Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13976/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Bruno e COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
contro
ricorrente- avverso il decreto del Tribunale Venezia n. 3201/2019 depositato il 02/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 2/4/2019, rigettava l’opposizione proposta dalla soc. RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME (di seguito denominata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘) avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE con il quale era stato ammesso al passivo del Fallimento il solo credito insinuato da RAGIONE_SOCIALE di € 312,54 per F.I.R.R., compensato con il maggior controcredito di € 124.312,77, per acquisto di campionari, restando escluse tutte le altre voci di credito azionate dalla ricorrente (differenze provvigionali, provvigioni e F.I.R.R su differenza merce spedita, indennità sostitutiva di preavviso e indennità di clientela).
Il Tribunale di Venezia osservava: i) la documentazione versata in atti dall’opposta consentiva di ritenere provato il controcredito, almeno in misura corrispondente al credito ammesso di € 312,54, del Fallimento per campionario non restituito dall’agente; ii) la dichiarazione di fallimento del preponente integrava gli estremi dell’inadempimento a lui non imputabile , con conseguente non debenza dell ‘ indennità sostitutiva di preavviso e suppletiva di clientela, mentre la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del preponente non risultava essere stata mai proposta da RAGIONE_SOCIALE, né in sede di verifica né con l’opposizione allo stato passivo; iii) relativamente al credito per provvigioni sulle differenze tra merce ordinata e merce consegnata in meno ai clienti, l’opponente non aveva fornito idonea dimostrazione della raccolta di ordini accettati dalla preponente, in quanto i documenti prodotti, formati unilateralmente dall’agente, non costituivano prova dell’accettazione degli ord ini; iv) la dedotta prova per testi era inammissibile essendo i capitoli generici e riferiti a documenti tardivamente prodotti e l’ordine di esibizione era meramente esplorativo; v) in ogni caso poiché era contrattualmente convenuto tra le parti (art. 12.7) che la preponente avrebbe informato
l’agente entro 90 giorni dalla chiusura di ogni campagna vendite della sua decisione di accettare o rifiutare gli ordini trasmessi e in assenza di comunicazione l’ordine si intendeva rifiutato, anche ove vi fosse stata prova degli ordini raccolti dall’agente e trasmessi al la preponente; per la merce ordinata ma non consegnata dalla mandante l’ordine raccolto doveva considerarsi rifiutato.
COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 , nr. 4, c.p.c. e art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , nr. 4, c.p.c., per non avere il Tribunale motivato sul fatto che la merce di cui al campionario asseritamente non restituita dall’agente al la preponente era priva di valore.
1.1 Il motivo è inammissibile, in quanto carente di specificità.
Il provvedimento impugnato non menziona il tema disputandum concernente l’effettivo valore della merce consegnata all’agente quale campionario e precisa solo che il conteggio era stato effettuato in base alle previsioni contrattuali vigenti tra RAGIONE_SOCIALE, essendosi stabilito che il campionario sarebbe stato fatturato all’agente per un valore pari al 50% del prezzo di listino.
1.2 Era, quindi, onere del ricorrente riportare dettagliatamente, nel corpo del motivo, gli esatti termini della questione posta, ma ciò non è avvenuto.
1.3 Il che rende superfluo osservare che la doglianza è infondata, in quanto, contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici veneziani hanno spiegato le ragioni poste a fondamento della
decisione di riconoscere il controcredito della preponente per il tratten imento, ad opera dell’agente, del la merce in campionario, derivante da una precisa pattuizione contrattuale che determinava anche il quantum che l’agente avrebbe dovuto corrispondere al mandante.
Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 , nr. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art 360 , comma 1, nr. 4, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e 72 l. fall., in relazione all’art. 360 , comma 1, nr. 3, c.p.c.; sostiene la ricorrente: i) che il contratto si era risolto prima del fallimento di RAGIONE_SOCIALE per fatto imputabile alla mandante; ii) che il Tribunale era incorso in una contraddizione nell’affermare , dapprima, che non risultava proposta alcuna domanda di inadempimento e nel precisare, successivamente, che le domande « sono state esaminate con il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento »; iii) che RAGIONE_SOCIALE aveva comunque richiesto in sede di verifica incidenter tantum l’accertamento dell’inadempimento della preponente.
2.1 Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha affermato che « non risulta in alcun modo che sia stata formulata avanti al G.D. la domanda di risoluzione per inadempimento » . Ed ha anche escluso che prima del fallimento fosse stato promosso giudizio di risoluzione del contratto.
La motivazione, sia dal punto di vista grafico sia sotto il profilo argomentativo è, dunque, presente.
2.2 Nessun vizio di insanabile contraddizione affligge la motivazione, in quanto il Tribunale solo in via ipotetica ha affermato che l’esplicita pronuncia di scioglimento del rapporto di agenzia per intervenuto fallimento portava a ritenere che « la domanda di risoluzione per inadempimento (e la relativa eccezione di inammissibilità) non siano state esaminate ovvero siano state
esaminate con il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento (stante l’intervenuto scioglimento solamente con il fallimento) ».
2.3 A fronte di tale verifica il ricorrente, per contestarne la veridicità, avrebbe dovuto incanalare la censura entro i binari dell’omesso esame di fatto decisivo e non formulare la doglianza di carenza di motivazione o violazione di legge.
2.4 La difesa di NOME si è limitata a dedurre in maniera generica di aver proposto prima del fallimento e con l’insinuazione allo stato passivo domanda di risoluzione del contratto di agenzia per colpa della preponente, senza tuttavia minimamente specificare la sede del giudizio di merito in cui tale difesa era stata prospettata o riportare, neanche in via riassuntiva, nel corpo del ricorso il contenuto degli atti attraverso i quali l’agente avrebbe esercitato tale diritto potestativo.
Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 78 l. fall., 1741 c.c., art. 9 e 10 AEC 10/7/2014 e 20/3/2002, in relazione all’art. 360 , comma 1, nr. 3, c.p.c.: assume la ricorrente che il Tribunale ha errato, muovendo dall’applicazione analogica dell’art. 78 l. fall, a ritenere in via automatica sciolto il contratto di agenzia con la dichiarazione di fallimento della preponente, con la conseguente esclusione delle indennità sostitutiva di preavviso e suppletiva di clientela per essersi il contratto sciolto incolpevolmente.
Rileva che, fallito il preponente, il rapporto è regolamentato dall’art. 72 l. fall., che prevede per i rapporti in corso la sospensione degli effetti del contratto sino alla manifestazione di volontà del curatore di subentrarvi ovvero di sciogliersi.
3.1 Il motivo è fondato.
Il Tribunale, nell’asserire che in caso di fallimento del preponente lo scioglimento del rapporto di agenzia avviene sempre per causa a lui non imputabile, si è posto in aperta contrapposizione con il
seguente principio enunciato da un recente arresto di questa Corte, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi: «Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, e non l’art. 78, vigente “ratione temporis”, l. fall. -il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell’attività dell’agente; ove il rapporto di agenzia si sciolga, ai sensi dell’art. 72, comma 1, l. fall., per fatto concludente – con provvedimento di esclusione dei crediti relativi al predetto rapporto dallo stato passivo del fallimento del preponente -, i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo in questione, avuto riguardo alla natura non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria di entrambe le indennità» (cfr. Cass. 10046/2023; vedi anche Cass. 27384/2023).
4. Il quarto motivo deduce: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 9, del d.l. 179/2012, in relazione agli artt. 363 e 153, comma 2, c.p.c., per non avere il Tribunale accolto l’istanza di produzione della documentazione in forma cartacea destinata a provare gli ordini non evasi dalla preponente, che non era stata potuta depositare in via telematica in quanto il sistema non ne consentiva l’invio ; la ricorrente ha chiesto, in ogni caso, la rimessione in termini per la produzione della documentazione; b) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 61, 210 c.p.c., 99 nr. 4 l.fall., 24 Cost., 1749, comma 3, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., perché il Tribunale non aveva applicato il principio di vicinanza della prova, in base al quale appariva lecita la pretesa dell’agente , per assolvere agli oneri
probatori a proprio carico, di addossare alla preponente l’onere di procurare tutte le necessarie informazioni, né aveva ordinato di depositare la documentazione contabile di cui l’opponente aveva richiesto l’esibizione; c) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244 e segg. c.p.c., 2697 c.c., 112, 115 e 183, comma 7, c.p.c., in relazione all’art . 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale ammesso le prove orali; d) la violazione e/o falsa applicazione dell’art 6 AEC 10/7/2014 e 20 marzo 2002, per non avere il Tribunale riconosciuto all’agente provvigioni a cui la medesima aveva diritto, in quanto la prova della mancata esecuzione per causa imputabile all’agente incombeva sul la preponente.
4.1 La censura risulta in parte infondata, in parte inammissibile.
4.2 Va rilevato che l’unica ipotesi in cui il Giudice può autorizzare il deposito di atti e documenti con modalità non telematiche è quella del malfunzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia.
4.3 L’art. 16 -bis, comma 8, d.l. 179/2012 prevede, infatti, che « fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti ».
4.4 Diversa, invece, è la formulazione del comma nono della medesima disposizione a tenore della quale « il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche »; la disposizione si riferisce alle ipotesi in cui i documenti sono già stati depositati telematicamente.
4.5 Il Tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione al deposito cartaceo dei documenti affermando, sulla base di un insindacabile accertamento, che l’istante non aveva dimostrato l’impossibilità di procedere al deposito di più buste , così accogliendo l’eccezione del Fallimento per tardività dell’istanza di deposito della documentazione.
La censura non si confronta con questa ratio decidendi.
4.6 Con riferimento profilo della doglianza che lamenta il mancato accoglimento dei mezzi istruttori, va rilevato che il diritto dell’agente di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate presuppone l’onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a un fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest’ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l’ordine di esibizione delle scritture contabili, a norma dell’art. 210 c.p.c. (Cass. 17575/2022): dovendo, peraltro, la parte che agisca al fine di ottenere l’esibizione documentale – essendo il diritto all’accesso ed alla documentazione contabile, riconosciuto dall’art. 1749 c.c., funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia (in quanto l’acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili) dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l’invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto) e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento sia finalizzata l’istanza (Cass. 19319/2016 e 12660/2019).
4.7 Al riguardo il decreto impugnato ha ritenuto esplorativa la richiesta di esibizione dei documenti in conseguenza della carenza probatoria, da parte dell’opponente , dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione.
4.8 La censura si risolve, così, in una mera contestazione dell’argomentata valutazione del Tribunale sulla non ricevibilità dell’istanza di esibizione documentale , ancora una volta in esito ad un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, siccome oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio è censurabile in sede di legittimità soltanto qualora il giudice ometta del tutto di motivare sull’istanza proposta dalla parte, che versi nell’impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e che abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo ( cfr. Cass. 16047/2004, 11603/2009 e 6439/2010).
4.9 Irricevibile è la richiesta di remissione in termini, in primo luogo perché l’istanza andava rivolta al giudice avanti al quale è maturata la decadenza e non, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, in secondo luogo perché l’istituto presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (cfr. Cass. 30512/2018).
4.10 Inammissibile è la doglianza che contesta il rigetto della richiesta di ammissione della prova per testi per difetto di autosufficienza, in quanto i capitoli di prova, per come risultano dall’impugnato provvedimento, fanno riferimento a documenti di cui non si conosce il contenuto e gli stessi non stati trascritti o riassunti nel corpo del motivo.
In ogni caso, le valutazioni compiute dal Tribunale a sostegno del giudizio di inammissibilità della prova per testi (perché i capitoli di prova sono riferiti a documenti tardivamente depositati o perché vertono su circostanze generiche, in quanto non precisano come e quando gli ordini eventualmente raccolti siano stati trasmessi al preponente e per quali parti le provvigioni risultate dagli estratti
conto della preponente non sarebbero state pagate) non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente.
4.11 Venendo all’ esame della doglianza concernente l’onere della prova della mancata esecuzione da parte del preponente degli ordini procurati dall’agente, va rilevato che spetta all’agente la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione (conclusione degli affari, trasmissione degli stessi e mancata esecuzione per fatto imputabile a quest’ultimo); il Tribunale ha escluso che fosse stata fornita la prova della conclusione degli affari.
4.12 Va, infine, rilevato che il Tribunale ha negato il diritto dell’agente alle provvigioni non solo per la carenza di prova della raccolta degli ordini da parte dell’agente e dell’accettazione degli stessi da parte della preponente, ma anche per l’ulteriore ratio decidendi , che non è stata sottoposta a censura, della mancata prova della comunicazione da parte della preponente della sua decisione di accettazione o rifiuto degli ordini trasmessi entro il termine di novanta giorni dalla chiusura di ogni campagna vendite.
5. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti motivi, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.