato di legittimità), costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza.
Si tratta, inoltre, di una condotta idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell”abuso del processo’, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.385, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr., sia pure con riguardo all’omologa norma di cui all’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va infine dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
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ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.082,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
condanna altresì i ricorrenti , ai sensi dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione