Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34395 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24990/2022 R.G. proposto da : DIMENSIONE MOBILI DI COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1206/2022 depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 24 ottobre 2022 COGNOME NOMECOGNOME titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE COGNOME illustrato da successiva memoria, insta per la cassazione della sentenza n. 1206 del 24 marzo 2022 della Corte di appello di Napoli che in accoglimento dell’appello incidentale di COGNOME NOMECOGNOME lo ha condannato a restituire quanto ricevuto a titolo di acconto, oltre interessi, in relazione a un contratto di fornitura di mobili, risolto per inadempimento della parte venditrice ricorrente sia con riguardo al termine della consegna dei mobili, sia della corrispondenza al colore convenuto con la parte committente. Parte controricorrente ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.
Nella memoria illustrativa parte ricorrente, oltre a insistere sui motivi di ricorso, chiede dichiararsi la nullità di tutti gli atti compiuti nel primo grado dall’avvocato ‘stabilito’ NOME COGNOME ed in particolare della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., sottoscritta soltanto da quest’ultima e non anche dall’avv. COGNOME (tra l’altro mai comparsa in udienza) e tutti gli atti conseguenti e, per l’effetto chiede dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa sulla scorta dei predetti atti nulli, assumendo che l’avvocato COGNOME avrebbe inviato due notifiche del 29/06/2022 e del 01/07/2022 da ritenersi inesistenti e/o nulle, in quanto privo di ius postulandi nel territorio italiano, in mancanza di una intesa di affiancamento con un avvocato italiano riferita alla specifica lite.
Motivi della decisione
Va pregiudizialmente osservato che quanto eccepito in sede di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. circa l’assenza ius postulandi in capo all’avv. COGNOME trattandosi di una deduzione tardiva riguardante il primo grado di giudizio, non può essere delibato in questa sede processuale, ivi compresa l’eccezione di nullità dell’attività difensiva compiuta dall’avvocato COGNOME indicato dal ricorrente come ‘avvocato stabilito’ non abilitato ad esercitare in proprio la difesa se non affiancato da altro avvocato.
Infatti nella memoria di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c. la parte deve limitarsi a chiedere la definizione della causa, illustrandone le ragioni alla luce dell’attività difensiva intrapresa dalla controparte, e non può ammettere altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto. Il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e le memorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (cfr. Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023)..
Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., co. 3 relazione all’art. 360, n. 4 cpc e violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc per omesso esame dei motivi di appello e mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( error in procedendo ). Deduce in particolare che la sentenza abbia ritenuto infondati i primi tre motivi di gravame perché rimasti privi di riscontro probatorio, sull’ erroneo assunto che la mancata presenza in atti del fascicolo dell’ufficio contenente i verbali di udienza e la memoria
di cui all’art. 183, VI comma, cpc. dovesse tornare a danno dell’appellante, non avendo il medesimo giustificato l’omesso deposito degli atti, intimato sia in udienza che con separata ordinanza del 4. 11. 2021.
6. Il motivo è fondato.
Il giudice d’appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d’ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo dell’ufficio giudiziario e non delegabile alle parti -di disporne l’acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell’ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione per cassazione per la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado ( Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 8506 del 24/03/2023; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012) .
Posto quanto sopra, appare evidente l’errore processuale commesso dalla Corte di merito nell’addossare alla parte appellante l’onere di produrre il fascicolo d’ufficio contenente i verbali e gli atti di causa, con effetti pregiudizievoli per la medesima.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti gli altri motivi, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione l’impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21/10/2024