Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11223 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11223 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4950/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 451/2024 depositata il 23/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva domanda di concordato con riserva, ex art. 161, comma 6 l.fall. e il Tribunale di Roma concedeva il termine di novanta giorni entro il quale veniva depositata una proposta di concordato preventivo, con transazione fiscale. In assenza di provvedimenti, dopo circa due anni e mezzo il nuovo giudice designato formulava richiesta di chiarimenti con attualizzazione del piano.
1.1. -Espletata l’udienza ex art. 162 l.fall. il tribunale, con decreto del 19.7.2023, dichiarava inammissibile la domanda di concordato e con separata sentenza dichiarava il fallimento di SICO su istanza del pubblico ministero.
1.2. -Con la sentenza indicata in epigrafe la C orte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. con cui SICO lamentava, in sostanza, che il tribunale si era concentrato sull’esame delle poste di attivo, adducendo ‘dubbi’ in ordine al recupero del credito, alla disponibilità del garante e al valore delle poste di attivo in generale, senza censurare la mancata completezza delle informazioni rese ai creditori, né presunte carenze dell’attestazione, che si limitava a ‘non condividere’ quanto al relativo giudizio prognostico.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si deducono « Nullità della sentenza -violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162 l.f. -erronea valutazione in punto di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato in ordine alla fattibilità economica o alla convenienza -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.) », poiché la corte distrettuale, con una motivazione sostanzialmente inesistente, avrebbe omesso ogni valutazione sulle censure mosse dal reclamante contro il giudizio espresso dal tribunale sulle poste attive concordatarie (e segnatamente sulla recuperabilità o meno di
crediti ‘per la maggior parte’ riferibili ad una società fallita ), che integrava una valutazione sulla convenienza del concordato, e sulla relativa fattibilità economica, riservate alla massa dei creditori. Avrebbe inoltre la corte d’appello ritenuto ‘emblematico’ anche « l’inesatto adempimento dell’obbligo di versamento di Euro 5.000 effettuato con assegno bancario intestato a se stesso dal debitore depositato presso un notaio, ancorché versamento su c/c vincolato all’ordine del giudice », senza nemmeno prendere atto del deposito di integrazioni sul punto da parte del reclamante, e cioè « l’atto pubblico fiduciario dell’assegno n. 0986161745 -10, tratto su Credito Valtellinese Spa, per l’importo di euro 5.000,00, unitamente al Deposito Fiduciario di Somme, nell’interesse della procedura Concordataria, sottoscritto dal Notaio NOME COGNOME e relativo atto di correzione di errore materiale sul punto ».
2.2. -Il secondo mezzo denuncia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 l.f. in ordine alle statuizioni relative alla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale/fallimento -mancanza, apparenza assoluta di motivazione in ordine ai requisiti idonei alla apertura della liquidazione giudiziale/fallimento (art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.) », perché la corte territoriale, per motivare la decisione assunta, da ritenersi perciò inesistente, si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado e quanto dedotto dalla controparte, senza considerare che non v’era alcun elemento idoneo a suffragare la sussistenza dello stato di insolvenza, asseritamente confuso con lo stato di crisi che costituiva il presupposto della domanda di concordato, identificato nella semplice inammissibilità di quest’ultimo e ‘convalidato’ dai «successivi accertamenti del Commissario liquidatore».
-Entrambi i motivi sono inammissibili per plurime ragioni.
3.1. -In primo luogo, essi espongono in modo generico, indistinto e confuso plurimi vizi eterogenei, mediante una tecnica espositiva che riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Cass. 3397/2024, 7340/2023, 5291/2023, 4651/2023, 1305/2023, 26874/2018), con violazione del principio di tassatività e specificità
dei mezzi di ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 32415/2021, 10313/2006; Cass. 7345/2023, 17470/2018, 195/2016).
3.2. -In secondo luogo, la stessa formulazione del ricorso, addensata di tabelle e dati come se fosse questa Corte a dover esaminare i contenuti della domanda di concordato, tradisce l’intento di ottenere , al di là della formale deduzione dei vizi denunciati, una diversa valutazione del materiale istruttorio scrutinato dai giudici dei due gradi di merito, come notoriamente non è consentito in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019; ex multis , Cass. 7119/2020, 32026/2021, 40495/2021, 1822/2022, 2195/2022, 3156/2022, 6866/2022).
3.3. -Va poi rimarcato che quando si deduca, come nel caso di specie, che il giudice abbia male esercitato l’ apprezzamento degli elementi istruttori acquisiti, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 14703/2024, 2001/2023, 34459/2022, 20553/2021), che non sussistono nella decisione impugnata, poiché, ai fini della verifica del rispetto del cd. ‘minimo costituzionale’ sindacabile in questa sede (Cass. 33961/2022, 4784/2023), non viene più in rilievo l’insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione (Cass. 27501/2022, 395/2021, 26893/2020), essendo sufficiente, per il rispetto dell’art. 132, n. 4, c.p.c., che il giudice indichi in modo chiaro le ragioni del suo convincimento (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014).
3.4. -Nel caso in esame la motivazione non può dirsi inesistente, alla luce del robusto formante giurisprudenziale di legittimità per cui il provvedimento di secondo grado può ben essere motivato “per relationem” a quello di primo grado, così come alle ragioni dell’una o dell’altra parte, anche se pedissequamente trascritte, purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le
sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente; solo quando i giudici di appello si limitino ad aderire acriticamente alla pronunzia di primo grado, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, la decisione può dirsi nulla (Cass. Sez. U, 14814/2008; cfr. Cass. Sez. U, 642/2015, 28176/2020; Cass. 21037/2018, 20883/2019, 2397/2021, 459/2022, 610/2022, 21443/2022, 23997/2022, 9830/2024).
3.5. -Altrettanto consolidato è l’indirizzo nomofilattico in base al quale la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, al fine di condividerle o confutarle, essendo invece necessario e sufficiente che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che le argomentazioni con esse logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022; 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).
3.6. -A ciò si aggiunga che, in diritto, la decisione impugnata non appare in contrasto con i principi elaborati da questa Corte in punto di valutazione della fattibilità del concordato preventivo, ferma restando la progressiva perdita di rilevanza, nella più recente giurisprudenza di questa Corte, della distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica (Cass. 21336/2024, con riferimento a Cass. 15809/2021, 21190/2021, 13817/2022), rientrando in sostanza nell’alveo del giudizio di fattibilità demandato al tribunale la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria (Cass. 18530/2024, 25919/2024), la quale consiste, oltre che nel superamento dello stato di crisi, nell’assicurare ai creditori la realizzazione delle rispettive ragioni per una sia pur minima consistenza, in tempi ragionevolmente contenuti (Cass. 9061/2017, 25919/2024).
Ebbene, in base a detti principi, se è pacificamente riservata ai singoli creditori la valutazione del merito della proposta avanzata dal debitore, in relazione alla convenienza soggettiva delle sue specifiche previsioni sotto il profilo satisfattivo, spetta altrettanto
pacificamente al tribunale il sindacato non solo (e senza particolari limiti) sulla cd. fattibilità giuridica, da intendersi come compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell’accordo, ma anche sulla cd. fattibilità economica, intesa come realizzabilità di fatto del piano, nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche previsioni del piano medesimo (v. tra le pronunce più recenti, a partire dalla capostipite Cass. Sez. U, 1521/2013: Cass. 19233/2023, proprio con riguardo alla manifesta inattitudine del piano derivante da crediti ritenuti non recuperabili; Cass. 17103/2023, 2027/2024, 21336/2024, 23280/2024, 34842/2024, 3640/2025, 3746/2025, 3790/2025).
3.7. -Di qui l’i nammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c.
-Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna alle spese, in assenza di difese degli intimati.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2025.