Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19467 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 1 Num. 19467 Anno 2019
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/07/2019
SENTENZA
sul ricorso n. 318/2018 r.g. proposto da:
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE INTERNAZIONALE dei Dottori COGNOME Giorgio e COGNOME RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci illimitatamente responsabili Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME.
– ricorrenti –
contro
COGNOME, tutti rappresenta i ifesi, giusta procura speciale apposta in calce a controricorso, dagli vocatiLiU sepp Av rttrT ‘e lie io in.0 , elettivamente domicilia LL , in Roma, alla INDIRIZZO esso lo studio dell’Avvocato r pr e d GeiJJA GLYPH P3Pkg-LA ce-t C U ki LLA -. 4 I i M i RAGIONE_SOCIALE INTERNAZIONALE dei Dottori COGNOME NOME e COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE., con sede in Bologna, alla INDIRIZZO (P.I. P_IVA), in persona soci amministratori, nonché in proprio i soci Dott. NOME COGNOME e Dott.ssa NOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in data 21.11.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/6/2019 dal Consig dott. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso;
udita, per il ricorrente, l’Avv. NOME COGNOMEper delega), che ha chiesto accog il proprio ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avv. COGNOME che ha chiesto respingersi l’avverso ri
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sul reclam proposto, ai sensi dell’art. 18 legge fall., dalla FARMACIA INTERNAZIONALE DEI DOTTORI COGNOME NOME E NOME RAGIONE_SOCIALE, nonché da quest’ultimi nella qualità di soci nei confronti della curatela fallimentare e in riferimento alla sentenza emessa i 7.8.2017 dal Tribunale di Bologna (con la quale quest’ultimo aveva dichiar inammissibile la domanda di ammissione al concordato preventivo e aveva dichiarato fallimento di quest’ultima e dei singoli soci) – ha, in accoglimento del proposto r revocato la sentenza dichiarativa di fallimento e trasmesso gli atti al predetto Tr per quanto di competenza.
1.1 Il giudice di prima istanza aveva ritenuto la proposta concordataria inammissibi quanto insufficientemente giustificata e documentata l’asserita capacità di prod liquidità negli esercizi successivi all’omologa, partendo da una situazione di insolve con bilanci sistematicamente in perdita) e in quanto non era stato chiarito il percor raggiungere il prospettato taglio delle spese per servizi e la ragione per cui sar stati soddisfati i creditori anteriori con una gestione comunque prevista in perdita per i primi anni. Il tribunale aveva, altresì, evidenziato che l’attesta professionista, direttamente sindacabile giudizialmente (come chiarito anche da giurisprudenza di legittimità), non rispondeva neanche ai canoni legali per la sua cor redazione, condizionando invero il giudizio sulla fattibilità ad eventi futuri ed esprimendo valutazioni in termini solo dubitativi, ed avendo altresì svolto la verifi veridicità dei dati contabile, con metodo di rilevamento a campione, e con evid incongruenze tra i dati contabili depositati e quelli citati nella relazione stessa. I fallimentare aveva infine evidenziato che non era stato neanche esaminato, nel attestazione del professionista, il profilo della funzionalità della continuità az miglior soddisfacimento dei creditori e che il risultato finale positivo era stato
solo ad un incremento delle rimanenze finali. Il tribunale non aveva, poi, ri contestato lo stato di insolvenza e aveva considerato integrata anche la condizion procedibilità della domanda di cui all’art. 15, u. c., legge fall., dovendosi so debito indicato nell’istanza di fallimento anche gli importi dei diversi protesti.
1.2 Proponevano, dunque, reclamo la società fallita ed i soci, rilevando, da un lat l’attestazione era nel suo contenuto conforme a legge, con argomentazioni, peralt corrette e coerenti a sostegno della fattibilità del piano e che i dati contabili e correttamente verificati e diverse voci anche rettificate (immobilizzazioni, rima debiti previdenziali, erariali e commerciali) ed evidenziando, dall’altro, che il aveva omesso erroneamente di considerare, per il primo anno di gestione, l’ut derivante dallo stralcio dei debiti annullati dall’eventuale approvazione del conco nonché la ritrovata possibilità di rifornirsi dal mese di aprile 2017 a prezzi più co tramite i normali canali di distribuzione e che, infine, il tribunale aveva c rendiconto finanziario (costituito da entrate e uscite di denaro) con i risultati economico, ove le lievi perdite erano generate solo dagli ammortamenti, co meramente figurativi. Il reclamo evidenziava, inoltre, che la gestione per gli eser 2017 avrebbe determinato risultati sempre positivi, anche in ragione dello sblocco crediti verso la Asl, già oggetto di pignoramento, e che la prosecuzione dell’att impresa sarebbe stata utile per l’erogazione del finanziamento prededucibile ex art. quater legge fall., attraverso il quale si sarebbe provveduto al pagamento dei cred anteriori.
1.3 La corte del merito ha ritenuto, nella contumacia della curatela fallimentare (la decideva di non costituirsi nel giudizio di reclamo), che la relazione dei profes attestatori non avesse recepito acriticamente i risultati della situazione patri prodotta dal debitore, ma anzi avesse effettuato rilevanti e motivate rettifiche sul di avviamento, sulle immobilizzazioni materiali, sulle rimanenze e su debiti previdenz commerciali; che non era neanche censurabile la metodica di controlli a campione de dati contabili, purché concentrata sugli elementi di maggiore criticità e importa termini quantitativi; che, inoltre, l’attestazione aveva svolto un giudizio non i dubitativi, avendo correttamente ipotizzato un’evoluzione del piano attravers strategico contenimento dei costi di gestione, nonché la contrazione del finanziame prededucibile sopra ricordato; che il superamento della situazione di mancanza redditività dell’azienda poteva essere realizzato attraverso : i) la riduzione d tramite i normali canali di approvvigionamento; ii) la riconduzione del v dell’ammortamento a costi solo figurativi e la cancellazione dei debiti pregressi attr
l’omologazione del concordato; iii) la crescita del fatturato tramite una gestione or depurata dai debiti concordatari e con approvvigionamento dei farmaci a prez concorrenziali. La corte territoriale ha, inoltre, osservato che lo stesso curatore, all’udienza del 10.11.2017, aveva chiarito che l’attuale esercizio provvisorio er reso possibile dallo sblocco dei crediti verso la Asl per euro 74.000 e che una ges ordinaria in continuità aziendale avrebbe consentito un aumento di valore anche de rimanenze di magazzino tramite l’aumento del fatturato. La corte di merito ha, dunq ritenuto, diversamente dalla prima decisione, che la documentazione e l’attestazi presentate dalla società debitrice erano idonee ad illustrare chiaramente il pian proposta concordataria ai creditori e che il giudizio di fattibilità (anche econom piano dovesse risolversi in senso positivo.
2. La sentenza, pubblicata il 21.11.2017, è stata impugnata dalla curatela fallime con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE DEI DOTTORI COGNOME NOME E NOME RAGIONE_SOCIALE e i soci hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360, primo, n. 3, legge fall., violazione e falsa applicazione degli artt. 162, 186 bis leg 2741 cod. civ. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motiv meramente apparente – si duole dell’erronea valutazione da parte della corte di mer della fattibilità del piano, con particolare riferimento a quella economica, aven esercitato i poteri di controllo giudiziale sul profilo della verifica della idoneità realizzare il superamento della crisi aziendale e la realizzazione del soddisfaciment creditori. Sostiene la curatela ricorrente che il piano di prosecuzione dell aziendale, posto a sostegno della proposta concordataria, si fondava su prospettive tutto implausibili ed irrealizzabili, come già ritenuto dal tribunale fallimentare. ricorrente che le “serie storiche” delle performances pregresse erano tutte fortemente negative (come emergeva dalla stessa proposta concordataria) e che il conto economico prospettico risultava pacificamente negativo sino al 2020 (come risultava dal p industriale) e che infine gli unici fondi destinati alla soddisfazione dei creditor sarebbero stati i finanziamenti prededucibili e dunque risorse finanziarie esterne all di reddito aziendale. Ciò avrebbe determinato – osserva ancora il ricorrente prognosi negativa in ordine ad una recuperata capacità reddituale dell’impresa in cri
ciò anche in considerazione del maggior peso rivestito da fattori esogeni (crisi del e modifica del contesto normativo) rispetto a quelli endogeni (eccessivo peso finanziamento bancario strumentale all’acquisto della farmacia, elevato costo personale) responsabili della crisi della impresa in esame. Osserva sempre la curat come, nel caso di specie, il piano concordatario era carente e non plausibile anch relazione alla mancata indicazione di azioni specifiche e concrete volte a determinare situazione di discontinuità rispetto al passato (cd. action plan). Si denuncia inoltre la mancata valutazione da parte della corte di merito della circostanza che le risorse po sostegno del piano di soddisfacimento dei creditori erano fornite dal finanziatore es direttamente agli organi della società, così determinando la loro confusione c patrimonio sociale e non potendo essere pertanto considerata propriamente “finanz esterna”, con la conseguenza che, qualora fosse intervenuto il fallimento, le pre risorse finanziarie sarebbero state impiegate secondo l’ordine legittimo delle prelazi dunque, destinate prioritariamente in favore del pagamento dei crediti prededucibili, ammontare, in assenza di un piano concordatario realizzabile, sarebbe stato destinato aumentare enormemente e dunque ad erodere completamente la fonte di finanziamento. Osserva, pertanto, la parte ricorrente che su tutti i predetti profili di dog prospettati la corte distrettuale aveva reso una motivazione evanescente intrinsecamente contraddittoria. Si evidenzia che la motivazione impugnata avev confuso debiti e costi di gestione e aveva erroneamente considerato l’ammortamento un “costo figurativo”, incorrendo anche in una erronea valutazione delle rimanenze.
2. Con il secondo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360, co primo, n. 3, legge fall., violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, com 186 bis legge fall. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. pro motivazione meramente apparente – si duole dell’erronea valutazione giudiziale riferimento all’attestazione del professionista. Osserva la ricorrente che l’attestazi cui il tribunale fallimentare deve poter svolgere uno scrutinio diretto per il g fattibilità del piano e la verifica della veridicità dei dati contabili, non era modello legale, come anche conformato dalle leges artis dettate dalla prassi e dalle regole previste dall’ordine dei commercialisti.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.
3.1.1 La verifica di fondatezza del motivo involge necessariamente l’esame dell’ist della fattibilità del piano concordatario, e ciò con particolare riferimento al pr fattibilità economica.
Ciò richiede un breve excursus dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità punto.
Sul tema non può non ricordarsi il fondamentale di questa Corte rappresentato dalla arrét sentenza espressa nel massimo consesso e di cui al n. 1521 del 23/01/2013.
Il giudice di legittimità, in quella occasione, ha definitivamente chiarito che “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità de concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, men resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il con legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parame nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la pro di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultim intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserit generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione d dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, s ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.
Dunque, il giudice fallimentare ha il dovere di esercitare il controllo di legi giudizio di fattibilità della proposta di concordato, mentre resta riservata ai cr valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabi successo economico del piano ed i rischi inerenti.
Precisano inoltre le Sezioni Unite che il controllo di legittimità si attua ver GLYPH l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, da intendersi quest’ultima come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, come ta necessariamente finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditor un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modest parziale, dei creditori, da un altro.
Per vero, la “privatizzazione” dell’attività di apprezzamento del requisito del convenienza – nel senso che tale valutazione rientra ora nella discrezionalità de creditorio che la esprime attraverso la votazione – trova sicura giustificazion lettera della legge fallimentare. Tuttavia, la “privatizzazione” dell’attività di apprezzamento del requisito della convenienza non comporta certamente anche la “privatizzazione” dell’attività di scrutinio del requisito della el fattibilità d piano. Quest’ultimo si sostanzia, invero, in un giudizio di tipo valutativo-prognostic
l’effettiva conseguibilità degli obiettivi pianificati e la giuridica real programma negoziale, giudizio da cui esula qualsiasi valutazione di valore circa la convenienza ad ottenere da quella soluzione pianificata la migliore soddisfazione possi dei diritti dei creditori. Ed è affidato al tribunale soprattutto al fine di po nelle condizioni di votare in modo informato e di evitare che ad essi venga chies valutare la convenienza di una proposta mostratasi concretamente irrealizzabile ovve inattuabile.
Ne discende che, correlativamente, spetta ai creditori la valutazione della convenienza della proposta, ossia della sua positività o negatività attraverso il raffronto t viene offerto negozialmente e quanto ricavabile dalle alternative concretame praticabili.
Del resto, l’attribuzione ai creditori del giudizio di convenienza della proposta, attraverso la espressione del diritto di voto, non esclude, logicamente ancor prima giuridicamente, che la previa valutazione sulla fattibilità possa essere confidata al giudice. Comunque, va detto che, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 1521/2013 d ultimo ricordata, non si potrà più dubitare sul presupposto secondo cui la valuta della convenienza economica della proposta di concordato preventivo spetti esclusivamente ai creditori. Secondo le Sezioni unite, “la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, la quale a sua volta assumere concretezza soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacime dei crediti (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempime rispetto alla quale la relativa valutazione (sotto i diversi aspetti della veros dell’esito e della sua convenienza) è rimesso al giudizio dei creditori, in quant interessati”. Nessun sindacato sarebbe rimesso al tribunale sull’aspetto pratic economico della proposta, ossia “sulla correttezza dell’indicazione della misura soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori”, e neppure in ordine alla “prognosi di realizzabilità dell’attivo nei termini indicati dall’imprenditore”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tuttavia, la Corte non ha mancato di rilevare, in premessa, che il legislatore delle fallimentari, pur valorizzando l’elemento privatistico del concordato preventivo, non ne ha cancellato tutti gli aspetti di carattere pubblicistico, “suggeriti dall’avvertita esigen tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla prop ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attu mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizza corretta formazione dell’accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziament margini di intervento del giudice in chiave di garanzia”.
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Sicché, ora, spetta al tribunale di verificare la fattibilità oncordato, giuridica del c eventualmente esprimendo un giudizio ostativo all’ammissibilità della propo concordataria, quando le modalità attuative della stessa risultano incompatibil norme inderogabili. Spetta altresì al tribunale sorvegliare su ciò, che la valutaz creditori venga espressa correttamente e determini il giusto esito della proce concordataria, e che, pertanto, essi “ricevano una puntuale informazione circa i dati, l verifiche interne e le connesse valutazioni”. Questa Corte ha, quindi, declinato una composita piattaforma di indicazioni nomofilattiche, volte a definire i limiti del giudiziale sulla fattibilità “economica” della proposta, intesa come “prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati”.
Per quanto qui di interesse, occorre anche ricordare che, nell’ambito del cont giudiziale rientra certamente “una delibazione in ordine alla correttezza del argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno formulato giudizio di fattibilità del Ne discende che – anche sulla base delle superiori considerazioni – con ciò non si alludere ad un mero controllo formale sull’analiticità e coerenza delle motivazioni qualcosa di ulteriore, che può essere individuato nel controllo relativo alla razionalità delle argomentazioni dell’attestatore.
3.1.2 Ciò posto, occorre ricordare, per quanto interessa più direttamente la odi controversia, che la giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente chiarito che in di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presu di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, n che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari l concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fa essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una man inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso pe riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (c ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta) principi vengono maggiormente in rilievo nell’ipotesi di concordato con conti aziendale ex art. 186-bis I.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità ” presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della cont stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell’attività imprendi accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evi rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui m
soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale (Ca Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017).
3.1.2.1 Come già sopra ricordato, le sezioni unite di questa Corte, nella senten 1521-13, hanno affermato il principio per cui il giudice ha il dovere di eser controllo di legittimità sulla proposta di concordato.
Il sindacato di fattibilità non resta difatti escluso dall’attestazione del professio
Rimane invece riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto g che ha a oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti.
Quest’ultimo concetto va peraltro razionalmente inteso in rapporto a quanto precisa proposito della verifica della causa concreta del concordato stesso. E va poi calibra profilo del concordato in continuità aziendale, che riguarda anche la odierna causa.
Dal primo punto di vista deve essere posta in adeguata luce l’implicazione generale concetto, laddove si è detto (secondo le indicazioni fornite nella sentenza delle unite sopra ricordata) e, realizzandosi il controllo di legittimità in applicazion ì ch unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazion in cui si articola la procedura di concordato preventivo, esso deve attuarsi media diretta verifica della “effettiva realizzabilità della causa concreta”.
La causa concreta è da intendersi “come obiettivo specifico perseguito dal procediment di talché essa non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal t di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finaliz superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (così, se Cass., n. 9061/2017, cit. supra).
E’ abbastanza evidente che l’esplicito riferimento alla causa concreta, evocand richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della prop finalizzato a stabilirne l’idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati. Ciò significa che la verifica di proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, compre necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’asse interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato pers
In realtà, non può esser predicato il primo concetto (il “controllo circa l realizzabilità della causa concreta”) se non attraverso l’estensione al di là d riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di qu da un generico riferimento all’attuabilità del programma (così, sempre Cas n. 9061/2017, cit. supra).
Da questo punto di vista non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo d economica (sempre vietato).
Invero, il giudice è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza sopra richiamata s semplicemente ad evidenziare che, mentre il sindacato del giudice sulla fattib giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderog non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, i realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verif sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiet prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indic proponente per superare la crisi (così, ancora Cass., n. 9061/2017, cit. supra).
3.1.2.2 I menzionati principi tanto più vengono in rilievo quando si parli di concor continuità aziendale che prevede, come nella specie, un piano pluriennale inteso superare la crisi aziendale e a soddisfare nel tempo i creditori.
In realtà, in tal caso la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” un’analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, analisi che sia idonea a che il piano con continuità dimostri la sostenibilità finanziaria della continuit 3.1.3 L’impugnata sentenza, svolgendo il sindacato che la fattispecie richiedeva, posta in linea con i citati principi, nel momento in cui ha motivatamente espresso valutazione positiva di attitudine e plausibilità del piano concordatario con contin rapporto alla serie di elementi riportati in motivazione, così escludendosi che si predicare, nel caso di specie, la invocata violazione di legge.
3.1.3.1 Tali elementi sono stati rinvenuti: a) nell’attitudine della relazi attestatori a dimostrare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziend attraverso una serie di rettifiche sul valore di avviamento, sulle immobilizz materiali, sulle rimanenze e su debiti previdenziali e commerciali; b) nella idoneità relazione a sostenere un giudizio prognostico di realizzabilità del piano, ipotizzand strategico contenimento dei costi di gestione ed evidenziando l’accensione d finanziamento prededucibile volto al pagamento dei creditori anteriori; c superamento della situazione di mancanza di redditività dell’azienda attraverso : riduzione dei costi tramite i normali canali di approvvigionamento ; li) la cancellazi debiti pregressi attraverso l’omologazione del concordato ; iii) la crescita del f tramite una gestione ordinaria depurata dai debiti concordatari e c approvvigionamento dei farmaci a prezzi concorrenziali.
3.1.3.2 È stato inoltre giustificato il giudizio di superamento della crisi aziendale ragione dello “sblocco” dei crediti verso la Asl per euro 74.000 ed in relazio circostanza che una gestione ordinaria, in continuità aziendale, avrebbe consentito aumento di valore anche delle rimanenze di magazzino tramite l’aumento del fatturat La corte di merito ha, dunque, ritenuto, diversamente dalla prima decisione, ch documentazione e l’attestazione presentate dalla società debitrice erano idonee illustrare chiaramente il piano e la proposta concordataria ai creditori e che il gi fattibilità (anche economica) del piano dovesse risolversi in senso positivo.
3.1.4 Tutte le doglianze che i ricorrenti, nel sopra riferito primo motivo di ricor formulato in ordine alla motivazione spesa dalla corte d’appello sono in inammissibili e in parte infondate. 3.1.4.1 La sentenza è invero soggetta all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come rifo dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, rel all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza ris testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di disc tra le parti e abbia carattere decisivo: vale a dire che, se esaminato, a determinato un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istrut non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giud ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel conte la citata riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è da in secondo l’interpretazione datane dalle sezioni unite di questa Corte, vale a dire, al dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ” costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per cui, da tale vista, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramut violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenz motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a presc dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella “manca assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparent “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perp obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto “sufficienza” della motivazione ( cfr. Cass. Sez. U n. 8053-14). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione impugnata non può essere considerata deficitaria né secondo il dispost dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., essendo stati considerati i fatti storici ef
rilevanti ai fini della valutazione istituzionalmente rimessa al giudice del falli secondo il disposto dell’art. 132 cod. proc. civ. e dunque sotto il profilo denun vizio riconducibile sotto l’egida applicativa dell’art. 360, primo comma, n. 4, co civ..
3.1.3.2 In realtà, la Corte distrettuale ripercorre tutte le questioni poste dal debitrice a sostegno della realizzabilità della “causa in concreto” del n concordatario, spiegando le condizioni fattuali attraverso le quali raggiungere l’ob da un lato, del superamento della crisi aziendale e, dall’altro, del soddisfaciment interessi dei creditori, e cioè attraverso un ordinato risanamento della gestione ord dell’azienda (depurata dai debiti pregressi e organizzata attraverso una riduzion costi di approvvigionamento dei farmaci) ed attraverso la contrazione di finanziamento, ai sensi dell’art. 182 legge fall, da riversare in favore dei credit quater concordatari.
3.1.3.3 La parte ricorrente pretenderebbe, invece, una rivalutazione dei contenuti decisione di merito attraverso una rilettura diretta degli elementi di giudizio sostegno della realizzabilità in concreto del piano concordatario, proponendo dogli che si pongono, all’evidenza, ben al di là del perimetro di cognizione del giud legittimità e che rientrano, invece, nell’ambito delle valutazioni discrezionali de del merito. Tutte doglianze, in realtà, avrebbero dovuto essere presentare dalla cur fallimentare innanzi al giudice del riesame, circostanza non avvenuta perché la cura ha deciso di rimanere contumace nel giudizio di appello.
Ne consegue la infondatezza delle doglianze così proposte dalla curatela fallimentare.
3.1.4 Del tutto nuova (in quanto presentata solo in questa sede di giudizio) è la ce avanzata, poi, in ordine alla legittimità della previsione, nel piano, della cd esterna per il pagamento dei debiti preconcordatari e di cui non si può, comunq condividere la fondatezza, sia perché la previsione della necessaria “erosione” finanziamento attraverso il pagamento dei crediti prededucibili medio tempore maturati è riferita dalla curatela all’ipotesi della soluzione fallimentare (in caso di inammiss concordato) e non già a quella concordataria (a cui solo è riferibile, invece, il g fattibilità economica del piano proposto dal debitore) sia perché non è stata chiar ricorrente l’allegata non riconducibilità del prestito alla categoria della finanza cui non è predicabile, com’è noto, la confusione con il patrimonio sociale.
4.1.5 Da ultimo, va segnalato che anche le censure proposte dal ricorrente co violazione di legge si presentano come irricevibili in questo giudizio di legittimità.
Ciò detto, risulta di tutta evidenza come, nel caso di specie, la dedotta violazi sopra citati indici normativi (artt. 160, 161 e 186 bis legge fall. e 2741 cod. c dal richiedere a questa Corte una ricognizione sul significato normativo degli ste stata invece allegata al fine di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei elementi fattuali di scrutinio della fattibilità economica del piano (analisi rid costi, utilità del finanziamento prededucibile, sostenibilità dei costi di ammortame contratti tramite finanziamento bancario, etc.), rivalutazione che, per quanto sop spiegato, non rientra nella cognizione del giudizio di legittimità e che invece è rim via esclusiva al giudice del merito.
3.2 Quanto si qui detto vale, a fortiori, per la declaratoria di inammissibilità del second motivo di censura che, articolato, ancora una volta, sotto il profilo della viol legge (questa volta degli artt. 160, 161, comma tre, e 186 bis legge fall.) e d argomentativo, pretenderebbe, anche in questo caso, una rivalutazione diretta contenuto dell’attestazione del professionista in relazione al giudizio di fattib valutazione di veridicità dei dati contabili, senza neanche passare attraverso un argomentativo denunciabile in cassazione nei limiti sopra riferiti.
Sul punto è utile ricordare che in tema di concordato preventivo, il tribunale, potendo esprimere valutazioni in merito all’attestazione resa dal professionista potere di compiere una penetrante verifica dell’adeguatezza dell’informazione che vi fornita ai creditori, al fine di consentire a questi ultimi un’espression consapevole del voto (Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 28/03/2017)
Orbene, la parte ricorrente pretende una rivalutazione del contenuto dell’attestazio professionista nei due presupposti sopra ricordati (fattibilità e veridicità dei dat che non sarebbe consentita neanche ai giudici del merito che, sul punto, devo arrestarsi ad una verifica di legittimità della relazione nei termini di un informazione del ceto creditorio al cui insindacabile giudizio è rimessa la valutaz convenienza del piano.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso 44—4eer-64 e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favo controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbors misura di euro 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti p versamento, da parte della curatela ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019
Il Consigliere estensore