Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12228 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12228 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2341/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
intimati –
avverso la sentenza n. 492/2021 del la Corte d’Appello di Caltanissetta, depositata il 2.12.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Enna dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE su istanza della creditrice RAGIONE_SOCIALE previa
dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo che la società intendeva proporre ai suoi creditori.
RAGIONE_SOCIALE propose reclamo contro la decisione del Tribunale, che venne respinto d alla Corte d’Appello di Caltanissetta.
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, «ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione de ll’ art. 162, comma 2 e 3, legge fall., in relazione al mancato assolvimento degli obblighi informativi e vizio di mancanza di motivazione per omesso esame del primo motivo di reclamo, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ».
La ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia adeguatamente apprezzato la critica mossa alla decisione del Tribunale di Enna di non concedere un termine ai sensi dell’art. 162, comma 1, legge fall. per la rimodulazione del piano, considerando decisivo, in senso contrario, l’inadempimento degli obblighi informativi periodici in pendenza del termine concesso ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall. e non tenendo conto del fatto sopravvenuto dell’accertamento fiscale che aveva stravolto il piano originario.
Il secondo motivo censura, «ai sensi dell ‘ art 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con
riferimento alla mancata concessione del termine ex art. 162, comma 1, legge fall. – violazione di legge in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa valutazione del primo motivo di reclamo».
Anche questo motivo si concentra sulla mancata concessione del termine ai sensi dell’art. 162, comma 1, legge fall., questa volta sotto il profilo di una prospettata omessa motivazione della sentenza sul punto.
Il terzo motivo è proposto «ai sensi dell ‘ art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e denuncia «errata e falsa applicazione dell’art. 162, comma 3, legge fall.».
Il motivo censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo, anche se reso nell’ambito della sentenza di fallimento, rimane un provvedimento autonomo e non reclamabile per espressa disposizione di legge (art. 162, comma 2, legge fall.), ma semmai impugnabile con il solo ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Con il quarto motivo si prospetta, «ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 161 legge fall., sul giudizio di fattibilità dell’attestatore, nonché in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. vizio di omessa motivazione».
La ricorrente ribadisce in questa sede la tesi secondo cui il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a verificare la «fattibilità giuridica» del piano, lasciando ai creditori la valutazione della «fattibilità economica». Procede quindi a una analisi di dati estrapolati dal piano attestato e sostiene che all’udienza era no
state fornite ulteriori indicazioni, non tenute in debito conto dal Tribunale, prima, e dalla Corte d’Appello, poi.
Infine, il quinto motivo è proposto «ai sensi dell ‘ art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione in ordine ai mezzi istruttori richiesti».
RAGIONE_SOCIALE si duole che non siano stati ammessi i mezzi di prova dedotti al fine di «dimostrare l’impossibilità oggettiv a … di assolvere gli obblighi informativi e di produrre la documentazione contabile richiesta dal Commissario Giudiziale, prima del deposito della relazione».
6. Il ricorso è complessivamente inammissibile.
6.1. I primi due motivi, sia pure con diverse argomentazioni, sono entrambi volti a censurare la mancata concessione di «un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti» (art. 162, comma 1, legge fall.).
Sennonché, la concessione del termine è una scelta discrezionale riservata al Tribunale, per cui la decisione sul punto non necessita di specifica motivazione e non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. nn. 11882/2020; 21901/2013).
È dunque irrilevante, in questa sede, la motivazione pur tuttavia data dalla Corte nissena che, condividendo la scelta del Tribunale di Enna, ha considerato a tal fine «decisivo il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia omesso di adempiere agli obblighi informativi periodici … relativi alla gestione economica e finanziaria dell’impresa» .
6.2. Il terzo motivo è inammissibile perché censura un’affermazione della Corte territoriale che, pur essendo effettivamente errata, non ha influenza sulla decisione assunta e rappresenta, in sostanza, un obiter dictum .
In effetti, la non reclamabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo non esclude che le ragioni del diniego possano essere sindacate dal debitore con il reclamo avverso la contestuale sentenza che dichiara il fallimento su richiesta di uno creditore o del Pubblico Ministero. In tal senso è, infatti, esplicito i l disposto dell’art. 16 2, comma 3, legge fall. («Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell ‘ articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato»).
Tuttavia, avendo la Corte d’Appello esaminato nel merito il reclamo -ribadendo le ragioni della ritenuta inammissibilità del concordato, come già apprezzate dal Tribunale -, l’errata affermazione dell’improponibilità del reclamo può essere virtualmente espunta dalla motivazione, senza che con ciò venga meno la conformità al diritto del dispositivo (art. 384, comma 4, c.p.c.).
6.3. Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame de l motivo non offre elementi per mutare l’orientamento assunto.
La Corte d’Appello ha puntualmente richiamato alcuni dei precedenti di legittimità in cui si è affermato che « Il giudice … è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del
piano per poter ammettere il debitore al concordato » e che la differenza (definita « nozionistica ») tra «fattibilità giuridica» e «fattibilità giuridica» serve semplicemente a mettere in evidenza « che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi » (Cass. n. 9061/2017; conf. Cass. nn. 5825/2018; 5653/2019).
E, nel caso di concordato in continuità aziendale, « la rigorosa verifica della fattibilità ‘in concreto’ presuppone un’analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, volta che il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa » (Cass. n. 9061/2017, cit.; conf. Cass. n. 23315/2018).
Altra cosa, rispetto alla cd. «fattibilità economica» del piano è la «convenienza economica» della proposta , la cui valutazione spetta, in prima battuta, soltanto ai creditori, i quali possono coinvolgere il giudice, sollecitandolo alla verifica dell’eventuale pregiudizio arrecato al loro specifico interesse a un trattamento non deteriore rispetto a quello ottenibile con la liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.
A tali principi si è attenuta la Corte nissena, sia richiamando e condividendo alcune osservazioni del Tribunale (carenze di completezza e di comprensibilità del piano e della
relativa attestazione, «mera ipoteticità» di talune assunzioni del piano stesso, in particolare con riferimento agli introiti attesi dalla continuità aziendale), sia valorizzando, in negativo, l’opacità connessa all’inadempimento degli obblighi informativi periodici nel corso della fare preparatoria.
Il giudizio del giudice del merito sulla concreta fattibilità del piano (e sulla attendibilità dell’attestazione dell’esperto indipendente), da un lato, non esula dai suoi poteri e, dall’altro lato, è di per sé incensurabile in sede di legittimità. Del resto, il fatto stesso che la ricorrente evidenzi di avere formulato in udienza istanza di concessione di un termine per «rimodulare il piano» dimostra la piena consapevolezza che quel piano, così com’era (e di cui sempre la ricorrente afferma testualmente che il sopravvenuto accertamento fiscale lo «stravolgeva»), non rispondeva al necessario requisito della fattibilità.
6.4. Il quinto motivo è inammissibile, perché la mancata ammissione di prove (ordini di esibizione e testimonianze) in merito alle insormontabili difficoltà incontrate dalla ricorrente nel predisporre il piano non ha rilevanza ai fini della decisione assunta.
Ciò che è decisivo, infatti, è la mancanza oggettiva di dati e informazioni essenziali per esprimere un attendibile giudizio sulla fattibilità del piano e non la imputabilità o meno a colpa del debitore di quel deficit informativo.
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del