Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6940 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 319/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE di NOME & C.;
intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1142/2020 depositata il 19/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato (di seguito denominata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE) propose domanda di ammissione al concordato preventivo di tipo liquidatorio, che fu omologato con decreto del Tribunale di Vercelli in data 9/4/2015.
Con ricorso del 18/2/2020 la RAGIONE_SOCIALE Manfredi RAGIONE_SOCIALE chiese il fallimento della società in concordato, che fu dichiarato con sentenza dello stesso Tribunale del 23/7/2020.
La Corte d’Appello di Torino rigettava il reclamo osservando: i) andava recepito l’orientamento della Corte di legittimità che ammette la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore in concordato preventivo senza previa risoluzione dello stesso, con particolare riferimento alla fattispecie in esame in cui il termine ex art. 186 l.fall. era decorso senza che nessun creditore si fosse attivato per chiedere la procedura per la risoluzione del concordato; ii) era da riconoscere la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE ad instare per il fallimento, in quanto non vi era dubbio che la stessa rivestisse la qualità di creditore, essendo irrilevante che lo fosse per l’intero o per l’importo falcidiato dalla proposta concordataria; iii) la prospettiva iniziale di liquidazione del concordato preventivo, a distanza di cinque anni dalla omologa e di tre anni dalla preventivata esecuzione del concordato, risultava drasticamente abbattuta (per la liquidazione del complesso industriale stimato per il valore di € 8.000.000 circa erano pervenute offerte per € 1.500.000), mentre le disponibilità liquide dell’importo di € 500.000, a seguito di escussione della fideiussione rilasciata da BNL, erano da accantonare, stante la pendenza della controversia con il debitore principale; iv) non erano preventivabili, nell’immediato, altre entrate e il passivo chirografario si andava incrementando per effetto dell’incapienza del patrimonio immobiliare rispetto alle poste creditorie ipotecarie.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il Fallimento ha svolto attività difensiva mediante
contro
ricorso ed ha proposto ricorso incidentale. RAGIONE_SOCIALE Manfredi Maurizio RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art 380 bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 161, 168, 186 l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.: la ricorrente contesta la configurabilità del fallimento ‘omisso medio’ , in quanto il dato normativo consente esclusivamente la richiesta di risoluzione del concordato all’esito del la quale può eventualmente scaturire il successivo e conseguente fallimento; ciò in quanto, sempre a dire della ricorrente, sino a quando l’assetto dell’insolvenza, fissato dal decreto omologa della domanda di concordato preventivo non viene meno per effetto della risoluzione, il fallimento non può essere dichiarato su istanza di uno solo dei creditori vincolati ai sensi dell’art. 184 l.fall.
Il motivo del ricorso è inammissibile ex art. 360 bis, nr. 1, c.p.c., atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e la censura non propone valide e convincenti ragioni per disattendere l’i ndirizzo interpretativo di legittimità.
2.1. Invero, questa Corte, già con le due ordinanze menzionate nel l’impugnato provvedimento (Cass. nn. 17703/2017 e 29632/2017), aveva affermato che, venuto a cadere, con la riforma della l. fall., art. 186, da parte del d.lgs. n. 169 del 2007, ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento, quest’ultima può intervenire anche a prescindere dalla previa adozione della prima, quantomeno nei casi in cui il creditore istante faccia valere il credito non nella misura originaria, ma in quella falcidiata con la proposta concordataria omologata ineseguita; ciò in quanto continua ad essere obbligato
all’adempimento del concordato anche una volta scaduto il termine per la sua risoluzione (o rigettata la relativa domanda), così da determinarsi, in caso di inadempimento, un “fatto sopravvenuto” autonomamente rilevante (Cass. SSUU n. 9935/15), ovvero uno “scenario comune” di fallibilità su istanza non solo dei creditori concorsuali (come detto, per la misura falcidiata), ma anche del pubblico ministero, dello stesso debitore e, eventualmente, anche di creditori nuovi (nel qual caso il credito inadempiuto non può che rilevare per l’intero).
Altri precedenti di legittimità (Cass. nn. 26002/18 e 12085/20), pur affrontando la diversa questione della operatività dell’effetto esdebitatorio dell’omologazione del concordato preventivo, ex art. 184 l.fall., in caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento, hanno tuttavia dato per presupposto che quest’ultima potesse avvenire senza la preliminare risoluzione del concordato omologato.
Le Sezioni Unite con la sentenza nr. 4696/2022 hanno confermato tale orientamento, affermando il principio secondo il quale ‘nella disciplina della Legge Fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato l. fall., ex art. 186 ‘.
2.2. L’inammissibilità del ricorso principale comporta la declaratoria di inefficacia, ex art. 334, comma 2, c.p.c., del ricorso incidentale con il quale il Fallimento denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 94 in relazione all’art. 360 , 1 comma, nr. 3, c.p.c. e l’ omessa e/o contraddittoria motivazione in relazione alla condanna alle spese di lite.
Il controricorso è stato notificato in data 29/1/2021, entro il termine quaranta giorni dalla notifica del ricorso nondimeno quando era già scaduto il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto per il ricorso per c assazione previsto dall’art . 18, comma 14, l. fall. (la sentenza della Corte d’Appello di Torino, secondo quanto affermato dallo stesso controricorrente è stata comunicata dalla cancelleria in data 20/11/2020).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano complessivamente in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva , Cap e rimborso forfettario al 15%;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. del 30.05.2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 gennaio