Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17302 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2854-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto c/o lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
-PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLĺ ;
FALLIMENTO della società RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in data 19.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bologna ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 15/07/2021 dal Tribunale di Forlì su istanza del P.M.
Il Tribunale ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse: (i) che l’art. 7 l. fall. legittima il PM a richiedere il fallimento ogni qualvolta la notitia decoctionis emerga dagli atti di un’ indagine da lui condotta, senza che sia necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo; (ii) che la reclamante versava in stato di insolvenza, in quanto aveva chiuso la procedura di liquidazione- per poi cancellarsi dal registro delle imprese il 21 maggio 2021 – in una situazione di grave squilibrio fra attività e passività, secondo quanto risultava dall’ultimo bilancio di esercizio, in cui era stato indicato in euro 0,00 il valore effettivo attuale della sua partecipazione nella società di diritto inglese RAGIONE_SOCIALE ed in euro 1.083.935,00 il debito verso l’erario.
La sentenza, pubblicata il 19.11.2021, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. fall., perché la corte d ‘ appello avrebbe erroneamente ritenuto il P.M. legittimato a richiedere il fallimento nonostante non vi fosse alcun procedimento penale aperto a suo carico o a carico dei suoi amministratori.
1.2 Deduce inoltre un profilo d’eccesso di delega nella novella del 2006 del r.d. n. 267/1942, in relazione al quale solleva questione di legittimità costituzionale del predetto art. 7 l. fall.
1.1 Il motivo è, nella sua prima parte, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui il pubblico ministero può richiedere il fallimento, ai sensi dell’art. 7 l.fall., non solo qualora apprenda la notitia
decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale (Sez. 1, Ordinanza n. 646 del 14/01/2019; v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27670 del 21/09/2022, ove si evidenzia la legittimazione ex art. 7 l. fall. anche allorquando il P.M. abbia appreso la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall’art. 33 l.fall. o ricavandola dagli atti relativi ad un procedimento penale per bancarotta, i quali possono essere legittimamente depositati per la prima volta anche in sede di reclamo ex art. 18 l.fall.).
1.2 E’ invece manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 l. fall. in relazione all’art. 76 l.fall, sollevata dalla ricorrente sul rilievo che un ‘ interpretazione estensiva della norma si porrebbe in contrasto con le direttive della legge delega, che aveva previsto la soppressione del fallimento d’ufficio : come correttamente osservato dalla corte territoriale, il denunciato eccesso di delega non è in alcun modo riscontrabile, posto che l’iniziativa del P.M. era prevista e d isciplinata anche dagli artt. 6 e e 7 l.fall. non ancora riformati dal d. lgs. n. 5/06 (nonostante, ai sensi del previgente art. 6, il fallimento potesse essere dichiarato anche d’ufficio dal tribunale ) e che la legge delega non ha certo previsto la soppressione di tale potere di iniziativa; al contrario, come ripetutamente affermato da questa Corte, la ratio dell’art. 7 cit., una volta venuto meno il potere del giudice di dichiarare il fallimento anche d’ufficio, risiede chiaramente proprio nell’intento del legislatore di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente della notitia decoctionis .
2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ‘ dell’art. 5 l.f. sull’insussistenza dello stato d’insolvenza nella liquidazione societaria ‘ . Sostiene che la corte di appello avrebbe mal applicato i principi posti a presidio dell’accertamento dell’insolvenza in tema di società in liquidazione e, comunque, non avrebbe correttamente valutato i presupposti fattuali sui quali aveva registrato il suo stato di decozione, in realtà
insussistente, in quanto: la sua cancellazione dal R.I. costituirebbe il ‘naturale’ esito della chiusura della liquidazione societaria a norma di legge; l’esistenza di un debito all’esito della procedura liquidatoria, per quanto ingente, non sarebbe ex se indice di decozione, quando, come nella specie, l’ attivo della liquidazione sia stato utilizzato per il pagamento delle esposizioni passive in conformità all’art. 111 l.f all..
2.1 Il motivo è inammissibile per due ragioni tra loro concorrenti.
2.1.1 Sotto un primo profilo, va rilevato che la corte territoriale ha correttamente applicato ed interpretato i principi che regolano la cd. insolvenza statica, cioè lo stato di decozione di società poste in liquidazione, dando attuazione proprio ai consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui ‘ Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte ‘ (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016).
Ne consegue l’inammissibilità dell a censura ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 , c.p.c.
2.1.2 Sotto altro profilo, le doglianze della ricorrente sono inammissibili perché, sebbene apparentemente dedotte ai sensi del n. 3 dell’art. 360, 1° comma, cod. proc. civ., sono in realtà volte a sollecitare questa Corte ad un nuovo scrutinio di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza, difforme da quello, insindacabile nella presente sede di legittimità, operato dalla corte d’appello .
Nessuna statuizione è dovuta per le spese di legittimità, poiché le parti intimate non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29.5.2024