Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29475 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29475 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8879/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME pec: EMAIL
-ricorrente-
Contro
LA MANTIA NOME, LA MANTIA NOME, LA MANTIA NOME, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante, LA MANTIA NOME, LA MANTIA NOME, LA MANTIA NOME, LA MANTIA NOME, LA MANTIA PROVVIDENZA, LA MANTIA NOME, LA MANTIA NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 461/2018 depositata il 06/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 19 luglio 2011 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE determinò il valore venale del terreno di proprietà dei ricorrenti oggetto di occupazione appropriativa in euro 730.770,37= e, quantificando gli interessi corrispettivi, tenuto conto delle somme già pagate, condannò il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma (residua) di euro 528.129,32=. Segnatamente, in questa sentenza la Corte d’appello ritenne non provato il pagamento della ulteriore somma di euro 484.707,92= di cui alla delibera del febbraio 2005.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnò per revocazione la predetta sentenza, deducendo la sussistenza di un errore di fatto, per avere il giudice supposto il mancato pagamento, avvenuto nel 2005, della somma di euro 484.707,07= in contrasto con le prove acquisite e cioè il mandato di pagamento numero NUMERO_DOCUMENTO quietanzato e depositato in giudizio all’udienza del 30 giugno 2008, deducendo che, per una svista, il giudicante aveva ritenuto non sussistente un pagamento che di contro risultava documentato.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , adita con l’azione di revocazione, ha ritenuto effettivamente sussistente questo errore di fatto, perché pacificamente agli atti vi era la prova del pagamento che non era mai stato in contestazione; tuttavia, ha disatteso la domanda della restituzione della somma di euro 484.707,07= osservando che nella fase rescissoria essa si sostituisce pienamente al giudice che ha emesso la sentenza revocata. La Corte, dunque, ha rideterminato la somma effettivamente dovuta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai La COGNOME in misura pari ad euro 299.776,53=, e per questa cifra, oltre interessi, ha pronunciato condanna.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento parziale della sentenza relativamente alla fase rescissoria e affidandosi ad un solo motivo. Non si sono costituiti gli intimati.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 21 settembre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’ articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’art – 360 n. 5 c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE osserva che la Corte territoriale nella fase rescissoria non ha tenuto conto delle somme versate nel 2014 in esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, somme che la parte ha confessato di aver percepito e per l’effetto ha prodotto un risultato paradossale dal momento che il RAGIONE_SOCIALE è stato condannato al pagamento di una somma non dovuta in quanto doveva essere detratta la somma che controparte ha dichiarato di avere ricevuto pendente la lite revocatoria; se la Corte avesse tenuto conto delle somme versate dal comune nel 2014 -e non solo di quelle versate nel 2005- avrebbe dovuto condannare i COGNOME alla restituzione di euro 343.773,37= in favore del RAGIONE_SOCIALE.
2.- Il motivo è inammissibile.
La originaria sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE è stata revocata perché si era determinato il quantum senza tenere conto di un pagamento effettuato nel 2005 dal RAGIONE_SOCIALE, anzi sull ‘ esplicito presupposto (erroneo) che detto pagamento non fosse stato effettuato. Questo errore di fatto è stato riconosciuto dalla Corte d’appello adita con ricorso per revocazione.
Di conseguenza nella fase rescissoria il thema decidendum , come correttamente rilevato dalla Corte quando afferma che il giudice deve rendere una nuova sentenza sul merito della causa, era circoscritto alla individuazione del quantum dovuto tenendo conto dei pagamenti eseguiti prima della emanazione della sentenza revocata. Pertanto, si è quantificata la somma dovuta a titolo di indennità di risarcimento danni da occupazione espropriativa con un
calcolo che teneva conto d ell’errore di fatto denu nciato e ritenuto sussistente, e di quanto risultante dagli atti.
La circostanza che nelle more (2014) la sentenza revocata sia stata eseguita, e per questa ragione siano state versate delle somme, è irrilevante in sede di fase rescissoria in quanto il pagamento di queste somme resta sine titulo , (poiché la sentenza è stata appunto revocata) e non incide sulla determinazione del quantum effettivamente dovuto, che è quello indicato dalla sentenza oggi impugnata.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u nificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.