Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5268 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5268 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 12724-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monsano (INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO COGNOME, C.F.: CODICE_FISCALE, e dall’AVV_NOTAIO C.F.: CODICE_FISCALE, presso il cui studio in Jesi INDIRIZZO), INDIRIZZO, ha eletto domicilio.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, C.F. CODICE_FISCALE con sede in Jesi INDIRIZZO;
e contro
Dott.ssa NOME COGNOME, C.F.: CODICE_FISCALE, in qualità di curatrice fallimentare.
-intimati –
avverso la sentenza n. 772/2023, pubblicata il 09/5/2023, emessa dalla Corte di Appello di Ancona nel procedimento RG n. 218/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 73/2019, pubblicata il 13/8/2019, dichiarava il fallimento della RAGIONE_SOCIALE.
A seguito del reclamo proposto da COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 283/2020, ritenendo tardivo il reclamo, lo dichiarava inammissibile.
La Corte di Cassazione, accogliendo tuttavia il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, cassava la predetta sentenza e rinviava alla Corte di Appello di Ancona.
Con ricorso depositato il 7.3.2023 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio e la Corte di appello, con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall.
4.1 La Corte di appello ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) era infondata la doglianza articolata dalla reclamante in ordine all’esercizio dei poteri officiosi da parte del Tribunale, dovendo il giudice accertare ex art. 15 L.F. i presupposti per la dichiarazione di fallimento e dunque verificare la sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti ai fini della dichiarazione di fallimento; (ii) considerata tale finalità della procedura prefallimentare, la verifica dei presupposti di fallibilità doveva essere effettuata dal tribunale anche attraverso l’acquisizione officiosa di documentazione al tal fine necessaria; (iii) secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri d’indagine officiosa previsti dall’art. 15 l. fall. sono finalizzati a colmare le lacune probatorie dell’interessato e sono limitati comunque ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti; (iv) nel caso di specie, il ricorso per la dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE presupponeva – seppure non esplicitamente dedotto – lo svolgimento dell’attività commerciale, sicché, in mancanza di deduzioni contrarie da parte del debitore, nella specie contumace, il Tribunale aveva ritualmente accertato il fatto che quest’ultimo non poteva essere considerato quale imprenditore agricolo (come tale non soggetto alla dichiarazione di fallimento), accertamento peraltro effettuato valorizzando anche elementi desumibili dalla documentazione allegata dal creditore ricorrente (e cioè, la visura camerale); (v) anche le ulteriori doglianze presentate dalla reclamante non erano fondate, posto che la giurisprudenza di legittimità aveva espressamente affermato che ‘la ripartizione dell’onere probatorio ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi all’attività RAGIONE_SOCIALE, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall’art. 1 L.Fall., comma 1; grava invece su chi invochi l’esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività commerciale svolta nell’ambito dell’art. 2135 c.c., comma 3 – ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova il corrispondente onere probatorio’ ( così richiamando, Cass. n. 1049/2021); (vi) nella fattispecie in esame, l’esercizio in concreto dell’attività commerciale risultava comprovata documentalmente sia – come osservato dal Tribunale – dall’unico bilancio depositato dalla RAGIONE_SOCIALE debitrice, relativo all’anno 2011, non avendo la RAGIONE_SOCIALE depositato i bilanci a far data dall’esercizio 2012 (anno in cui era mutato l’oggetto sociale da commerciale ad agricolo), sia dalla documentazione allegata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE reclamante, la quale aveva dedotto di aver commercializzato alcuni beni ed aveva prodotto quattro fatture relative a tale attività; (vii) peraltro la stessa RAGIONE_SOCIALE reclamante , invocando l’art. 2135 c.c., aveva sostenuto di esercitare concretamente le attività richiamate dalla citata disposizione, svolgendo attività di impresa consistente nella coltivazione di piante e nella conseguente commercializzazione delle stesse, come attestato dalle fatture prodotte; (viii) le fatture prodotte, infatti, relative alla vendita di piante e di prodotti agricoli, non erano sufficienti per ritenere che la RAGIONE_SOCIALE avesse svolto
in concreto attività connesse a quella RAGIONE_SOCIALE, nel senso indicato dall’art. 2135, terzo comma, comma c.c., come invocato dalla RAGIONE_SOCIALE reclamante; (ix) a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità aveva invero chiarito “che l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’art. 2135 c.c., comma 3, assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, il corrispondente onere probatorio ‘ (così, richiamando: Cass. n. 16614/16); (x) la RAGIONE_SOCIALE reclamante – che sul punto neanche aveva allegato specifiche circostanze – non aveva fornito elementi di prova dai quali poter desumere che la commercializzazione riguardasse prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione, elementi che non erano desumibili dalle fatture prodotte dalle quali poteva evincersi soltanto l’attività di commercializzazione, ma non anche che questa fosse connessa alla prevalente attività di coltivazione, svolta dalla RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza, pubblicata il 9/5/2023, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
COGNOME NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE e la Dott.ssa NOME COGNOME, in qualità di curatrice fallimentare, intimati, non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 legge 267/1942 e dell’art. 125 c.p.c. – travisamento dei fatti – insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di Appello violato la regola che pone a carico del soggetto creditore istante l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e per il mancato rilievo della nullità della domanda e del procedimento per violazione dell’art. 125 c.p.c. .
1.1 Ritiene la ricorrente che la Corte di appello di Ancona abbia errato e invertito il principio dell’onere di allegazione nel ritenere che il Tribunale potesse procedere all’accertamento della fallibilità della RAGIONE_SOCIALE in presenza di un dato documentale, rappresentato dalla iscrizione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella sezione RAGIONE_SOCIALE del Registro delle Imprese, che ne avrebbe comportato l’esclusione dalle procedure concorsuali a fronte della totale mancanza di allegazione, nonché di prova, da parte dell’istante il fallimento, circa la natura non RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Il primo motivo presenta, al contempo, profili di inammissibilità ed altri di evidente infondatezza.
1.2.1 Va detto in premessa che risulta giuridicamente corretto quanto sostenuto dalla Corte di appello, laddove ha evidenziato che la legge fallimentare (artt. 6 e 7) non indica il contenuto della richiesta di fallimento (come invece fanno, ad esempio, gli artt. 18, 93 e 99 l.f.). Il che significa che l’istanza vale come allegazione del ricorrere di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento e di sollecitazione alla loro verifica. Detto altrimenti l’istanza di fallimento implica la prospettazion e del ricorrere di tutti i presupposti per il suo accoglimento e il tribunale può e deve accertare il ricorrere degli stessi, della cui prova è onerato l’istante , secondo la ripartizione degli oneri probatori stabilita peraltro dall’art. 1 l. fall..
1.2.2 Ciò posto e chiarito, le doglianze proposte dalla ricorrente nel motivo in esame disvelano la loro intenzione di sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo apprezzamento della quaestio facti , come tale non sindacabile in cassazione. Tale richiesta di nuovo scrutinio riguarda, invero, il profilo della natura commerciale dell ‘ impresa attinta dall ‘ istanza di fallimento, accertamento svolto dai giudici del merito sulla base, peraltro, della documentazione fornita dalla stessa parte ricorrente (vedi, in tal senso, visura e bilanci 2021).
1.2.3 Le doglianze della ricorrente sono inoltre infondate in quanto la sentenza impugnata si è conformata ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di esercizio dei poteri di indagine del tribunale, in sede di istruttoria prefallimentare, ai sensi degli artt. 1 e 15 l. fall.
Sul punto giova ricordare che l’art. 1, comma 2, l. fall. pone innanzitutto a carico del debitore l’onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, «mentre residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica nell’acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l. fall.), nell’utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore: art. 1, comma 2, lettera b, l. fall.) e nell’assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall. Tale ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune delle parti, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a presupposti vincolanti, in quanto esso postula «una valutazione del giudice di merito circa l’incompletezza del materiale probatorio e l’individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonché circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, sicché, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice non determina l’illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione» (Cass. 8965/2019, 24721/2015) ‘ ( così, nel richiamo contenuto in motiv., Cass. n. 12330/2020) .
Con il secondo mezzo si deduce ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – travisamento dei fatti – insufficienza e contraddittorietà della motivazione; nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n° 3 c.p.c. e art. 360 n° 4) per avere la Corte di Appello di Ancona violato il principio che pone a carico del soggetto creditore istante l’onere della prova circa lo stato di imprenditore commerciale del fallendo e dello stato di insolvenza ‘.
2.1 Secondo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il Tribunale di Ancona, prima, e la Corte di appello, in sede di reclamo, avrebbero escluso la natura RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in ragione del fatto che la stessa avesse omesso, non presentando bilanci relativi all’ultimo triennio e non costituendosi in giudizio, di fornire la prova circa il carattere agricolo dell’attività concretamente espletata. Si tratterebbe, tuttavia, di una conclusione arbitraria e palesemente forzata – considerando che in assenza di prova (e ancor prima
di allegazione), da parte dell’istante il fallimento, circa la natura commerciale della RAGIONE_SOCIALE – la mancata presentazione dei bilanci così come la contumacia della convenuta avrebbero al più costituito circostanze determinanti una condizione di sostanziale incertezza circa la natura della RAGIONE_SOCIALE, tale da impedire di propendere per una diretta qualificazione della stessa.
2.2 Il secondo motivo è infondato.
Non si è verificata, infatti, alcuna alterazione delle regole che governano, nella materia in esame, la ripartizione degli oneri della prova.
La Corte territoriale ha invero applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, così come espressamente richiamati nella stessa motivazione qui impugnata (v. il richiamo a Cass. n. 1049/2021).
In realtà, la Corte di appello ha accertato la natura commerciale dell ‘ impresa fallita sulla base della documentazione versata in atti sia da parte del creditore istante nel corso della istruttoria prefallimentare, sia da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE reclamante (vedi il bilancio 2011), evidenziando, poi, che la debitrice non aveva dimostrato alcunchè in senso contrario, quanto, cioè, alla sua natura di impresa RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che, nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale delle prove rimesso insindacabilmente al giudice del merito, la Corte distrettuale ha valutato le prove dedotte dalla reclamante e le ha ritenute inidonee probatoriamente a dimostrare la natura RAGIONE_SOCIALE dell ‘ impresa debitrice, condizione quest’ultima ostativa alla dichiarazione di fallimento, la cui prova incombe, incontestabilmente, sul debitore.
Su quest’ultimo punto la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell’ambito di quelle connesse, di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l’onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all’art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 3647/2023; Cass. n. 32977/2023).
Questa Corte, invero, ha ripetutamente osservato che: – la sottrazione dell’impresa RAGIONE_SOCIALE (nella definizione offerta dall’art. 2135 c.c.) al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un’attività RAGIONE_SOCIALE pone al riparo dal fallimento l’impresa che svolga, nel contempo, anche un’attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342 del 2019, in motiv.), quanto meno se la stessa è svolta in misura prevalente rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 16614 del 2016); l’affermazione per cui l’ attività RAGIONE_SOCIALE svolta dall’impresa sottrarrebbe quest’ultima al fallimento anche laddove l’attività commerciale fosse svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall’art. 2135, comma 1°, c.c. si pone, infatti, in manifesto con trasto con l’art. 1 l.fall., il quale assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (Cass. n. 12215 del 2012, in motiv.); in caso di esercizio in concreto di un’attività commerciale, in misura prevale nte sull’attività RAGIONE_SOCIALE contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa RAGIONE_SOCIALE costituita in forma societaria, questa, di conseguenza, resta assoggettabile a fallimento (Cass. n. 5342 del 2019); la ripartizione dell’onere probatorio ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo (anche se organizzato in forma societaria: cfr. Cass. n. 17343 del 2017) comporta, pertanto, che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi all’attività RAGIONE_SOCIALE, affinché sia possibile constatare la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 1, comma 1°, l.fall., gravando, invece, su chi in vochi l’esenzione dal fallimento, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività commerciale svolta nell’ambito dell’art. 2135, comma 3°, c.c. (ai sensi dell’art. 2697, comma 2°, c.c. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova) il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, ‘soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell’istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali’ (Cass. n. 16614 del 2016, in motiv.) (Cass. n. 9308/2023; Cass. n. 2153/2023; Cass. n. 3647/2023, cit. supra ; v. anche: Cass. Sez. 6, 21/01/2021, n. 1049, cit. supra ).
Ebbene, la Corte di merito si è attenuta ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità qui sopra ricordati e riaffermati e dunque non merita censura.
Con il terzo mezzo si denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. travisamento dei fatti -erroneità della motivazione (art. 360 n° 3 c.p.c.) per avere la Corte di Appello di Ancona statuito la condanna della RAGIONE_SOCIALE alle spese del giudizio di Cassazione nei confronti della curatela nonostante l’esito totalmente favorevole del ricorso in Cassazione e, di contro, la completa soccombenza della curatela costituitasi chiedendo il rigetto del gravame ‘ .
3.1 Si evidenzia che la Corte di Appello aveva provveduto a condannarla anche alle spese processuali del giudizio davanti alla Corte di Cassazione di cui al ricorso n. 17394-2020, benché tale giudizio si fosse concluso con un totale accoglimento del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE mediante la procedura in camera di consiglio non partecipata per ‘manifesta fondatezza del ricorso’.
3.2 La doglianza è infondata.
Sul punto giova ricordare che, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l’annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all’esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n. 29056).
Del resto, è principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese
con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.
Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28.1.2026
Il Presidente