Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE ,
rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in AvezzanoINDIRIZZO
-controricorrente – nonché
REGIONE ABRUZZO
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE danni per inadempimento
-Intimata-
RAGIONE_SOCIALE
-Intimata-
E
COGNOME NOME rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
E
SCIARETTA NOME
RAGIONE_SOCIALE
-Intimata- avverso la sentenza n. 1683/2019, della Corte di Appello de L’Aquila , pubblicata il 16.10.2019, notificata il 15.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Il RAGIONE_SOCIALE ha citato in giudizio RAGIONE_SOCIALE e la Regione Abruzzo per sentire dichiarare invalido e/o nullo e/o annullare il contratto di RAGIONE_SOCIALE stipulato per atto pubblico del AVV_NOTAIO in data 16.3.2005, ovvero accertarne l’inefficacia
-Intimato-
Nei confronti di
IRRIGAZIONE PIANA DEL FUCINO RAGIONE_SOCIALE AZIONI
-Intimata-
E
nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1388 e ss. c.c., con ordine alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di cancellare dal libro soci e da tutti i documenti esso attore. A sostegno della domanda avanzata il RAGIONE_SOCIALE ha esposto che:
con delibera n. 1265 del 30.3.2003 la Giunta della Regione Abruzzo aveva deliberato di indire una procedura negoziata per la costituzione di una RAGIONE_SOCIALE mista pubblico/privata che realizzasse prestazioni per la gestione di tutte le opere irrigue della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE partecipata al 70% da capitale privato, al 10% dall’RAGIONE_SOCIALE e per il residuo 20% da esso RAGIONE_SOCIALE; b) con la medesima delibera era stato dato mandato al Componente della Giunta regionale con delega all’ Agricoltura di sovraintendere a tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura negoziata e per la costituzione della RAGIONE_SOCIALE;
con delibera n. 131/2004 il RAGIONE_SOCIALE aveva prestato adesione di massima a detta delibera della Giunta RAGIONE_SOCIALE, con le riserve espresse in relazione allegata;
il contratto sociale era stato sottoscritto in data 16.3.2005, ma in tale sede il consenso di esso RAGIONE_SOCIALE e quello dell’RAGIONE_SOCIALE erano stati espressi da soggetto (NOME COGNOME) privo dei necessari poteri, in quanto non munito di idonea procura: di qui l’inefficacia del contratto nei suoi confronti ex art. 1398 c.c.
-Si è costituita ritualmente la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto. In particolare, ha allegato la validità dell’atto del16.3.2005 in virtù della circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE sono enti strumentali della Regione, obbligati ex lege a rispettarne le direttive.
Ha dedotto, altresì, che l’attore aveva, comunque, fatto propria la delibera regionale in virtù della delibera RAGIONE_SOCIALE n. 131.
Ha dedotto, inoltre, che la Regione non aveva adempiuto l’impegno assunto con la delibera n. 1265 nei suoi confronti di trasferirle risorse finanziarie necessarie per realizzare il proprio oggetto sociale, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE non avevano adempiuto le obbligazioni assunte con la stipula dell’atto impugnato.
Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE. Ha concluso, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’impegno assunto dalla Regione nei suoi confronti e l’accertamento dell’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE agli obblighi assunti con l’atto costitutivo della RAGIONE_SOCIALE.
3. -È intervenuta volontariamente RAGIONE_SOCIALE, (ora RAGIONE_SOCIALE), in proprio e quale mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE deducendo quanto già aveva rappresentato da RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nonché che dagli inadempimenti della Regione, dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE le era derivato danno da mancato guadagno (che le sarebbe spettato in caso di esecuzione del contratto sociale), con richiesta di condanna degli enti citati all’adempimento di tutti gli obblighi assunti e al RAGIONE_SOCIALE del danno pari alla complessiva somma di € 19.374.000.
In subordine, per il caso in cui fosse stato accertato il non perfezionamento della costituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stata chiesta la condanna a titolo di responsabilità precontrattuale della Regione, dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di analoga posta risarcitoria, con estensione di detta domanda allo COGNOME e al AVV_NOTAIO. Ha quindi chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4. -Si è costituita l’RAGIONE_SOCIALE, affermando che non aveva conferito alcuna procura allo COGNOME ed eccependo l’inefficacia nei suoi confronti del contratto di RAGIONE_SOCIALE: ha concluso chiedendo di essere estromessa dal giudizio o, in subordine, che venisse accertata detta inefficacia.
5. -Si è costituita la Regione, sostenendo di essere estranea dal novero dei soci in guisa che la sua estraneità, così come la prevalenza dei privati nel capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, escludessero il requisito del controllo di legittimità della procedura di affidamento. Ha dedotto, altresì, la illegittimità degli atti relativi alla nomina della Commissione e la mancanza di un formale atto di aggiudicazione, l’ illegittimità degli atti posti in essere dallo COGNOME, quale componente della Giunta con delega all’Agricoltura, per mancanza di procura conferita dalla Regione, dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE: ha specificato che detta circostanza era nota ai contraenti privati.
Ha eccepito, infine, che alcun danno hanno subito RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE e gli altri.
6. -Si è costituita NOME COGNOME la quale ha eccepito la inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE ed altri, in quanto interveniente volontario. Ha al riguardo eccepito il difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, in qualità di capogruppo mandataria dell’Ati, trattandosi di domanda non riconducibile ai rapporti con la stazione appaltante. Ha dedotto che la circostanza del difetto di procura sarebbe stata conosciuta o, comunque, conoscibile dalle parti ed ha altresì dedotto di aver diligentemente eseguito il proprio compito. Ha contestato l’esistenza di danni in capo a RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e al l’ RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda di quest’ultima.
-Si è costituito NOME COGNOME ha eccepito la inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE ed altri in quanto interveniente volontario. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, in qualità di capogruppo mandataria dell’Ati, trattandosi di domanda non riconducibile ai rapporti con la stazione appaltante. Ha dedotto che la circostanza del difetto di procura sarebbe stata conosciuta o, comunque, conoscibile dalle parti. Ha contestato l’esistenza di danni in capo a RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda di quest’ultima.
-Con sentenza n. 126/2015 il Tribunale ha accolto le domande del RAGIONE_SOCIALE e de ll’RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato inefficace il contratto di RAGIONE_SOCIALE stipulato per atto pubblico dal AVV_NOTAIO del 16.3.2005.
–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello de L’Aquila che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE e accolto in parte quello proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE riducendo le spese legali a suo carico.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
la Delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 1265 del 30.12.2003 non conferiva all’assessore COGNOME il potere di rappresentare in sede di stipula il RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE: detta delibera, si limitava a disporre che l’AVV_NOTAIO avrebbe dovuto sovrintendere alla gara per la scelta del socio privato e alla procedura di costituzione della RAGIONE_SOCIALE mista; ma con l’espressione “potere di sovrintendere” ad una certa procedura la Regione intendeva solo attribuire allo COGNOME
funzioni generali di vigilanza per verificare la regolarità degli atti e delle operazioni della procedura amministrativa medesima, il che non ricomprendeva in alcun modo il potere di rappresentanza;
né si poteva in alcun modo ricondurre il conferimento di un siffatto potere rappresentativo alla delibera n. 131/2004 del RAGIONE_SOCIALE, che con essa si era limitato, testualmente, a prestare una “adesione di massima” alla deliberazione n. 1265/2003, per giunta ivi precisando che l’effettiva partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE era subordinata a condizioni indicate in allegata relazione, nonché che veniva riservata la facoltà di esprimere ulteriori riserve e condizioni «che verranno in evidenza nel corso del procedimento di attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1265/03»;
eguale assenza di potere rappresentativo emergeva dalle delibere dell’RAGIONE_SOCIALE ;
il convenuto COGNOME ha asserito espressamente che la RAGIONE_SOCIALE mista veniva costituita in via provvisoria e che su tale aspetto vi era la consapevolezza di tutti i soggetti presenti all’atto costitutivo ;
considerato che la RAGIONE_SOCIALE, interveniente volontaria adesiva rispetto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in via subordinata e per l’ipotesi che il tribunale avesse reputato non perfezionata la costituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per difetto di poteri rappresentativi dello COGNOME, aveva domandato il RAGIONE_SOCIALE dei danni a quest’ultimo solidalmente con il AVV_NOTAIO , riteneva che il potere di chiamare in causa parti non presenti nel giudizio nel quale il soggetto è intervenuto volontariamente non spetta a quest’ultimo ma soltanto alla parte convenuta;
accertava che dagli esiti probatori si poteva dedurre che tutti i presenti erano consapevoli dell’inefficacia dell’atto costitutivo;
dichiarava che la RAGIONE_SOCIALE non era legittimata ad dedurre doglianze circa la statuizione di I grado sulla inefficacia ex tunc dell’atto costitutivo come una forma di recesso ex nunc;
riduceva la condanna alle spese di NOME a favore della regione e di RAGIONE_SOCIALE.
–RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
AVV_NOTAIO NOME ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
11. -Con il primo motivo: Nullità del procedimento per omessa pronuncia: art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in riferimento all’art. 112 c.p.c. La Corte non si sarebbe pronunciata sulla domanda subordinata della ricorrente di accertamento della responsabilità del falsus procurator COGNOME e avrebbe trattato unitariamente il primo e il secondo motivo inserendo anche le doglianze del quarto motivo indicato autonomamente.
11.1 -La censura è inammissibile.
Omette di considerare che la chiamata in causa di COGNOME e del AVV_NOTAIO è stata chiesta soltanto dal terzo interventore volontario (RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e la Corte ha confermato la decisione del Tribunale che aveva statuito che «dal combinato disposto degli artt. 105 e 271 c.p.c. appare evidente che la chiamata in causa di parti ulteriori rispetto a quelle originarie sia ammessa solo ad opera del terzo chiamato e non già del volontario interventore», come in questo giudizio. La censura, così, rimette in discussione, prima della dedotta omessa pronuncia, ma immotivatamente, l’affermazione conformemente resa dai giudici di merito i quali hanno escluso che l’odierna ricorrente quale
interveniente volontaria potesse ulteriormente estendere contraddittorio.
12. -Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si addebita alla Corte di aver rilevato la contraddittorietà della decisione di I grado, che aveva accertato l’inesistenza dei poteri rappresentativi dell’AVV_NOTAIO COGNOME e che aveva interpretato il comportamento dell’Ente come recesso , ma di aver erroneamente attribuito a RAGIONE_SOCIALE un difetto di interesse, dal momento che la pronuncia di I grado era stata adottata al fine di respingere le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE: in tal modo la Corte d’appello avrebbe confuso due parti distinte della sentenza.
12.1 -Il motivo – il solo sul quale si sofferma sia pur con estrema sintesi la memoria illustrativa è infondato.
La Corte ha difatti correttamente rilevato la carenza di interesse delle appellanti su una pronuncia che riguardava esclusivamente la domanda formulata in I grado dal RAGIONE_SOCIALE: «la pronuncia in esame è stata adottata unicamente al fine di respingere le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché questa era l’unico soggetto legittimato a dolersi sul punto».
RAGIONE_SOCIALE , cioè, secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non aveva interesse a contraddire sulla questione dell’inefficacia dell’atto costitutivo e dell’incoerente riferimento al recesso dal contratto sociale. Né rileva che la questione fosse stata sollevata nell’ atto d ‘ appello, giacché ciascun motivo deve essere sostenuto dall’ interesse, e, nella specie, era stato il RAGIONE_SOCIALE a chiedere in primo grado nei riguardi della Regione Abruzzo e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE la declaratoria di inefficacia nei propri
confronti ex art. 1388 c.c. dell’atto costitutivo del 16.3.2005 , in quanto stipulato da falsus procurator . L’erroneità del riferimento al recesso del RAGIONE_SOCIALE concerne perciò soltanto la domanda del RAGIONE_SOCIALE medesimo sicché la Corte d’Appello bene ha ritenuto che soltanto quest’ultim o potesse dolersi dell’errore, senza dire che simile errore non avrebbe comunque potuto condurre alla riforma della sentenza, ma solo alla correzione della motivazione.
-Con il terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni dello COGNOME anziché a quelle rese nell’atto pubblico dallo stesso.
13.1 -Il rilievo ha carattere meritale e come tale è inammissibile.
E’ in parte anche infondato perché la valutazione operata dalla Corte è il risultato della valutazione di tutti gli esiti probatori che, nel loro insieme, fondano il convincimento del Giudicante. La complessiva valutazione di tutte le risultanze probatorie ha indotto la Corte ad una conclusione inequivocabilmente e lapidariamente descritta: «In buona sostanza si può dire che il 16.3.2005 andò in onda una sceneggiata di cui tutti i presenti furono attori in egual misura».
Il motivo omette di considerare, così, che l’ apprezzamento delle risultanze probatorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009)
Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la
propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022).
-Per quanto esposto, il ricorso rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione