Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3579/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME Fabrizio (CODICE_FISCALE, COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, Procuratore Generale Presso Corte di Cassazione, intimati-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 1245/2017 depositata il 21/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 13/10/2014 la soc. RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘) presentava presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) domanda «di ammissione al concordato con riserva» ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.fall, cui faceva seguito, il successivo 27/4/2015, il deposito del ricorso per ammissione al concordato preventivo corredato dal piano, dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione; il piano prevedeva la presentazione da parte di RAGIONE_SOCIALE ( breviter ‘RAGIONE_SOCIALE) società capo gruppo, di un accordo di ristrutturazione nell’ambito del quale la ricorrente avrebbe ricevuto la somma di € 16,9 milioni e detta provvista, unitamente alla liquidazione di altri asset (immobili, crediti e canone di affitto di azienda), avrebbe assicurato il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei privilegiati e il pagamento in percentuale dei chirografari suddivisi in classi (fornitori di prodotti freschi soddisfatti per 24%, banche ed altri creditori finanziari per il 10%, fornitori di prodotti secchi ed altri per il 6%).
2 Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con decreto del 30/11/2016, dichiarava inammissibile la domanda di concordato pronunciando, con coeva sentenza, il fallimento della società e la Corte d’Appello di Messina rigettava il reclamo.
2.1 La Corte distrettuale, per quanto di interesse in questa sede, dopo aver ricostruito il quadro giurisprudenziale delineatosi a seguito della sentenza S.U. nr. 1521/2013 sulla fattibilità del concordato, riteneva condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale circa l’inidoneità del piano alla realizzazione della causa concreta del concordato: ciò in quanto, nella prospettiva del piano,
la possibilità che parte considerevole della provvista da ripartire al ceto creditorio (€ 16 milioni), derivante dalla conclusione degli accordi di ristrutturazione e dal perfezionamento della procedura di omologa degli accordi prevista dall’art . 182 bis l.fall. non ancora promossa da parte capogruppo RAGIONE_SOCIALE al momento della proposizione della domanda di concordato, si correlava a plurime variabili niente affatto valutabili in termini di probabilità.
2.2 Evidenziava l’impugnato decreto che la valutazione dell’attestatore rimaneva imperniata su dati astratti, senza garanzia in concreto del realizzo della somma di € 16 milioni, ritenuta essenziale ai fini della riuscita del piano, con le modalità ivi descritte nel piano e però senza la benché minima indicazione dei tempi ragionevoli e compatibili con quelli della procedura di incasso dei crediti infragruppo.
2.3 In definitiva, secondo la Corte, l’attestazione di fattibilità del piano era subordinata ad un evento futuro ed incerto, così che, per assolvere alla sua funzione di orientamento dei creditori verso un voto consapevole, avrebbe invece dovuto fornire puntuali, approfondite ed adeguate informazioni sulla modalità di realizzazione degli accordi di ristrutturazione e di liquidazione degli altri asset.
3 CSRS ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, il fallimento e gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 162 l.fall.: si sostiene che la Corte non ha esercitato il potere di controllo sulla fattibilità giuridica del piano, come consentito dalla consolidata giurisprudenza, ma ha esteso il proprio sindacato alla tenuta economica del piano, in particolare
addentrandosi nell’analisi della probabilità o meno del realizzo del credito vantato dalla ricorrente nei confronti delle società collegate ed oggetto di accordo di ristrutturazione che nulla avevano a che fare con completezza, correttezza ed adeguatezza dell’informazione ai creditori sociali.
1.1. La Corte, secondo quanto opinato dalla ricorrente, avrebbe, inoltre, errato nel ritenere carente di adeguata informazione l’attestazione di fattibilità del piano caratterizzato da un evento atteso il cui verificarsi non era altamente probabile, né poteva pretendersi la dettagliata descrizione anche del piano di risanamento delle società collegate e debitrici della società (RAGIONE_SOCIALE) stante lo sfasamento temporale della predisposizione degli accordi di ristrutturazione.
2 Il motivo è inammissibile ex art.360 bis nr.1 c.p.c. atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione e la censura non propone valide e convincenti ragioni per disattendere tale indirizzo interpretativo.
2.1 La Corte distrettuale, muovendo dalla corretta premessa che il controllo sulla relazione del professionista non possa limitarsi ad una semplice presa d’atto o ad un controllo meramente formale, ma può e deve spingersi alla verifica sulla completa e puntuale analisi dei dati, sulla completezza argomentativa e sulla coerenza motivazionale, in modo da assolvere alla sua funzione di fornire al ceto creditorio elementi informativi necessari per il compimento delle valutazioni in ordine alla convenienza o meno della proposta, ha affermato che, qualora il piano concordatario faccia riferimento « ad eventi futuri ed incerti che costituiscono il presupposto per la realizzazione del piano medesimo è necessario che tale attestazione indichi in modo specifico tali eventi e che tali eventi abbiano una elevata probabilità di verificazione in tempi ragionevoli ».
2.2 Ora, nel caso di specie una parte preponderante della provvista necessaria per fronteggiare il fabbisogno concordatario è costituita dal realizzo dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle società del medesimo gruppo che avevano intrapreso trattative con le banche per raggiungere un accordo di ristrutturazione; dunque, secondo la Corte, il raggiungimento degli accordi di ristrutturazione con il ceto creditorio, le possibilità di approdare ad un provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione ed i tempi e le modalità delle vendite degli asset costituivano delle variabili che andavano adeguatamente e puntualmente illustrate.
2.3 L’attestatore, al contrario, si era limitato, secondo quanto accertato dall’impugnata sentenza, alla sola enunciazione dell’astratta e teorica possibilità della realizzazione della provvista senza indicare gli elementi per poter trarre un giudizio circa la reale possibilità che si potesse addivenire agli accordi di ristrutturazione, che erano ancora nella fase embrionale delle trattative e senza che fossero state fornite indicazioni sui tempi entro i quali gli organi pubblici avrebbero dovuto pronunciarsi su detti accordi.
2.4 Tali carenze dell’attestazione incidevano negativamente sulla idoneità della relazione del professionista « a fornire informazioni adeguate, precise e congrue rispetto alla finalità del piano e alla realizzazione della causa concreta ».
2.5 I giudici distrettuali si sono uniformati ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di concordato preventivo, nel valutare l’ammissibilità della domanda il tribunale, se non può controllare direttamente la regolarità e attendibilità delle scritture contabili del proponente», ben può, invece, «svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell’attestazione dell’esperto designato ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 2, in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nelle verifica della regolarità della procedura indispensabile
per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori”. Il giudice del merito ben può, in altri termini, effettuare una “penetrante verifica dell’adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori”: così perseguendo, in particolare, lo scopo di consentire a questi ultimi una decisione realmente consapevole sulla proposta formulata dal debitore» (cfr. Cass. 21555/2021, 5653/2019, 5825/2018, 7979/2017, 2130/2014 e 11014/2013).
2.7 Ciò in quanto se è riservata ai creditori la valutazione del merito della proposta avanzata dal debitore, ovverosia della convenienza e della probabilità di successo economico del piano, spetta al Tribunale il sindacato sulla cd. fattibilità giuridica, da intendersi come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e con la causa concreta dell’accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell’imprenditore da un lato, e la assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, dall’altro (cfr. Cass. S.U. 1521/2013 e 9061/2017).
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1362 c.c. , 161 e 162 l.fall., in relazione all’art. 360 nr. 4 c.p.c.: la ricorrente lamenta che l’impugnata sentenza , nel dichiarare l’inammissibilità del « concordato sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento incerto », avrebbe riferito la valutazione d’inammissibilità al piano, che è documento economico e previsionale, anziché alla domanda di concordato, avrebbe evocato il concetto giuridico di ‘ condizione sospensiva ‘ , proprio del negozio giuridico ed estraneo al concordato preventivo, ed avrebbe attribuito al semplice fattore di rischio della realizzazione del piano concordatario, segnalato dal professionista, valore e significato di condizione sospensiva.
3.1 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la Corte, nel fare riferimento ad evento futuro ed incerto, non ha affatto
ritenuto inammissibile il concordato per l’esistenza di una condizione nel significato tecnico-giuridico della disciplina negoziale ma ha rimarcato che, in presenza di un piano che, come nel caso di specie, fa dipendere l’entrata della rilevante somma di € 16 milioni, essenziale per la riuscita del concordato, da un evento costituito dal perfezionamento di una procedura di accordo di ristrutturazione che, al momento della presentazione della domanda di concordato, era ancora alle primissime battute, l’attestatore si era sottratto al proprio dovere di specificare modalità e tempistica dell’accordo di ristrutturazione e della liquidazione degli asset.
4 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’ar t. 360 comma nr. 5 c.p.c. per essere la Corte incorsa nell’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio, in particolare le lettere inviate dalle Banche alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con le quali queste manifestavano la loro volontà di proseguire le trattative nonché la relazione dell’attestatore dr. COGNOME COGNOME sulla fattibilità degli accordi di ristrutturazione delle stesse società.
4.1 Il motivo è inammissibile in quanto non è dato comprendere in che cosa consistesse la reale e concreta portata decisiva sulla ratio decidendi del provvedimento dei fatti risultanti dai documenti (le lettere inviate dalle banche, la relazione dell’attestazione delle procedure di accordo di ristrutturazione) che la Corte avrebbe omesso di esaminare.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11