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Fallimento per inadempimento del concordato: si può?

Una società con un piano di concordato preventivo omologato non ha adempiuto agli obblighi assunti. Un creditore ne ha chiesto il fallimento. La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta, ritenendo necessaria la previa risoluzione del concordato. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribaltato tale decisione. Ha stabilito che il fallimento per inadempimento può essere dichiarato direttamente, senza la necessità di risolvere prima l’accordo, qualora l’incapacità di adempiere manifesti un nuovo stato di insolvenza.

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Concordato Preventivo: Sì al Fallimento per Inadempimento Senza Risoluzione

L’omologazione di un concordato preventivo salva un’azienda dal fallimento immediato, ma cosa succede se poi l’azienda non rispetta gli impegni presi? È possibile dichiararne direttamente il fallimento o è necessario prima ‘risolvere’ formalmente l’accordo? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14525/2024, fornisce una risposta chiara, confermando la possibilità di un fallimento per inadempimento anche senza il passaggio intermedio della risoluzione del concordato.

Il Caso: Dal Concordato Omologato alla Dichiarazione di Fallimento

Una società, dopo essere stata ammessa a una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, otteneva l’omologazione del piano da parte del tribunale. Tuttavia, in seguito, non riusciva ad adempiere agli obblighi concordatari. Un creditore, constatato l’inadempimento protrattosi per oltre un anno dal termine previsto per l’ultimo pagamento, ne chiedeva il fallimento.

Il tribunale di primo grado accoglieva l’istanza e dichiarava il fallimento della società. La società, però, proponeva reclamo e la Corte d’Appello le dava ragione, annullando la dichiarazione di fallimento. Secondo i giudici d’appello, una volta omologato il concordato, l’unica strada per i creditori insoddisfatti era chiedere la risoluzione dell’accordo entro un termine specifico. Solo dopo la risoluzione, il tribunale avrebbe potuto procedere a una nuova e autonoma verifica dei requisiti per il fallimento. Contro questa decisione, il curatore del fallimento ha proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Cassazione e il fallimento per inadempimento

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del curatore, cassando la sentenza d’appello e riaffermando un principio fondamentale già sancito dalle sue Sezioni Unite (sentenza n. 4696/2022). Il punto centrale è che il debitore ammesso a un concordato omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito su istanza dei creditori (o di altre parti legittimate) anche prima e indipendentemente dalla risoluzione formale del concordato stesso.

L’Insolvenza che Riemerge

Il ragionamento della Corte distingue due momenti. Con l’omologazione del concordato, lo stato di insolvenza ‘originario’ viene superato e sostituito dalla nuova struttura di debiti e pagamenti prevista dal piano. Tuttavia, se il debitore non riesce ad eseguire il piano, questo inadempimento può essere così grave da dimostrare che lo stato di insolvenza, di fatto, persiste o è riemerso. Questa nuova insolvenza, manifestatasi nell’incapacità di rispettare gli accordi omologati, costituisce di per sé un presupposto sufficiente per la dichiarazione di fallimento.

Le Motivazioni della Corte

I giudici hanno chiarito che il ‘favore’ dell’ordinamento per le soluzioni concordatarie non può spingersi fino a ignorare l’evidente impossibilità di esecuzione del piano. Se l’accordo si rivela inattuabile, precludere la via del fallimento creerebbe una situazione di stallo dannosa per i creditori. L’omologazione chiude la procedura concordataria e apre una fase puramente esecutiva dell’accordo. In questa fase, si applicano i principi generali di responsabilità: se dall’inesecuzione emergono gli elementi di una nuova insolvenza, la conseguenza naturale è la dichiarazione di fallimento.

La Corte ha inoltre respinto la richiesta di rimettere la questione alle Sezioni Unite, negando che vi fosse una continuità normativa con il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza tale da giustificare una revisione del principio consolidato. L’interpretazione deve rimanere ancorata al testo della legge fallimentare applicabile al caso, senza forzature ‘evolutive’ che superino il significato letterale della norma.

Le Conclusioni

L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche:

1. Tutela rafforzata per i creditori: I creditori di un’impresa in concordato non sono costretti ad attendere i tempi e le procedure della risoluzione per vedere tutelati i loro diritti. Se l’inadempimento del debitore è tale da configurare una nuova insolvenza, possono agire direttamente con un’istanza di fallimento.
2. Responsabilità per il debitore: Il debitore non può usare l’ombrello di un concordato omologato, ma non eseguito, per sottrarsi alle conseguenze della propria incapacità patrimoniale. L’accordo non è una garanzia perpetua contro il fallimento, ma un piano che deve essere concretamente attuato.

In definitiva, la Cassazione conferma che la procedura di concordato è uno strumento di risanamento, non uno scudo contro le conseguenze di un’insolvenza persistente. Il fallimento per inadempimento rimane una sanzione concreta ed esperibile quando il piano di salvataggio si rivela, nei fatti, un fallimento.

Una società con un concordato preventivo omologato può essere dichiarata fallita se non rispetta gli accordi?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il debitore si dimostra insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito anche senza una preventiva risoluzione formale del concordato.

È necessario chiedere prima la risoluzione del concordato per poter poi chiedere il fallimento?
No. Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di fallimento può essere richiesta direttamente su istanza dei creditori o del pubblico ministero, qualora dall’inadempimento degli obblighi del concordato emerga un nuovo stato di insolvenza.

Perché il fallimento è possibile anche se il concordato era stato omologato?
L’omologazione del concordato supera lo stato di insolvenza originario, ma non impedisce che ne sorga uno nuovo. Se l’azienda non riesce a eseguire il piano concordatario, dimostrando l’impossibilità di adempiere, questo attesta un nuovo e persistente stato di insolvenza che giustifica la dichiarazione di fallimento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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