Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32375 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32375 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2967/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME MICHELE (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 98/2022 depositata il 21/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 21.12.2022, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza del 17.3.2022 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ne ha dichiarato il fallimento.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, essendo la predetta società stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.7.2021, si è determinato un evento estintivo dell’impresa collettiva, che ha dato luogo ad un fenomeno di tipo successorio dei rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta, ed alla cessazione dei suoi organi rappresentativi, essendosene irreversibilmente risolto il legame. La Corte d’Appello ha, inoltre, escluso che, sia pure ai limitati fini della procedura fallimentare, la società cancellata possa ancora esistente nel mondo giuridico, seppur con una fictio iuris .
Il giudice di secondo grado, dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ‘solo per motivi di completezza’ , ove la questione di ammissibilità fosse stata valutata superata, ha ritenuto comunque il reclamo infondato.
In particolare, la Corte d’Appello, previa valutazione positiva della legittimazione del P.M. a proporre l’istanza di fallimento, nonché il superamento della soglia di cui all’art. 15 L.F., ha ritenuto, alla luce degli elementi risultanti dal bilancio di liquidazione, l’insolvenza della società cancellata, già in liquidazione, in quanto non in grado con gli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in liquidazione affidandolo a tre motivi.
La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 10 e 18 L.F. nonché dell’art. 12 delle preleggi.
Lamenta la ricorrente che la decisione della Corte d’appello di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto proposto da una società estinta, che non può considerarsi esistente neppure ai soli fini concorsuali, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, per una fictio iuris, la società estinta non perde, in ambito concorsuale, la capacità processuale.
La ricorrente, dopo aver evidenziato che la Corte d’Appello di Napoli, per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso, si è spogliata della potestas iudicandi, con la conseguenza che ogni ulteriore considerazione nel merito della vicenda è stata resa solo ad abundantiam dal giudice del gravame, ha, cautelativamente, svolto altri due motivi, con i quali ha, rispettivamente, dedotto la violazione degli artt. 15 L.F., 1183 e 1184 cod. civ., nonché degli artt. 5 e 7 L.F. e 112 cod. proc. civ..
Il primo motivo è fondato.
Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 6070/2013; Cass. n. 21026/2013; Cass. 24968/2013; Cass. 5253/20217; Cass. n. 22449/2021) -cui questo Collegio intende pienamente aderire – quello secondo cui la previsione dell’art. 10 L.F., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per “fictio iuris”, nei confronti della società estinta, non perdendo
quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale.
E’ pertanto ‘ giocoforza ritenere che anche nel corso della procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava ‘ (in questi termini, Cass. n. 24968/2013)
Trattasi quindi di finzione che scaturisce direttamente dalla previsione del legislatore che, all’art. 10 L.F., ha inteso riconoscere la possibilità di dichiarare il fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese (entro un anno da tale cancellazione).
La Corte d’Appello di Napoli, nell’elencare le ritenute incongruenze derivanti da tale ‘fictio iuris’ (obbligo della società, nel periodo successivo alla cancellazione interessato dalla procedura concorsuale, di mantenere attive la casella di posta elettronica e la sede legale, la necessaria sopravvivenza dei suoi organi e dei suoi obblighi contabili, etc.) ha del tutto omesso di prendere in considerazione e di confrontarsi con la previsione legislativa – il predetto art. 10 L.F. -da cui scaturisce necessariamente tale finzione.
Ne consegue che, erroneamente, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo, solo perché proposto da una società estinta.
Va, altresì, osservato che è, parimenti, orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 3840/2007; S.U. 15122/2013; Cass. n. 17004/2015; 11675/2020; Cass. 27338/2022) quello secondo cui il giudice che emette una pronuncia d’inammissibilità della domanda si spoglia della propria potestas iudicandi, e ove, ciò nondimeno, quel medesimo giudice si soffermi anche a motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam , e, quindi, priva di effetti giuridici e ininfluente ai fini della decisione, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarla, essendo tenuta a censurare soltanto
la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione.
Nel caso di specie, la stessa Corte d’Appello, nel dichiarare l’inammissibilità del reclamo, ha evidenziato, con l’espressione ‘ solo per motivi di completezza ‘, che le argomentazioni di merito sono state svolte solo ad abundantiam .
Il secondo ed il terzo motivo sono perciò inammissibili per difetto di interesse.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24.9.2024