Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20481 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23565 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dell’Avvocatura municipale ; elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Trento, alla INDIRIZZO, presso la sede della medesima Avvocatura.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 114/2021 della Corte d’A ppello di Trento; udita la relazione nella camera di consiglio del 12 aprile 2024 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la ‘ RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Trento.
Premetteva che il Comune di Trento aveva affidato in appalto alla ‘ RAGIONE_SOCIALE con contratto del 18.6.2015 l’esecuzione di opere edili relative alla sala di commiato laico del cimitero comunale (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premetteva che con l’appaltatrice ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva, previa autorizzazione del Comune appaltante, stipulato in data 4.12.2015 un contratto di nolo per l’importo di euro 50.000,00 oltre i.v.a., un contratto di subappalto ed un contratto di fornitura di materiale ed aveva maturato a tali titoli il credito complessivo di euro 143.965,13 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponeva che, a seguito dell’inadempimento dell’appaltatrice -subappaltante, aveva invano richiesto, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 50/2016, il pagamento al Comune di Trento (cfr. ricorso, pag. 2) .
Chiedeva ingiungersi al Comune di Trento il pagamento della somma di euro 143.965,13, oltre interessi e spese.
Con decreto del 30.11.2017 il tribunale pronunciava l’ingiunzione .
Il Comune di Trento proponeva opposizione e deduceva le seguenti circostanze (cfr. ricorso, pag. 2) .
Ovvero che aveva, come da delibera della giunta comunale del 12.12.2006, risolto il contratto d’appalto per gravi inadempimenti dell’appaltatrice e che il
verbale di accertamento tecnico-amministrativo, approvato dalla giunta comunale con delibera del 21.8.2017, a fronte di un residuo credito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di importo pari ad euro 83.037,31, dava riscontro di un residuo debito della medesima appaltatrice del complessivo importo di euro 307.356,62.
Ovvero che aveva comunicato alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ che si era dato avvio al procedimento per la risoluzione dell’appalto e che l’autorizzazione riguardava unicamente il subappalto non già il contratto di nolo e di fornitura di materiale.
Ovvero che la normativa applicabile all’appalto non consentiva il pagamento diretto dei subappaltatori, dei noleggiatori e dei fornitori.
Ovvero che il Tribunale di Firenze aveva con sentenza del 23.5.2017 dichiarato il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, al cui passivo la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ era stata ammessa in chirografo per il credito di euro 300.000,00.
Instava per la revoca dell’ ingiunzione.
3.1. Si costituiva la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Eccepiva la nullità dell’atto di citazione in opposizione.
Instava per il rigetto dell’opposizione .
In subordine, chiedeva condannarsi il Comune al pagamento della somma di cui all’ingiunzione, con interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. ovvero ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 2) .
Con sentenza n. 302/2020 il tribunale accoglieva l ‘opposizione , revocava l’ingiunzione e dichiarava inammissibili le ulteriori domande dell’opposta .
Proponeva appello la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Resisteva il Comune di Trento.
Con sentenza n. 114/2021 la Corte d’Appello di Trento rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado .
Evidenziava la Corte di Trento in ordine al primo motivo d’appello con cui a censura del primo dictum si era addotto che con l’esperita opposizione il Comune di Trento non aveva domandato la revoca dell’ingiunzione , sicché il tribunale vi aveva provveduto in violazione del principio ex art. 112 cod. proc. civ. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato -che, a fronte degli ineccepibili e condivisibili rilievi del tribunale, l’appellante si era limitata tout court a reiterare la già prefigurata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sicché il motivo di gravame non si conformava al disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Evidenziava la corte in ordine al secondo motivo d’appello -con cui a censura del primo dictum si era addotto che alla vicenda de qua sarebbe stato da applicare il codice dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 -che, per un verso, al contratto d’appalto per cui era controversia, in quanto risalente al mese di giugno 2015, era senz’altro inapplicabile, ratione temporis , la disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 50/2016 in virtù del disposto dell’art. 216, 1° co., dello stesso d.lgs. (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) ; che, per altro verso, non potevano, nella specie, soccorrere le previsioni dell’art. 118, 3° co., del d.lgs. n. 163/2006 come modificate dall’art. 13, lett. a), del dec. leg. n. 145 del 23.12.2013 in dipendenza del sopravvenuto fallimento dell’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) .
Evidenziava segnatamente, a tal ultimo riguardo, che il dettato dell’art. 118, 3° co., cit. non era riferibile all’ipotesi in cui, in dipendenza della dichiarazione
di fallimento dell’appaltatore, il contratto d’appalto -come nella specie – si fosse sciolto; che, invero, in siffatta evenienza il curatore del fallimento dell’appaltatore ha diritto di percepire dall’appaltante il corrispettivo delle opere eseguite sino al dì dello scioglimento del contratto ed il subappaltatore, in quanto creditore concorsuale dell’appaltatore -subappaltante, per i crediti asseritamente vantati nei confronti del subappaltante, ha da inserirsi al passivo del relativo fallimento (cfr. sent enza d’appello, pag. 1 5) .
Evidenziava dunque che non vi era margine perché il Comune di Trento, stazione appaltante, procedesse a pagamenti preferenziali in favore dell’appellante subappaltatrice (cfr. sentenza d’appello, pag. 16) .
Evidenziava infine – la corte in ordine al terzo motivo d’appello con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui erano state reputate inammissibili le domande ex art. 2043 ed ex art. 2041 cod. civ. spiegate dalla opposta nella comparsa di costituzione di prime cure -che le ulteriori domande esperite dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non si giustificavano alla stregua delle difese svolte nell’iniziale opposizione, siccome il Comune di Trento si era limitato a negare di esser debitore e non aveva proposto riconvenzionali, quindi non aveva introdotto nuovi temi d’indagine (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 6) .
Evidenziava in ogni caso che non si configuravano né i presupposti dell’ azione ex art. 1676 cod. civ., siccome la subappaltatrice non era da assimilare ai dipendenti dell’appaltatore, né i presupposti dell’azione ex art. 2043 cod. civ., siccome il Comune di Trento non aveva commesso alcun illecito né recato danno ingiusto alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ allorché ne aveva respinto la pretesa di pagamento, né i presupposti dell’azione ex art. 2041 cod. civ., siccome,
comunque, il Comune di Trento era tenuto ad adempiere le sue residue obbligazioni al curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in ossequio alla regola cardine della ‘ par condicio ‘ (cfr. se ntenza d’appello, pag g. 18 – 19) .
Avverso tale sentenza la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di tre motivi.
Il Comune di Trento ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Comune controricorrente del pari ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento di secondo grado.
Deduce che ha errato la Corte di Trento a reputare inammissibile il primo motivo d’appello (cfr. ricorso, pag. 5) .
Deduce che , contrariamente all’assunto della corte d’appello, ha con il motivo di gravame individuato specificamente gli errori in cui era incorso il tribunale, allorché, in violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ., aveva fatto luogo alla revoca dell’ingiunzione di pagamento, benché il Comune di Trento, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, non avesse formulato richiesta in tal senso (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce quindi che il primo giudice giammai avrebbe potuto far luogo alla revoca del decreto ingiuntivo ed avrebbe dovuto intenderlo come ‘cosa giudicata’ (cfr. ricorso, pag. 7) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Il tenore del motivo di gravame, quale riprodotto dalla ricorrente alle pagine 5 – 7 del ricorso, dà appieno ragione dell’in eccepibilità degli argomenti -in precedenza enunciati – alla stregua dei quali la Corte di Trento ha reputato inammissibile, ex art. 342 cod. proc. civ., il primo motivo d’appello.
Innegabilmente a fronte dell’in appuntabile rilievo del tribunale, ancorato all’elaborazione di questa Corte (secondo cui va riscontrato il contenuto sostanziale della pretesa addotta in giudizio: cfr. Cass. sez. un. 21.2.2000, n. 27, e, più di recente, Cass. sez. lav. (ord.) 20.7.2018, n. 19435) , con il motivo di gravame l’appellante si era limitata ad addurre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sulla scorta, sic et simpliciter , della prefigurazione per cui il Comune di Trento non aveva formulato espressa richiesta di revoca dell’ingiunzione.
Correttamente, dunque, la Corte trentina ha rimarcato che nulla la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva contrapposto agli argomenti spesi dal Tribunale (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199: sebbene non occorra l’utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, l’appello deve affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13535) .
In ogni caso vanno debitamente soggiunti i seguenti dirimenti rilievi.
L ‘accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo non può che comportare la caducazione del provvedimento monitorio, caducazione a carattere definitivo, tant’è che l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice
d’appell o non determina la ‘riviviscenza’ del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. (ord.) 6.9.2017, n. 20868) .
Per giunta, l a revoca dell’ingiunzione si impone pur in ipotesi di accoglimento parziale dell’opposizione (cfr. Cass. 24.9.2013, n. 21840) .
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Trento a rigettare il secondo motivo d’appello (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto che il Comune non ha contestato né l’esecuzione in suo favore dei lavori da essa ricorrente effettuati né il corrispettivo da essa ricorrente richiesto (cfr. ricorso, pagg. 10 e 16) .
Deduce che la corte distrettuale avrebbe dovuto porre a base del suo dictum i fatti summenzionati in quanto non contestati (cfr. ricorso, pagg. 10 e 16) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum .
In particolare, i rilievi -debitamente premessi – sulla cui scorta la Corte di Trento ha rigettato il secondo motivo d’appello , sono appieno sovrapponibili ai rilievi sulla scorta dei quali il Tribunale di Trento aveva in precedenza fatto luogo all’accoglimento dell’opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo (cfr. sentenza d’appello , pagg. 7 e 8) .
Al contempo, la ricorrente ha rubricato, peraltro, il secondo mezzo di impugnazione in termini di ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ (così ricorso, pag. 8) .
In tal guisa sovviene il disposto de ll’art. 348 ter , 5° co., cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata il 7.7.2020; cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860) , a tenor del quale la sentenza d’appello ‘che conferma la decisione di primo grado’ non può essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
16. D’altro canto, gli argomenti in diritto cui, in parte qua , la Corte di Trento poi ed il Tribunale di Trento dapprima hanno fatto luogo, sono ineccepibili, in toto conformi all’insegnamento dell e sezioni unite di questa Corte, invero puntualmente richiamato e in prime e in seconde cure (il riferimento è a Cass. sez. un. 2.3.2020, n. 5685 (Rv. 657207 – 01), secondo cui, in caso di fallimento dell ‘ appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall ‘ art. 118, 3° co., d.lgs. n. 163 del 2006 -che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell ‘ appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest ‘ ultimo al subappaltatore -deve ritenersi riferito all ‘ ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un ‘ impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all ‘ intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell ‘ appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto
della ‘ par condicio creditorum ‘ e dell ‘ ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l ‘ istituto della prededuzione ex art. 111, 2° co., l.fall.) .
E a tali rilievi – evidentemente – le censure veicolate dal motivo di ricorso in disamina per nulla si correlano (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; Cass. 23.3.2005, n. 6219; Cass. 25.2.2004, n. 3741) .
Propriamente, a nulla vale addurre che l’Ente comunale non ha contestato né l’esecuzione in suo favore dei lavori né il corrispettivo richiesto a fronte della precipua regolamentazione dei rapporti tra la stazione pubblica appaltante, l’appaltatrice -subappaltante fallita e la subappaltatrice.
In ogni caso, così come per il primo motivo di ricorso, vanno debitamente soggiunti i seguenti dirimenti rilievi.
Questa Corte spiega che il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, principio postulante che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione
del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercare gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (cfr. Cass. (ord.) 30.11.2023, n. 33353; Cass. sez. lav. (ord.) 25.11.2020, n. 26837) .
19. Ebbene, il secondo mezzo di impugnazione risulta articolato mercé la pedissequa, integrale riproduzione della motivazione della sentenza d’appello alla cui stregua la corte distrettuale ha fatto luogo al rigetto del secondo motivo di gravame, del ricorso per decreto ingiuntivo e dell’ atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Evidentemente, in tal modo la ricorrente ha inammissibilmente demandato a questa Corte il compito di enucleare i passaggi argomentativi alla luce dei quali attendere al riscontro delle asserite condotte di mancata contestazione.
Il che è viepiù irrituale, siccome questa Corte spiega che, qualora il motivo di ricorso per cassazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze, il ricorso, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., deve, peraltro, contenere la trascrizione dei relativi specifici passaggi argomentativi (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655) .
20. Si tenga conto, infine, che il fatto di cui sia stato omesso l ‘ esame, deve, ai fini della denuncia ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., essere stato ‘ oggetto di discussione fra le parti ‘ , sicché deve addursi sia stato necessariamente ‘ controverso ‘ (cfr. Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26274) .
Di conseguenza, è incongruo denunciare sub specie di ‘omesso esame’ -‘ omesso esame ‘ necessariamente afferente, si ribadisce, ad un fatto che è stato oggetto di disputa -la violazione del principio ‘ di non contestazione ‘ , principio riferibile evidentemente ad un fatto che controverso non è stato.
21. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello.
Deduce che ha errato la Corte di Trento a confermare il primo dictum , nella parte in cui il tribunale aveva reputato inammissibili le ulteriori domande esperite con la comparsa di costituzione nel l’iniziale giudizio di opposizione all’ingiunzione di pagamento (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce al contempo che ha errato la Corte di Trento ad opinare per l’insussistenza dei presupposti delle azioni ex art. 1676 cod. civ., ex art. 2041 cod. civ. ed ex art. 2043 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 19) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Al cospetto della formulazione del motivo di ricorso viene in rilievo l’elaborazione delle se zioni unite di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui i l ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda ‘ sub iudice ‘ posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell ‘ intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell ‘ ambito della tipologia dei vizi
elencata dall ‘ art. 360 cod. proc. civ.; e secondo cui l’ inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell ‘ impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l ‘ intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell ‘ art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 30.11.2021, n. 37552; Cass. 13.2.2023, n. 4300. Si veda anche Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia) .
Ebbene, alla luce del surriferito insegnamento, la formulazione del motivo di ricorso risulta senza dubbio disorganica e scarsamente intellegibile.
Del resto, la rubrica del motivo prospetta la ‘nullità della sentenza e/o del procedimento’ e tuttavia nel corpo del motivo figura la denuncia di asseriti ‘ errores in iudicando ‘ (in relazione agli artt. 1676, 2041 e 2043 cod. civ., all’art. 118, 3° co. e 3° co. bis, d.lgs. n. 163/2006 ed all’art. 13, 2° co., lett. a), legge n. 180/2011) , che di certo non sono atti ad ingenerare la nullità prefigurata in rubrica.
In ogni caso dirimenti sono i seguenti ulteriori rilievi.
È da disconoscere la pretesa illiceità ex art. 2043 cod. civ. alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite n. 5685/2020 debitamente richiamato dalla Corte di Trento.
La ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto domanda ‘in bianco’ ex art. 161, 6° co., l.fall. di ammissione alla procedura di concordato preventivo e l’istanza anzidetta non ha avuto ‘esito positivo, essendo subito seguita la sentenza di fallimento’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) .
In tal guisa è ingiustificato qualsivoglia riferimento al concordato preventivo, la cui apertura la società appaltatrice aveva invano sollecitato.
L a ricorrente si duole inammissibilmente per l’omessa valutazione di esiti istruttori, allorché prospetta e l’omessa considerazione dei ritardi nei pagamenti in cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era incorsa, quali risultanti dall’atto di costituzione in mora notificato il 14.2.2017, e l’omessa considerazione della sua qualità di ‘piccola impresa’, quale risultante dalla visura camerale allegata (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
La corte di merito ha altresì puntualizzato, con riferimento all’ actio ex art. 2041 cod. civ., che nessun indebito arricchimento si prospettava a fronte dell’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatrice ‘RAGIONE_SOCIALE .
E siffatto ulteriore passaggio motivazionale, che concorre ad integrare la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ dell’impugnato dictum , non risulta censurato con il motivo di ricorso in disamina (cfr. Cass. (ord.) n. 19989/2017; Cass. (ord.) n. 4905/2020; Cass. n. 15952/2007) .
Ciò viepiù -lo si è premesso -che la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è stata ammessa in chirografo per il credito di euro 300.000,00 al passivo del fallimento della
‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. Cass. sez. un. 5.12.2023, n. 33954, secondo cui, ai fini del rispetto de lla regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo; Cass. (ord.) 9.5.2018, n. 11038, secondo cui il carattere sussidiario dell’azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un’altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell’arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro persone diverse dall’arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d’ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito) .
Va condivisa, in rapporto all’art. 1676 cod. civ., la denegata assimilazione del subappaltatore ai dipendenti dell’appaltatore: il subappaltatore si obbliga alla prestazione di un dato risultato, agendo autonomamente e a proprio rischio.
26. Il Comune di Trento ha assunto che la proposizione del ricorso da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha dato luogo ad una lite temeraria (cfr. controricorso, pag. 18; memoria controricorrente, pag. 6) .
Nondimeno, non vi è margine per disporre la condanna della ricorrente ai sensi de ll’art. 96 cod. proc. civ .
Non s ussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912) .
Né in pari tempo la proposizione del ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile in guisa di ‘ abuso del processo ‘ (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018) .
27. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, la ‘ RAGIONE_SOCIALE, va condannata a rimborsare al controricorrente, Comune di Trento, le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai fini della determinazione degli oneri accessori si terrà conto della circostanza per cui il Comune di Trento è stato rappresentato e difeso da AVV_NOTAIO in rapporto di servizio con lo stesso ente territoriale (cfr. al riguardo controricorso, pag. 19, e memoria controricorrente, pagg. 6 -7) .
28. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrent e, ‘ RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, Comune di Trento, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori come per legge;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte