Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 482 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 482 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1575/2023 R.G. proposto da
– ricorrente principale – nei confronti di
NOME COGNOME
– intimato e ricorrente incidentale contro
Fallimento della società di fatto tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , nonché degli stessi in proprio quali soci illimitatamente responsabili
– controricorrente principale e incidentale e nei confronti di
NOME COGNOME
– intimato –
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, AVV_NOTAIO generale presso la Corte d’Appello di Venezia
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2585/2022, depositata il 2.12.2022;
udita la relazione svolta, all’udienza del 12.11.2025, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
uditi gli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e, per delega dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vicenza dichiarò il fallimento dell’accertata società di fatto tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , in estensione ai sensi dell’art. 147, comma 5, legge fall. del già dichiarato fallimento di NOME COGNOME, quale imprenditore individuale, con conseguente fallimento personale anche dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME. Questi ultimi proposero reclamo denunciando, tra l’altro, la nullità della sentenza perché pronunciata da un collegio di cui faceva parte anche il magistrato che, in funzione di giudice delegato, aveva
autorizzato i curatori a proporre l’istanza di fallimento in estensione. La Corte d’Appello di Venezia accolse il reclamo , ma la sentenza -impugnata dai curatori -venne cassata con rinvio con ordinanza n. 4345/2022 di questa Corte, sul presupposto che la violazione del (pur ribadito) divieto per il giudice che abbia autorizzato la presentazione del ricorso di prendere parte alla decisione sul ricorso medesimo « può essere fatta valere dalla parte unicamente con l ‘ istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all ‘ art. 52 cod. proc. civ. e non, tranne che per l ‘ ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, come motivo di nullità della sentenza ».
Riassunto il processo da parte dei curatori fallimentari, la Corte d’Appello di Venezia rigettò nuovamente i reclami con la sentenza qui impugnata, ritenendo ormai preclusa dal giudicato la questione della denunciata nullità della sentenza di fallimento per la partecipazione del magistrato incompatibile e accertando la sussistenza dei presupposti, in fatto e in diritto, per l’estensione del fallimento dall’imprenditore individuale alla società di fatto tra lui e gli altri due soci, nonché a questi ultimi.
Contro tale sentenza della corte territoriale AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
NOME COGNOME ha proposto, a sua volta, successivo ricorso -unito al precedente quale ricorso incidentale -affidato a tre motivi.
Il fallimento si è difeso con due distinti controricorsi.
La causa, inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio -in vista della quale entrambi i ricorrenti e il controricorrente avevano presentato memoria illustrativa -è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 27404/2024, per essere discussa in pubblica udienza.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento dei ricorsi e le tre parti private costituite hanno depositato ciascuna una nuova memoria illustrativa.
La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso principale di NOME COGNOME denuncia «violazione o falsa applicazione degli articoli 383 – 384 – 394 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Venezia, pur dovendosi attenere in concreto a quanto stabilito nell’ordinanza del Giudice di legittimità, ha ritenuto ormai preclusa la questione attinente al dedotto vizio di costituzione del Giudice e quindi limitata la materia del contendere agli altri motivi del reclamo formulati dalla parte».
Il secondo motivo del ricorso principale è così rubricato: «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’Appello totalmente pretermesso di analizzare gli elementi che avrebbero consentito di evidenziare la concreta impossibilità per il ricorrente di conoscere l’effettiva composizione del Collegio giudicante e particolarmente gli elementi offerti dalle tabelle organizzative del Tribunale di Vicenza».
Ai primi due motivi del ricorso principale è strettamente legato il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME, il quale denuncia «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c., degli artt. 383, 384 e
112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta questione di nullità della sentenza di fallimento, oggetto del principio di diritto espresso nell’ordinanza di rinvio ».
I tre motivi ripropongono la questione della nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per l’ illegittima composizione del collegio giudicante e vanno esaminati congiuntamente.
I ricorrenti sostengono che, dopo la cassazione con rinvio della prima sentenza pronunciata sui reclami, la Corte d’Appello di Venezia avrebbe dovuto accertare in concreto se le parti fossero state messe o meno nella condizione di ricusare il giudice incompatibile e, in caso negativo, avrebbe dovuto ribadire l’annullamento della sentenza del Tribunale di Vicenza estensiva del fallimento alla società di fatto e ai suoi soci.
4.1. I motivi sono infondati, perché correttamente la corte d’appello ha invece affermato che la questione della possibile nullità della sentenza era stata ormai definita, in senso negativo, con l’ordinanza di cassazione con rinvio n. 4345/2022 .
Nella citata ordinanza, questa Corte non si è limitata a ribadire il principio per cui, in mancanza di tempestiva ricusazione, la parte non può impugnare la decisione adottata con la partecipazione del giudice incompatibile, a meno che non dimostri di essere stata nell’effettiva impossibilità di proporre la ricusazione. Si legge, infatti, nella motivazione: « Non risulta neppure in atti -che questo collegio può esaminare, quale giudice del ‘ fatto processuale ‘ , essendo stato denunciato un error in procedendo -che i reclamanti avessero accompagnato le proprie doglianze con documentazione atta a dimostrare l ‘ esito delle verifiche a cui erano tenuti, vale a dire che le tabelle
organizzative del Tribunale di Vicenza e i decreti emessi ai sensi dell ‘ art. 113 disp. att. c.p.c. portassero all ‘ individuazione di un collegio diverso da quello che aveva in concreto adottato la decisione, onde dar concreta prova della sussistenza di un ‘ effettiva impossibilità di ravvisare la ragione di incompatibilità prevista dall ‘ art. 25, comma 2, legge fall. e di presentare la relativa istanza di ricusazione ».
E ancora: « Per di più nel caso di specie non è possibile sostenere che fosse preclusa alla parte la possibilità di prevedere un’inclusione nel collegio giudicante del magistrato che aveva autorizzato la proposizione dell’azione, dato che quest’ultimo risultava come p residente del collegio che aveva delegato al giudice relatore l’audizione delle parti, ai sensi dell’art. 15, comma 6, legge fall., ed aveva sottoscritto il relativo decreto.
È ben vero, come rileva la Corte distrettuale all’interno della decisione impugnata, che un simile provvedimento ‘non vale a prefissare la composizione del collegio’, determinandone il novero in termini vincolanti al momento dell’adozione della decisione sulla richiesta o istanza di fallimento; lo stesso, però, assumeva un valore programmatico dello sviluppo del procedimento, sicché la parte non può sostenere di non essere stata in grado di presentare istanza di ricusazione nei confronti di chi era stato così previsto come membro del collegio che avrebbe assunto la decisione conclusiva ».
I ricorrenti, nell’illustrazione di questi primi motivi, espongono le ragioni per cui non sono d’accordo c on le affermazioni contenute nell’ordinanza di cassazione con rinvio, ma non possono negare che -come sostenuto dalla corte
NOME -ogni discussione sul punto era da intendere ormai inibita al giudice del merito, perché questa Corte, anche rivendicando esplicitamente il proprio ruolo di « giudice del ‘fatto processuale’ », aveva stabilito che « la parte non può sostenere di non essere stata in grado di presentare istanza di ricusazione ».
Il terzo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 147, comma 5, legge fall., art. 2193, 2195, 2247 c.c.», concentrando l’attenzione sulla decisione della c orte d’ appello laddove «ha ritenuto, che agli effetti della pronuncia di estensione a terzi ritenuti soci di fatto, di un imprenditore individuale dichiarato fallito sia irrilevante la specifica identificazione dell’impresa della quale il fallito risultava titolare singolarmente e, per contro, sufficiente la generica qualità di imprenditore commerciale del fallito medesimo».
Il connesso quarto motivo del ricorso principale denuncia «violazione o falsa applicazione degli articoli 6 e 147, comma 5, r.d. n. 267/1942, art. 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», dolendosi che la corte d’ appello, «a fronte del fallimento dichiarato di un imprenditore esercente una determinata attività commerciale, ha ritenuto legittima l’estensione del fallimento nei confronti di terzi ritenuti soci di fatto di una RAGIONE_SOCIALE di fatto, nei confronti della quale non risultava proposta alcuna istanza di fallimento da parte di soggetti legittimati».
Al terzo e al quarto motivo del ricorso principale si associa il secondo motivo del ricorso incidentale, il quale
prospetta «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art . 147 legge fall. in relazione all’estensione automatica del fallimento dell’impresa individuale alla società di fatto occulta».
Si rende opportuna una trattazione congiunta di questi tre motivi, che sono quelli che pongono la questione per la discussione della quale è stata disposta la pubblica udienza e su cui il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha proposto l’accoglimento dei ricorsi.
8.1. I motivi sono, tuttavia, infondati, nei termini di seguito esposti.
8.1.1. Va innanzitutto precisato che la Corte d’Appello di Venezia non ha affatto affermato l’irrilevanza della specifica identificazione dell’attività d’impresa svolta dall’imprenditore individuale al fine di dare ingresso alla procedura di estensione del fallimento alla società di fatto che successivamente si scopra esercitata da quell’imprenditore insieme ad altri soggetti.
La corte territoriale ha infatti esplicitamente negato «che vi sia una irrimediabile discrasia fra l’attività dell’impresa individuale della quale era titolare il COGNOME e che è stata dichiarata fallita da quella oggetto della s.d.f. poi accertata». E, a tal fine, i giudici del reclamo sono partiti dall’osservazione che «è opportuno prendere le mosse dalla istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero … , ove si dà atto che il COGNOME risultava ‘al vertice di un gruppo societario (c.d. gruppo RAGIONE_SOCIALE) operante nel settore immobiliare’ e che, in qualità di amministratore di varie società e, in particolare, di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dal 2010 risultava
‘destinatario di notifica di ruoli emessi dall’amministrazione finanziaria per complessivi € 6.907.504,42’, oltre a ruoli ‘a titolo personale per euro 306.358,96 in gran parte costituiti da IVA dovuta e non versata’, in una situazione di patente insolvenza».
Con il che risulta evidente -in base all’accertamento del fatto del giudice del merito, di per sé insindacabile in sede di legittimità -che l’attività di RAGIONE_SOCIALE attribuita alla società di fatto non era separata ed eccentrica rispetto all’attività descritta dal pubblico ministero nel l’istanza in accoglimento della quale era stato dichiarato il fallimento dell’imprenditore individuale.
8.1.2. I ricorrenti mettono in rilievo il dato formale dell’iscrizione nel registro delle imprese di NOME quale titolare di un’impresa identificata dalla ditta « RAGIONE_SOCIALE», avente ad oggetto l’attività di costruzioni edilizie e attivata per l’attuazione di un’unica operazione immobiliare; ciò al fine di trarne la conseguenza che si tratterebbe di un’impresa del tutto diversa rispetto a quella ( RAGIONE_SOCIALE ) che il tribunale ha poi ritenuto da loro gestita in società con l’imprendito re nel frattempo fallito. Se così fosse, la sentenza impugnata sarebbe sicuramente errata, perché non c’è dubbio che il fallimento in estensione di cui all’art. 147, comma 5, legge fall. (qui applicabile ratione temporis , anche se attualmente sostituito dall’analogo art. 256, comma 5, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ) presuppone l’ accertamento di una particolare relazione tra l’impresa commerciale esercitata dalla persona fisica dichiarata fallita e l’impresa condotta in società di fatto con altri soggetti. Ma tale relazione non necessariamente deve essere di perfetta identità tra impresa individuale (così come accertata ai fini della
dichiarazione di fallimento dell’imprenditore persona fisica) e impresa esercitata dalla società di fatto (così come accertata anche sulla scorta dei fatti appresi dal curatore fallimentare, legittimato a chiedere l’estensione del fallimento).
Se, solo per fare un esempio, dopo il fallimento di una persona fisica esercente l’attività di ristorazione in una certa città, si scoprisse che quella medesima persona fisica era anche socia di una società di fatto esercente il commercio di autoveicoli in un’altra città, il fallimento dell’imprenditore individuale non potrebbe certo essere esteso alla società, perché troverebbero applicazione l’art. 149 legge fall., in forza del quale «Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società» , e l’art. 2288 c.c., in forza del quale il socio dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società.
Ma ben diverso è il caso in esame, così come accertato dalla Corte d’Appello di Venezia, in cui, dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, si è scoperto che egli esercitava la sua attività commerciale in modo più ampio e complesso e in forma collettiva con la paritetica partecipazione di altri due soci.
8.1.3. Per trattare adeguatamente tale presupposto fattuale, occorre innanzitutto chiarire -a confutazione di una diversa impostazione che traspare in alcune argomentazioni spese a sostegno dei ricorsi -che, in caso di insolvenza dell’imprenditore individuale, la dichiarazione di fallimento non colpisce l’impresa, come entità a sé stante (né tanto meno la «ditta», che, nel suo significato proprio, non è altro che il nome scelto dall’imprenditore per distinguersi sul mercato: artt. 2563
e ss. c.c.), ma la persona fisica dell’imprenditore , con tutto il suo patrimonio e senza alcuna distinzione tra sfera dell’attività commerciale considerata al fine della dichiarazione di fallimento e sfera dell’attività privata o di altre attività di qualsiasi tipo eventualmente svolte. Pertanto, anche l’istanza di fallimento non è mai diretta contro l’impresa , in quanto tale, bensì sempre contro la persona fisica, in quanto imprenditore individuale.
8.1.4. Ciò posto, n on c’è dubbio che , per dichiarare il fallimento di una persona fisica, la necessità di accertare che si tratti di un imprenditore commerciale (art. 1 legge fall. e, ratione temporis , art. 2221 c.c.) comporta anche la necessità di accertare la specifica attività commerciale da lui concretamente esercitata. Tuttavia, è ben possibile che tale aspetto rimanga implicito nella motivazione della sentenza di fallimento, in particolare nel caso in cui la qualità di imprenditore commerciale non sia stata oggetto di contestazione da parte della persona fisica, che si sia invece attivamente difesa sotto altri profili, quali la sussistenza dell’insolvenza o le dimensioni dell’impresa .
In questo caso, non vi è alcuna norma che imponga di stabilire una esatta corrispondenza tra l’ attività commerciale accertata nella sentenza di fallimento della persona fisica e le indicazioni sull’oggetto dell’ attività contenute nel registro delle imprese, a prescindere dalla circostanza che nell’intestazione della sentenza al nome della persona fisica fallita sia accostata la «ditta» dichiarata al registro delle imprese.
L’ ampiezza dell’accertamento dei fatti posto a fondamento della sentenza di fallimento individuale si deve ricostruire, piuttosto, sulla base degli atti del procedimento e del tenore dell ‘istanza accolta dal tribunale. Nel caso di specie, NOME
NOME COGNOME era indicato, nell ‘ istanza di fallimento del pubblico ministero, come soggetto «al vertice di un gruppo societario (c.d. gruppo RAGIONE_SOCIALE operante nel settore immobiliare» e, quindi, come un gestore di partecipazioni sociali, come la corte d’appello non ha mancato di sottolineare . Da ciò è resa evidente una linea di continuità tra oggetto del procedimento che portò alla dichiarazione di fallimento di NOME COGNOME e oggetto dell’attività commerciale attribuita alla società di fatto tra lui e gli attuali ricorrenti. Né questi ultimi hanno fornito indicazioni che inducano a pensare che l’istruttoria prefallimentare condotta sull’istanza del pubblico ministero avesse escluso l’esercizio con modalità imprenditoriali dell’attività di gestione del gruppo societario.
Del resto, l a corte d’appello ha anche evidenziato che l’iscrizione nel registro delle imprese di NOME COGNOME quale imprenditore individuale era avvenuta per meri motivi fiscali e che, quindi, essa stessa si riduceva a nient’altro che a un singolo episodio nell’ambito della gestione (poi rivelatasi collettiva) del gruppo di società e delle attività con queste esercitate. Tale osservazione rende del tutto coerente la circostanza che l o svolgimento dell’attività d’impresa in società di fatto, come accertato dai giudici del merito, viene fatto risalire quantomeno al 2009, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese di NOME COGNOME quale imprenditore individuale risale al 2011. E ciò quantunque i ricorrenti pretendano di ravvisare proprio in tale circostanza una contraddizione rispetto all’ipotesi di una linea di continuità tra fallimento individuale ed estensione del fallimento alla società. Anzi, il fatto che il pubblico ministero avesse segnalato, nell’istanza di fallimento proposta nei confronti dell’imprenditore individuale , le
consistenti passività fiscali recate da atti di riscossione notificati nel 2010 (e quindi risalenti ad anni anteriori) dimostra che oggetto di attenzione non era l’impresa iscritta a registro nel 2011, ma una più vasta attività commerciale.
8.1.5. A questo punto è possibile dare una risposta alle questioni poste dall’ordinanza interlocutoria n. 27404/2024, mettendo in chiaro il legame che deve sussistere, ai fini dell’estensione del fallimento, tra impresa individuale fallita e attività della società di fatto ( rectius : tra l’ accertamento del presupposto del fallimento della persona fisica in quanto imprenditore commerciale e l’ accertamento che l’impresa è «riferibile ad una società»).
Sicuramente la dichiarazione di fallimento implica l’ accertamento «non solo del l’esistenza dell’impresa, ma anche della natura della stessa», nel senso che deve essere accertato il concreto ed effettivo esercizio di una determinata attività di natura commerciale; tuttavia, questo aspetto può restare implicito e sottinteso nella motivazione della sentenza di fallimento, in particolare qualora essa sia pronunciata all’esito di un procedimento nel quale non sia stata contestata la qualità di imprenditore commerciale del soggetto convenuto.
ii) La mancanza di un accertamento esplicito circa il concreto oggetto dell’attività d’ impresa, non comporta alcuna presunzione che tale accertamento abbia riguardato lo svolgimento dell’attività proprio e soltanto così come indicata nel registro delle imprese o desumibile dalla «ditta» scelta dal l’imprenditore per distinguersi sul mercato.
iii) Per procedere al l’estensione del fallimento dell’imprenditore individuale alla società di fatto da lui avviata
con altri soggetti, e a questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, occorre che l’attività d’impresa del primo -così come esplicitamente o implicitamente accertata nella sentenza di fallimento -sia «riferibile» alla società di fatto, perché, in caso di sostanziale estraneità tra l ‘ attività della persona fisica e quella esercitata collettivamente, trova applicazione l’art. 149 legge fall. (attualmente art. 258 c.c.i.i.), in forza del quale il fallimento del socio illimitatamente responsabile non determina il fallimento della società; tuttavia, la riferibilità dell’impresa alla società di fatto non richiede la perfetta «identità» tra attività d’impresa accertata nella sentenza dichiarativa del fallimento dell’imprenditore individuale e attività d’impresa accertata successivamente come esercitata in società, essendo sufficiente che vi sia una linea di continuità tra i due accertamenti, come avviene nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale , emerga che l’attività commerciale da lui svolta ufficialmente era solo un segmento di una più ampia attività svolta in società con altri soggetti; in tal caso, il curatore può e deve procedere con l’istanza per l’estensione del fallimento ai sensi dell’art. 147, co mma 5, legge fall. e, nel corso della relativa istruttoria, devono essere accertate sia l’esistenza della società, sia la relazione tra l’attività di questa e quella accertata nella sentenza di fallimento dell’impre nditore individuale.
A tal proposito l ‘indicazione del legislatore secondo cui l’estensione del fallimento da ll’imprenditore indiv iduale alla società successivamente scoperta avviene «allo stesso modo» dell’ipotesi inversa (ovverosia dell’ estensione del fallimento dalla società ad un socio occulto successivamente scoperto) va letta cum grano salis : infatti, l’ accertamento del l’esistenza di un
diverso soggetto imprenditore (cosa che non avviene nella estensione del fallimento dalla società al socio) implica inevitabilmente una nuova e diversa dimensione e connotazione dell’impresa rispetto a quella che si supponeva esercitata dalla singola persona fisica. L’impresa collettiva non può essere , per definizione, l’identica impresa esercitata dall’imprenditore individuale, non foss’altro perché si tratta di un’impresa attribuita a un diverso soggetto imprenditore, mentre la scoperta di un socio occulto non muta l’imputazione soggettiva del fallimento già dichiarato in capo alla società.
Proprio per questo, a ben vedere, anche la corretta affermazione secondo cui non occorre accertare l’insolvenza del socio occulto al fine di estendergli il fallimento della società va adattata, nel caso di trasformazione del fallimento individuale in fallimento sociale, nel senso di una mera presunzione di insolvenza della società di fatto, salvo prova contraria, posto che la società di fatto fallisce, quand’anche in estensione, in quanto imprenditore commerciale e non per effetto automatico del precedente fallimento del socio. In tal senso questa Corte si è già pronunciata nel caso dell’estensione del fallimento di una società alla «supersocietà di fatto» dalla prima costituita con altri soggetti; caso cui è stato analogicamente applicato l’art. 147, comma 5, legge fall. (Cass. nn. 6030/2021; 10507/2016).
In definitiva, risulta decisivo, per definire la relazione che deve sussistere tra imprenditore (apparentemente) individuale e società di fatto cui si intenda estendere il fallimento, è il dato normativo che richiede che «l ‘ impresa riferibile ad una società», mentre l’indicazione che l’estensione avviene «allo stesso modo» rispetto al caso inverso (dalla società al socio) necessita di essere adattata per tenere conto delle
caratteristiche oggettivamente diverse dei due fenomeni. E il concetto di riferibilità non coincide con quello di perfetta identità tra accertamento dell’impresa nella sentenza dichiarativa del fallimento individuale e accertamento dell’impresa nella sentenza di estensione del fallimento alla società.
In tal senso deve essere precisato ed integrato, anche se non del tutto smentito, il principio di diritto espresso da questa Corte (Cass. n. 1106/1995) prima ancora che l’ipotesi dell’estensione del fallimento individuale alla società fosse espressamente prevista e disciplinata dal legislatore con la modifica apportata a ll’art. 147 legge fall. dall’art. 131, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006.
Il quinto motivo di ricorso principale è rubricato «v iolazione dell’art. 2082 c.c. e dell’art. 1 r.d. n. 267/1942 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza di una RAGIONE_SOCIALE soggetta a dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui una persona fisica risulti direttamente e/o indirettamente titolare di partecipazioni sociali, senza necessità di acquisire la prova che la gestione delle partecipazioni medesime abbia avuto luogo in presenza dei requisiti ritenuti per legge necessari al fine della configurazione, nella fattispecie, di un ‘impresa commerciale ».
Con il sesto motivo il ricorrente principale denuncia «v iolazione o falsa applicazione dell’articolo 147 , comma 5, legge fall., art. 2247 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», dolendosi che la corte territoriale abbia «ritenuta superflua l’acquisizione di elementi probatori attinenti alla presenza della c.d. affectio societatis e sufficiente l’indagine concernente gli elementi oggettivi di cui all’articolo 2247 c.c.
per la configurazione di una società di fatto, nella specie in via di estensione del fallimento già dichiarato relativamente ad un’impresa individuale ».
Può essere associato a questi due motivi di ricorso principale il terzo motivo di ricorso incidentale, con cui si censura « violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2247 e 2729 c.c. in relazione all’affermata ricorrenza dei presupposti per qualificare il dott. COGNOME quale socio di fatto della supposta società occulta».
Questi ultimi motivi sono tutti inammissibili, perché, dietro l’apparente denuncia di un vizio di violazione di norme di diritto , contestano, in realtà, l’apprezzamento del fatto da parte del giudice del merito, il quale non ha affatto ritenuto superfluo l’accertamento dell’esercizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE in modo organizzato e professionale (ovverosia in modo imprenditoriale) e dell’ affectio societatis tra le persone coinvolte. Bensì ha accertato entrambi i presupposti, con una dettagliata e accurata elencazione degli elementi di prova utilizzati per giungere a tale conclusione, che i ricorrenti evidentemente non condividono, ma che non è sindacabile in questa in questa sede e non ha nulla a che vedere con la corretta interpretazione degli artt. 2082, 2247 e 2729 c.c.
Rigettati i ricorsi, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
14 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell i previsti per i ricorsi a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta entrambi i ricorsi;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i ricorsi a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 12.11.2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME